N. 39/03 Sent.

                                                                                                            N. 520/02 Cont.

                                                                                                            N. 146 Cron.

                                                                                                            N……. Rep.

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA

GIUDICE DEL LAVORO

 

In persona della d.ssa Laura Scarlatelli ha emesso la seguente

 

SENTENZA

N.39/2003

Nella causa civile di I grado iscritta al n.520 del R.G.A.C. dell’anno 2002, avente per oggetto “riconoscimento anzianità di servizio”, promossa

….OMISSISS…

CONCLUSIONI

All’udienza in discussione del 28.1.03 i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in questa cancellerie in data 5.11.02, il ricorrente premettendo di essere stato dipendente di amministrazione locale dal 19.12.88; di essere transitato nei ruoli dello Stato a decorrere dal 1.1.2000 ai sensi della legge n.124/99; che l’Amministrazione statale non aveva provveduto a riconoscergli l’anzianità maturata presso l’ente di origine, in violazione dell’art.8 della Legge n.124/99; che le regola dettate per l’inquadramento nel ruolo statale operato con l’accordo ARAN- OO.SS. del 27.7.00 avevano omesso di disciplinare le modalità di riconoscimento dell’anzianità maturata  presso l’ente di provenienza ai fini economici e giuridici; che tale omissione comportava la violazione del principio costituzionale di parità di trattamento, chiedeva che l’amministrazione convenuta fosse condannata- con ogni effetto conseguente- al riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza sia ai fini giuridici sia ai fini economici, il tutto con vittoria delle spese di lite.

Radicatosi il contraddittorio l’Amministrazione convenuta evidenziava che con l’accordo del 27.7.00, recepito poi nel D.M. 5.4.2001, si era disposto l’inquadramento in base al solo maturato economico e  non anche all’anzianità di servizio; che tale scelta era coerente con la legge n.124/99 in considerazione della diversa rilevanza dell’anzianità di servizio nell’ordinamento degli enti locali rispetto a quello della scuola e del rinvio recettizio, operato dall’art.8 della legge citata, al decreto del Ministro della P.I., quale fonte della fissazione delle modalità di trasferimento del personale dagli enti locali allo Stato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All’udienza del 28.1.03 i procuratori delle parti discutevano la causa e la stessa era decisa con lettura pubblica del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vale la pena riportare il contenuto (per quel che interessa) dell’art.8 della legge n.144/99 rubricato “Trasferimento di personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato”:

  1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

  2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

  3. (…)

  4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell’Interno, del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione nazionale comuni, comuni ed enti montani (UNICEM) e l’Unione delle province d’Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali non stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito”.

Il decreto Interministeriale 23.7.99 n.184 (emanato in attuazione del comma 4 dell’art.8 sopra riportato) dispone che gli Enti Locali provvederanno, fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del  CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali al personale ATA che passa allo Stato per effetto dell’art.8 della legge 3.5.99 n.124, che con successivi decreti dei Provveditorati agli Studi verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito e che con successivi decreti del Ministero della Pubblica Istruzione verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del Comparto scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art.34 del D.L.vo n.29/93 e dell’art.47 della Legge 428/90, che gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditorati agli Studi, che a decorrere dal 1 gennaio 2000 il personale di ruolo alla data del 25.5.99 presso gli Enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL Scuola, che il personale che passa dagli Enti locali allo Stato sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti.

In tema di retribuzioni al personale da trasferire il Ministero della Pubblica Istruzione emetteva la Circolare 15.10.99 n.245, al fine di assicurare al personale trasferito, dal 1° gennaio 2000, la corresponsione, a carico dello Stato, del trattamento economico in godimento.

In data 20.7.2000 le OO.SS. e l’ARAN stipulavano un accordo in applicazione dell’art.8 della legge n.124/99 il quale stabilisce, che al personale di cui all’accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dall’1.1.2000 il CCNL 1.4.99 di Regioni Autonomie Locali e dalla stessa data si applica il CCNL della scuola.

Il contenuto di tale accordo è stato recepito dal D.M. 5.4.2001.

La tesi sostenuta dall’amministrazione convenuta in ordine al rinvio recettizio contenuto nella legge n.124/99 è corretto, ma relativamente alla vicenda del trasferimento/inquadramento, non invece con riferimento alla conservazione dell’anzianità maturata (principio al quale, quindi, allo stato, non è stata data attuazione).

Vediamo perché.

Nel comma 2 dell’art.8 della leggen.124/99 possono distinguersi due situazioni: “il personale….., è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili…..”   “ a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza…”.

Nel quarto comma (che è poi la disposizione su cui l’amministrazione convenuta fonda la ricostruzione imperniata sulla rilevanza del rinvio recettizio) si rinvia al decreto interministeriale per il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3.

Il D.I. in questione è il n.184/99 che, a sua volta, ha rinviato ad un D.M. (quello del 5.4.01) previo accordo sindacale (quello del luglio 2000).

In primo luogo leggendo il comma 4 in relazione al comma 2 emerge con evidenzia che i decreti e l’accordo collettivo possono costituire la fonte del rapporto del personale ATA ex EE.LL. solo con riferimento a quanto riguarda il trasferimento e non con riferimento alla conversazione dell’anzianità, in quanto tali due concetti sono tenuti nettamente distinti dal comma 2 dell’art.8. Il comma 4 deve essere posto in correlazione solamente con la prima proposizione (quella relativa al trasferimento) contenuta nel comma 2 e non con la seconda (quella relativa alla conversazione dell’anzianità) poiché il richiamo ai decreti è previsto con il riferimento alla sola disciplina del trasferimento, tanto più che la ratio di rimettere ai decreti la sola disciplina del trasferimento emerge dallo stesso comma 4 laddove si richiamano le esigenze di organico (si giustifica il differimento della determinazione delle regole di passaggio tra due amministrazioni, al fine di verificare previamente le eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica ed alla revisione delle tabelle organiche del medesimo personale).

In secondo luogo, anche volendo prendere in considerazione il dato di fatto per cui il D.I. ha rinviato al D.M. previo accordo sindacale anche per la definizione dei criteri di inquadramento finalizzati,  tra l’altro, al riconoscimento dell’anzianità maturata, proprio la circostanza che il riconoscimento dell’anzianità è legato ancora una volta alla sola procedura di inquadramento (l’unica, si ripete, per la quale è previsto il rinvio al D.I.), deve far ritenere che, in sostanza, l’accordo del 27.7.00 sia solo un contratto di allineamento (ndr. Rubrica art.3 “inquadramento professionale e retributivo”) cui deve ancora seguire un provvedimento definitivo che riconosca l’anzianità di servizio prescritta per legge; esso non può essere invocato a riempire di contenuto una norma di legge (art.8, ultima proposizione del comma 2) che ad esso accordo non rimanda.

L’art.8, l’ultima proposizione del comma 2 (conservazione anzianità) costituisce  l’affermazione di un principio intangibile alla quale l’Amministrazione ha omesso di dare applicazione ed in relazione alla quale non può invocare l’accordo del 27.7.00, il D.I. n.184/99 e il D.M. 5.4.01, poiché tali atti hanno disciplinato solo l’aspetto del trasferimento.

Tanto più che dalla normativa sopra indicata si desume il principio della prosecuzione ininterrotta dell’originario rapporto di lavoro (accanto a quello del riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza, ai fini giuridici ed economici) che non potrebbe in alcun modo giustificare un mancato riconoscimento economico (accanto a quello giuridico) dell’anzianità già maturata.

Poiché dalla documentazione in atti risulta che a partire dal 1.1.00 parte ricorrente percepisce lo stipendio tabellare relativo alla categoria di appartenenza e un assegno ad personam pari alla differenza tra il minimo tabellare di cui sopra e lo stipendio tabellare goduto fino al 31.12.99, determinato in base al CCNL Enti Locali, emerge la prova che non è stato ancora effettuato il riconoscimento dell’anzianità di ruolo, che consentirebbe alla parte ricorrente di avere uno stipendio tabellare più elevato, in quanto le norme contrattuali del comparto Scuola in punto minimi tabellari sono fondate, sulla progressione per anzianità, che comporta notevoli aumenti tra una posizione stipendiale e l’altra.

Pertanto l’amministrazione convenuta va condannata a riconoscere alla parte ricorrente, ai fini  economici, l’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza ed a corrispondere, quale effetto conseguente, le differenze stipendiali dovute a causa del suddetto mancato riconoscimento a partire dal 1.1.00, oltre interessi e rivalutazione ex art.16, comma 6, legge n.412/91 (articolo ancora valido per i dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00 di parziale illegittimità costituzionale).

La novità e la particolarità della materia trattata giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

 P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso depositato da……, in questa cancelleria in data 5.11.02, così provvede:

condanna l’Amministrazione convenuta a riconoscere alla parte ricorrente l’anzianità maturata alle dipendenze dell’ente locale in provenienza ed a corrisponderle le differenze stipendiali dovute al mancato riconoscimento della predetta anzianità a decorrere dal 1.1.2000, oltre interessi e rivalutazioni ai sensi dell’art.16, comma 6, legge n.412/91;

compensa le spese di lite tra le parti.

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