MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- Per sapere - premesso che:

l'articolo 35 della legge n. 289 del 2002 dispone la riconduzione a 18 delle cattedre delle scuole secondarie, con relativa cessazione delle cosiddette ore a disposizione;
il citato articolo 35 dispone che tale riconduzione dovrà avvenire tramite l'utilizzo degli spezzoni di cattedra, compresi quelli impiegati per la costituzione delle cattedre orario esterne;
tale riconduzione determinerà, a regime, esuberi nell'ordine di 27.700 cattedre;
le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di 1o grado prevedono una riduzione del numero delle ore di lezione e la cessazione dell'istituto del tempo prolungato;
la riforma della scuola elementare prevede, a regime, l'introduzione del maestro prevalente e la riduzione del numero degli insegnanti elementari;
tali provvedimenti comporteranno un ulteriore numero imprecisato di esuberi strutturali, che si aggiungeranno ai 27.700 previsti in ordine alla riconduzione delle cattedre a 18 ore delle scuole secondarie;
il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002), convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, dispone l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nei confronti del personale docente in esubero;
tra le ipotesi di ricollocazione del personale in esubero previste dal citato dispositivo viene compresa la mobilità intercompartimentale;
in assenza di possibilità di ricollocazione, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede la risoluzione del rapporto di lavoro previa collocazione in disponibilità per 24 mesi del personale incollocabile -:
se il Governo abbia effettuato delle stime in ordine all'incidenza del fenomeno delle eccedenze di personale e se non ritenga di renderle note;
se non ravvisi la evidente necessità di adottare misure atte a contenere i predetti esuberi al fine di non privare la scuola italiana di personale di provata esperienza e professionalità, nonché evitare che il suddetto personale, con una età anagrafica e contributiva «critica» possa andare incontro alla disoccupazione, una volta trascorso il periodo di disponibilità, anche in forza delle ridotte possibilità di ricollocazione attraverso la mobilità intercompartimentale.
(4-04985)

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