Tribunale di Piacenza -ordinanza del 12 giugno 2000

 SUI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

  

TRIBUNALE DI PIACENZA

COMUNICAZIONE DI ORDINANZA

pronunciata fuori dall'udienza

 

nella causa civile promossa da

BONGIORNI PIERLUIGI +3

 

CONTRO

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTEMAGGIORE

il Collaboratore di cancelleria del suddetto Ufficio

 

comunica

 

ai Sigg.

2) AVV.TO A.GRUZZA proc. di BONGIORNI PIERLUIGI + 3

3) AVV.STATO BO proc. di ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMAGGIORE che il Giudice Dott. Marina MARCHETTI in data 12.06.2000 ha pronunciato, nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente

 

ORDINANZA

IL GIUDICE

 

sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti, sentite le parti;

rilevato che la precettazione dei lavoratori indicati nel provvedimento 29.4.2000 (docc. 3 e 4 ricorrente) è stata svolta "per assicurare l'apertura degli edifici scolastici, ritenendosi ciò attività diretta alla realizzazione dei servizi minimi essenziali, vale a dire delle attività didattiche di orario";

ritenuto che queste ultime attività non rientrano in nessuna delle ipotesi eccezionali e tassative previste dall'art.2 della norma attuativa della legge 146/90 per il comparto scuola, ai fini di legittimamente impedire il diritto di sciopero;

 

ritenuto che tale provvedimento in quanto adottato fuori dai casi di legge, configuri attività antisindacale, avendo di fatto impedito ai lavoratori precettati di aderire allo sciopero indetto dalle OO.SS.

 

P.Q.M.

 

Accerta e dichiara che l'ordine di precettazione 1721/B3 prot.29 aprile 2000 ai collaboratori ATA in esso individuati dato dal Capo dell'Istituto Comprensivo Statale di Salsomaggiore, nonchè il previo provvedimento di definizione delle prestazioni necessarie prot.1720/B3 prot.29 aprile 2000 assunto dal predetto Capo d'Istituto, sono stati assunti in violazione di legge e di contratto, e come tale costituisce comportamento impeditivi del diritto di sciopero e della libertà ed attività sindacale a sensi dell'art.28 legge n.300/70;

 

Ordina a Istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore in persona del Capo di istituto in carica, con sede in Cortemaggiore via XX Settembre n.40, la cessazione dell'illegittimo comportamento sopra descritto anche per il futuro, nei limiti in atti indicati;

Ordina al predetto istituto la rimozione di ogni effetto dell'accertata illegittima condotta, in particolare condanna l'Istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore ut supra a dare immediatamente alle competenti sedi la dovuta pubblicità ai dati relativi all'adesione allo sciopero del 2 maggio 2000, così conteggiando tra gli aderenti anche il personale illegittimamente precettato come indicato nel ricorso introduttivo;

 

Ordina al predetto istituto ut supra di provvedere, a sue cura a spese, all'affissione dell'emanando decreto per giorni 15 presso tutte le sedi delle scuole materne, elementari e medie dei comuni di Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro, Villanova sull'Arda a Castelvetro Piacentino, nonché presso la sede dell'Istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore.

Condanna l'Istituto ut supra al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Lire 2.000.000 di cui Lire 1.000.000 oltre accessori di legge.

 Piacenza 12 giugno 2000

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