IL GIUDICE DEL LAVORO  

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 30 agosto 2002 nella procedura ex art.700 cpc instaurata dalla Dott.ssa A. B,, docente a tempo indeterminato di scuola elementare, nei confronti del Ministero deII’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Centro Servizi Amministrativi di Firenze, con ricorso depositato in data 2I agosto 2002; 

rilevato che, nell’applicazione in termini transitori della previgente disciplina relativa al conferimento degli incarichi di presidenza di cui all’ari 477 D.Lgs. n. 297/94 ai fini del

reclutamento dei dirigenti scolastici stante il mancato espletamento dei concorsi previsti dall‘art 29 D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione ha colmato la lacuna legislativa in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio procedendo all’applicazione della normativa citata in via analogica; 

osservato che appare decisivo rilevare che siffatta applicazione analogica della disciplina di cui all’art, 477 citato anche alle direzioni didattiche ed agli istituti comprensivi (cfr art. 5 punto 6, Ordinanza Ministeriale 44 del 17/4/2002), ai sensi dell’art. 12 comma 2° disp. prel c.c. – attuata alla luce del processo di regolamentazione unitaria del reclutamento dei dirigenti scolastici di ogni ordine e grado introdotto dall’art. 29 D.Lgs. n. 165/2001 non può prescindere dalla ricostruzione sistematica delle norme, applicabili alla fattispecie; 

rilevato a riguardo che l’art 408 D.Lgs. n.297/94 prevede ai fini dell’individuazione dei requisiti di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo che vi “possono partecipare i docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il personale direttivo….. mentre l’art. 409 statuisce espressamente che “Ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi i  docenti delle scuole materne ed elementari….” 

ritenuta conseguentemente la sussistenza del fumus boni iuris della domanda cautelare formulata dalla ricorrente che, in termini incontroversi tra le parti, possiede i requisiti  previsti dalle disposizioni da ultimo citate nonché dall’art. 29 D.L.gs n. 165/2001 ai fini delle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici;

rilevato che - stante la sussistenza dell’ulteriore requisito del periculum in mora trattandosi di incarichi di durata annuale di imminente conferimento e tenuto conto della non adeguata ripristinabilità del danno potenzialmente connesso all’illegittima esclusione sotto il profilo del mancato accrescimento professionale la domanda cautelare deve essere accolta con la conseguente pronuncia di ordine di inclusione della ricorrente nelle graduatorie per gli incarichi di presidenza dei circoli didattici istituti comprensivi ed istituti di scuola secondaria della Provincia di Firenze per 2002/2003; 

PQM 

Visti gli artt. 669 ter e 669sexies cpc 

ordina al Ministro dell’istruzione, dell‘Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Centro Servizi Amministrativi di Firenze di includere la ricorrente nella graduatoria per gli incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti comprensivi ed istituti di scuola secondaria della Provincia di Firenze per l’anno scolastico 2002/0003; 

assegna il termine di giorni trenta per ‘inizio del giudizio di merito e rinvia al definitivo la liquidazione delle spese della procedura.         

Si comunichi  

Firenze 2 settembre 2002       

Depositato in cancelleria
Firenze 2 settembre 2002

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