Tribunale di Piacenza -ordinanza
del 12 giugno 2000
SUI
MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
TRIBUNALE DI PIACENZA
COMUNICAZIONE DI ORDINANZA
pronunciata fuori dall'udienza
nella causa civile promossa da
BONGIORNI PIERLUIGI +3
CONTRO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORTEMAGGIORE
il Collaboratore di cancelleria del suddetto Ufficio
comunica
ai
Sigg.
2)
AVV.TO A.GRUZZA proc. di BONGIORNI PIERLUIGI + 3
3)
AVV.STATO BO proc. di ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMAGGIORE che il
Giudice Dott. Marina MARCHETTI in data 12.06.2000 ha pronunciato,
nel procedimento civile fra le parti sopra indicate, la seguente
ORDINANZA
IL GIUDICE
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli
atti, sentite le parti;
rilevato che la precettazione dei lavoratori indicati nel
provvedimento 29.4.2000 (docc. 3 e 4 ricorrente) è stata svolta
"per assicurare l'apertura degli edifici scolastici, ritenendosi
ciò attività diretta alla realizzazione dei servizi minimi
essenziali, vale a dire delle attività didattiche di orario";
ritenuto che queste ultime attività non rientrano in nessuna delle
ipotesi eccezionali e tassative previste dall'art.2 della norma
attuativa della legge 146/90 per il comparto scuola, ai fini di
legittimamente impedire il diritto di sciopero;
ritenuto che tale provvedimento in quanto adottato fuori dai casi
di legge, configuri attività antisindacale, avendo di fatto
impedito ai lavoratori precettati di aderire allo sciopero indetto
dalle OO.SS.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che l'ordine di precettazione 1721/B3 prot.29
aprile 2000 ai collaboratori ATA in esso individuati dato dal Capo
dell'Istituto Comprensivo Statale di Salsomaggiore, nonchè il
previo provvedimento di definizione delle prestazioni necessarie
prot.1720/B3 prot.29 aprile 2000 assunto dal predetto Capo
d'Istituto, sono stati assunti in violazione di legge e di
contratto, e come tale costituisce comportamento impeditivi del
diritto di sciopero e della libertà ed attività sindacale a sensi
dell'art.28 legge n.300/70;
Ordina a Istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore in persona
del Capo di istituto in carica, con sede in Cortemaggiore via XX
Settembre n.40, la cessazione dell'illegittimo comportamento sopra
descritto anche per il futuro, nei limiti in atti indicati;
Ordina al predetto istituto la rimozione di ogni effetto
dell'accertata illegittima condotta, in particolare condanna
l'Istituto Comprensivo Statale di Cortemaggiore ut supra a dare
immediatamente alle competenti sedi la dovuta pubblicità ai dati
relativi all'adesione allo sciopero del 2 maggio 2000, così
conteggiando tra gli aderenti anche il personale illegittimamente
precettato come indicato nel ricorso introduttivo;
Ordina al predetto istituto ut supra di provvedere, a sue cura a
spese, all'affissione dell'emanando decreto per giorni 15 presso
tutte le sedi delle scuole materne, elementari e medie dei comuni
di Cortemaggiore, Besenzone, San Pietro, Villanova sull'Arda a
Castelvetro Piacentino, nonché presso la sede dell'Istituto
Comprensivo Statale di Cortemaggiore.
Condanna l'Istituto ut supra al pagamento delle spese di giudizio
liquidate in Lire 2.000.000 di cui Lire 1.000.000 oltre accessori
di legge.
Piacenza 12 giugno 2000 |