IL GIUDICE DEL LAVORO
a scioglimento della riserva formulata
all’udienza del 30 agosto 2002 nella procedura ex art.700 cpc
instaurata dalla Dott.ssa A. B,, docente a tempo indeterminato di
scuola elementare, nei confronti del Ministero deII’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana - Centro Servizi Amministrativi di Firenze, con ricorso
depositato in data 2I agosto 2002;
rilevato che,
nell’applicazione in termini transitori della previgente
disciplina relativa al conferimento degli incarichi di presidenza
di cui all’ari 477 D.Lgs. n. 297/94 ai fini del
reclutamento dei
dirigenti scolastici stante il mancato espletamento dei concorsi
previsti dall‘art 29 D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione ha
colmato la lacuna legislativa in relazione alla fattispecie
dedotta in giudizio procedendo all’applicazione della normativa
citata in via analogica;
osservato che
appare decisivo rilevare che siffatta applicazione analogica della
disciplina di cui all’art, 477 citato anche alle direzioni
didattiche ed agli istituti comprensivi (cfr art. 5 punto
6, Ordinanza Ministeriale 44 del 17/4/2002), ai sensi dell’art. 12
comma 2° disp. prel c.c. – attuata alla luce del processo di
regolamentazione unitaria del reclutamento dei dirigenti
scolastici di ogni ordine e grado introdotto dall’art. 29 D.Lgs.
n. 165/2001 non può prescindere dalla ricostruzione sistematica
delle norme, applicabili alla fattispecie;
rilevato a
riguardo che l’art 408 D.Lgs. n.297/94 prevede ai fini
dell’individuazione dei requisiti di ammissione ai concorsi per il
reclutamento del personale direttivo che vi “possono partecipare i
docenti ed il personale educativo, forniti di laurea, che
appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione
cui si riferisce il personale direttivo….. mentre l’art. 409
statuisce espressamente che “Ai concorsi a posti di direttore
didattico di scuola elementare sono ammessi i docenti delle
scuole materne ed elementari….”
ritenuta conseguentemente la
sussistenza del fumus boni iuris della domanda cautelare formulata
dalla ricorrente che, in termini incontroversi tra le
parti, possiede i requisiti previsti dalle disposizioni da ultimo
citate nonché dall’art. 29 D.L.gs n. 165/2001 ai fini delle
procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici;
rilevato che -
stante la sussistenza dell’ulteriore requisito del periculum in
mora trattandosi di incarichi di durata annuale di imminente
conferimento e tenuto conto della non adeguata ripristinabilità
del danno potenzialmente connesso all’illegittima esclusione sotto
il profilo del mancato accrescimento professionale la domanda
cautelare deve essere accolta con la conseguente pronuncia di
ordine di inclusione della ricorrente nelle graduatorie per gli
incarichi di presidenza dei circoli didattici istituti comprensivi
ed istituti di scuola secondaria della Provincia di Firenze per
2002/2003;
PQM
Visti gli artt. 669 ter e 669sexies
cpc
ordina al Ministro dell’istruzione,
dell‘Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana – Centro Servizi Amministrativi di
Firenze di includere la ricorrente nella graduatoria per gli
incarichi di presidenza dei circoli didattici, istituti
comprensivi ed istituti di scuola secondaria della Provincia di
Firenze per l’anno scolastico 2002/0003;
assegna il
termine di giorni trenta per ‘inizio del giudizio di merito e
rinvia al definitivo la liquidazione delle spese della procedura.
Si comunichi
Firenze 2
settembre 2002
Depositato in
cancelleria
Firenze 2 settembre 2002 |