MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
- Per
sapere - premesso che:
l'articolo 35 della legge n. 289 del 2002 dispone la riconduzione
a 18 delle cattedre delle scuole secondarie, con relativa
cessazione delle cosiddette ore a disposizione;
il citato articolo 35 dispone che tale riconduzione dovrà avvenire
tramite l'utilizzo degli spezzoni di cattedra, compresi quelli
impiegati per la costituzione delle cattedre orario esterne;
tale riconduzione determinerà, a regime, esuberi nell'ordine di
27.700 cattedre;
le indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati
nella scuola secondaria di 1o grado prevedono una
riduzione del numero delle ore di lezione e la cessazione
dell'istituto del tempo prolungato;
la riforma della scuola elementare prevede, a regime,
l'introduzione del maestro prevalente e la riduzione del numero
degli insegnanti elementari;
tali provvedimenti comporteranno un ulteriore numero imprecisato
di esuberi strutturali, che si aggiungeranno ai 27.700 previsti in
ordine alla riconduzione delle cattedre a 18 ore delle scuole
secondarie;
il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002),
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, dispone
l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 nei confronti del personale docente in esubero;
tra le ipotesi di ricollocazione del personale in esubero previste
dal citato dispositivo viene compresa la mobilità
intercompartimentale;
in assenza di possibilità di ricollocazione, l'articolo 34 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede la risoluzione del
rapporto di lavoro previa collocazione in disponibilità per 24
mesi del personale incollocabile -:
se il Governo abbia effettuato delle stime in ordine all'incidenza
del fenomeno delle eccedenze di personale e se non ritenga di
renderle note;
se non ravvisi la evidente necessità di adottare misure atte a
contenere i predetti esuberi al fine di non privare la scuola
italiana di personale di provata esperienza e professionalità,
nonché evitare che il suddetto personale, con una età anagrafica e
contributiva «critica» possa andare incontro alla disoccupazione,
una volta trascorso il periodo di disponibilità, anche in forza
delle ridotte possibilità di ricollocazione attraverso la mobilità
intercompartimentale.
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