N. 39/03 Sent.
N.
520/02 Cont.
N. 146
Cron.
N…….
Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
GIUDICE DEL LAVORO
In persona della d.ssa Laura Scarlatelli ha
emesso la seguente
SENTENZA
N.39/2003
Nella causa civile di I grado iscritta al n.520
del R.G.A.C. dell’anno 2002, avente per oggetto “riconoscimento
anzianità di servizio”, promossa
….OMISSISS…
CONCLUSIONI
All’udienza in discussione del 28.1.03 i
procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi
atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in questa cancellerie
in data 5.11.02, il ricorrente premettendo di essere stato
dipendente di amministrazione locale dal 19.12.88; di essere
transitato nei ruoli dello Stato a decorrere dal 1.1.2000 ai sensi
della legge n.124/99; che l’Amministrazione statale non aveva
provveduto a riconoscergli l’anzianità maturata presso l’ente di
origine, in violazione dell’art.8 della Legge n.124/99; che le
regola dettate per l’inquadramento nel ruolo statale operato con
l’accordo ARAN- OO.SS. del 27.7.00 avevano omesso di disciplinare
le modalità di riconoscimento dell’anzianità maturata presso
l’ente di provenienza ai fini economici e giuridici; che tale
omissione comportava la violazione del principio costituzionale di
parità di trattamento, chiedeva che l’amministrazione convenuta
fosse condannata- con ogni effetto conseguente- al riconoscimento
dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza sia ai fini
giuridici sia ai fini economici, il tutto con vittoria delle spese
di lite.
Radicatosi il contraddittorio l’Amministrazione
convenuta evidenziava che con l’accordo del 27.7.00, recepito poi
nel D.M. 5.4.2001, si era disposto l’inquadramento in base al solo
maturato economico e non anche all’anzianità di servizio; che
tale scelta era coerente con la legge n.124/99 in considerazione
della diversa rilevanza dell’anzianità di servizio
nell’ordinamento degli enti locali rispetto a quello della scuola
e del rinvio recettizio, operato dall’art.8 della legge citata, al
decreto del Ministro della P.I., quale fonte della fissazione
delle modalità di trasferimento del personale dagli enti locali
allo Stato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di
spese.
All’udienza del 28.1.03 i procuratori delle
parti discutevano la causa e la stessa era decisa con lettura
pubblica del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale la pena riportare il contenuto (per quel
che interessa) dell’art.8 della legge n.144/99 rubricato
“Trasferimento di personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze
dello Stato”:
-
Il
personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e
grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e
delle province.
-
Il
personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti
locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla
data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito
nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle
qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti
per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.
Relativamente a qualifiche e profili che non trovino
corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita
l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini
giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale
di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del
posto.
-
(…)
-
Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di
concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l’Unione nazionale comuni, comuni ed enti montani (UNICEM) e
l’Unione delle province d’Italia (UPI), tenendo conto delle
eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla
razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione
delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai
sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni;
in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali non
stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito”.
Il decreto Interministeriale 23.7.99 n.184
(emanato in attuazione del comma 4 dell’art.8 sopra riportato)
dispone che gli Enti Locali provvederanno, fino al termine
dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla
applicazione del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali al
personale ATA che passa allo Stato per effetto dell’art.8 della
legge 3.5.99 n.124, che con successivi decreti dei Provveditorati
agli Studi verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere
dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale
trasferito e che con successivi decreti del Ministero della
Pubblica Istruzione verranno definiti i criteri di inquadramento,
nell’ambito del Comparto scuola, finalizzati all’allineamento
degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del
comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale,
ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed
economici dell’anzianità maturata presso gli Enti, previa
contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre
1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei
comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art.34 del D.L.vo n.29/93
e dell’art.47 della Legge 428/90, che gli inquadramenti
individuali verranno realizzati con decreti disposti dai
Provveditorati agli Studi, che a decorrere dal 1 gennaio 2000 il
personale di ruolo alla data del 25.5.99 presso gli Enti locali,
in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello
Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello
di appartenenza, previsti dal CCNL Scuola, che il personale che
passa dagli Enti locali allo Stato sarà tenuto anche al
mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti.
In tema di retribuzioni al personale da
trasferire il Ministero della Pubblica Istruzione emetteva la
Circolare 15.10.99 n.245, al fine di assicurare al personale
trasferito, dal 1° gennaio 2000, la corresponsione, a carico dello
Stato, del trattamento economico in godimento.
In data 20.7.2000 le OO.SS. e l’ARAN
stipulavano un accordo in applicazione dell’art.8 della legge n.124/99
il quale stabilisce, che al personale di cui all’accordo, pur
nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro,
cessa di applicarsi a decorrere dall’1.1.2000 il CCNL 1.4.99 di
Regioni Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL
della scuola.
Il contenuto di tale accordo è stato recepito
dal D.M. 5.4.2001.
La tesi sostenuta dall’amministrazione
convenuta in ordine al rinvio recettizio contenuto nella legge n.124/99
è corretto, ma relativamente alla vicenda del
trasferimento/inquadramento, non invece con riferimento alla
conservazione dell’anzianità maturata (principio al quale, quindi,
allo stato, non è stata data attuazione).
Vediamo perché.
Nel comma 2 dell’art.8 della leggen.124/99
possono distinguersi due situazioni: “il personale….., è
trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è
inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri
dei predetti profili…..” “ a detto personale vengono
riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata
presso l’ente locale di provenienza…”.
Nel quarto comma (che è poi la disposizione su
cui l’amministrazione convenuta fonda la ricostruzione imperniata
sulla rilevanza del rinvio recettizio) si rinvia al decreto
interministeriale per il trasferimento del personale di cui
ai commi 2 e 3.
Il D.I. in questione è il n.184/99 che, a sua
volta, ha rinviato ad un D.M. (quello del 5.4.01) previo accordo
sindacale (quello del luglio 2000).
In primo luogo leggendo il comma 4 in relazione
al comma 2 emerge con evidenzia che i decreti e l’accordo
collettivo possono costituire la fonte del rapporto del personale
ATA ex EE.LL. solo con riferimento a quanto riguarda il
trasferimento e non con riferimento alla conversazione
dell’anzianità, in quanto tali due concetti sono tenuti nettamente
distinti dal comma 2 dell’art.8. Il comma 4 deve essere posto in
correlazione solamente con la prima proposizione (quella relativa
al trasferimento) contenuta nel comma 2 e non con la seconda
(quella relativa alla conversazione dell’anzianità) poiché il
richiamo ai decreti è previsto con il riferimento alla sola
disciplina del trasferimento, tanto più che la ratio di rimettere
ai decreti la sola disciplina del trasferimento emerge dallo
stesso comma 4 laddove si richiamano le esigenze di organico (si
giustifica il differimento della determinazione delle regole di
passaggio tra due amministrazioni, al fine di verificare
previamente le eventuali disponibilità di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica ed alla
revisione delle tabelle organiche del medesimo personale).
In secondo luogo, anche volendo prendere in
considerazione il dato di fatto per cui il D.I. ha rinviato al
D.M. previo accordo sindacale anche per la definizione dei criteri
di inquadramento finalizzati, tra l’altro, al
riconoscimento dell’anzianità maturata, proprio la circostanza
che il riconoscimento dell’anzianità è legato ancora una volta
alla sola procedura di inquadramento (l’unica, si ripete, per la
quale è previsto il rinvio al D.I.), deve far ritenere che, in
sostanza, l’accordo del 27.7.00 sia solo un contratto di
allineamento (ndr. Rubrica art.3 “inquadramento professionale e
retributivo”) cui deve ancora seguire un provvedimento definitivo
che riconosca l’anzianità di servizio prescritta per legge; esso
non può essere invocato a riempire di contenuto una norma di legge
(art.8, ultima proposizione del comma 2) che ad esso accordo non
rimanda.
L’art.8, l’ultima proposizione del comma 2
(conservazione anzianità) costituisce l’affermazione di un
principio intangibile alla quale l’Amministrazione ha omesso di
dare applicazione ed in relazione alla quale non può invocare
l’accordo del 27.7.00, il D.I. n.184/99 e il D.M. 5.4.01, poiché
tali atti hanno disciplinato solo l’aspetto del trasferimento.
Tanto più che dalla normativa sopra indicata si
desume il principio della prosecuzione ininterrotta
dell’originario rapporto di lavoro (accanto a quello del
riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di
provenienza, ai fini giuridici ed economici) che non potrebbe in
alcun modo giustificare un mancato riconoscimento economico
(accanto a quello giuridico) dell’anzianità già maturata.
Poiché dalla documentazione in atti risulta che
a partire dal 1.1.00 parte ricorrente percepisce lo stipendio
tabellare relativo alla categoria di appartenenza e un assegno ad
personam pari alla differenza tra il minimo tabellare di cui sopra
e lo stipendio tabellare goduto fino al 31.12.99, determinato in
base al CCNL Enti Locali, emerge la prova che non è stato ancora
effettuato il riconoscimento dell’anzianità di ruolo, che
consentirebbe alla parte ricorrente di avere uno stipendio
tabellare più elevato, in quanto le norme contrattuali del
comparto Scuola in punto minimi tabellari sono fondate, sulla
progressione per anzianità, che comporta notevoli aumenti tra una
posizione stipendiale e l’altra.
Pertanto l’amministrazione convenuta va
condannata a riconoscere alla parte ricorrente, ai fini
economici, l’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale
di provenienza ed a corrispondere, quale effetto conseguente, le
differenze stipendiali dovute a causa del suddetto mancato
riconoscimento a partire dal 1.1.00, oltre interessi e
rivalutazione ex art.16, comma 6, legge n.412/91 (articolo ancora
valido per i dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della
C. Cost. n.459/00 di parziale illegittimità costituzionale).
La novità e la particolarità della materia
trattata giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente
pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato da……,
in questa cancelleria in data 5.11.02, così provvede:
condanna l’Amministrazione convenuta a
riconoscere alla parte ricorrente l’anzianità maturata alle
dipendenze dell’ente locale in provenienza ed a corrisponderle le
differenze stipendiali dovute al mancato riconoscimento della
predetta anzianità a decorrere dal 1.1.2000, oltre interessi e
rivalutazioni ai sensi dell’art.16, comma 6, legge n.412/91;
compensa le spese di lite tra le parti. |