MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la gestione delle risorse per l'integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap è questione delicata e
complessa, alla quale partecipano diversi soggetti istituzionali
in un quadro di riferimento normativo che stabilisce, in maniera
chiara, le diverse competenze tra regioni, province, comuni,
AA.SS.LL. ed istituzione scolastica;
l'individuazione dei posti di sostegno necessari «in deroga» a
quanto previsto in organico di diritto è solamente una parte, per
quanto significativa, delle decisioni da assumere in relazione ad
una positiva integrazione scolastica;
la legge 27 dicembre 2002, n. 289 demanda tale incombenza alla
direzione generale dell'ufficio scolastico regionale;
per la regione Basilicata, pur in assenza di dati certi, risultano
fortemente ridotte le cattedre assegnate in deroga e ciò ha
comportato una sostanziale riduzione delle ore di sostegno
assegnate agli alunni disabili che nei precedenti anni scolastici
erano seguiti da una insegnante di sostegno, sulla base di una
certificazione medica attestante l'handicap e con un
rapporto (ore-allievo), in precedenza già determinato dalla stessa
autorità scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1994, n. 104;
sotto il profilo giuridico, ed in ogni singolo caso aldilà della
specificità dell'handicap, la riduzione delle ore di
sostegno pregiudica pesantemente due-princìpi cardini
dell'attività didattica, ossia il principio del diritto soggettivo
ed il principio di continuità;
l'Insegnante di sostegno costituisce la figura centrale del
percorso formativo, non solo didattico, dell'allievo portatore di
handicap, assicurando allo stesso le necessarie mediazioni
didattiche e relazionali, e che, senza ombra di dubbio, la sua
assenza rende l'intera classe più debole rispetto al problema;
si lamenta un mancato e sostanziale raccordo fra l'ufficio
scolastico regionale e le ASL competenti e, quindi, con i medici
specialisti che seguono gli alunni, in palese contrasto a quanto
previsto dagli articoli 1, 5, 12 e 13 della stessa legge 5
febbraio 1994, n. 104;
non risultano prese nella giusta considerazione, né tanto meno
opportunamente verificate, le richieste dei diversi Istituti e le
proposte dei G.L.H. operativi e cioè degli unici soggetti
istituzionali che seguono l'attività e l'integrazione scolastica
di ogni singolo allievo portatore di handicap e ne
conoscono, più di ogni altro, i limiti e le esigenze;
ai sensi della circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003, si
stabiliva come «ancora vigenti le disposizioni applicate nell'anno
scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di
individuazione dell'handicap e i criteri per la
costituzione dei posti in deroga» evidenziando, altresì, la
necessità di valutare le proposte del gruppo GLH operativo per
quanto concerne l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie;
nella predetta circolare si raccomandava, altresì, ai direttori
generali «la massima cautela ed attenzione» che, per le ragioni
sopra esposte ed in ragione del lungo tempo intercorso rispetto al
momento autorizzatorio (dicembre 2002 - luglio 2003), risultano
invece del tutto disattese;
l'azione amministrativa posta in essere dalla direzione generale
dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, su
disposizioni del Ministero dell'istruzione dell'università e della
ricerca, di fatto limita pesantemente il diritto-dovere di ogni
allievo in situazione di handicap all'educazione ed
all'istruzione;
si lamenta, infine, da parte delle famiglie interessate, così come
largamente riportato dalla stampa locale, l'ostracismo
dell'ufficio scolastico regionale che, di fatto ed in ogni singolo
caso, non motiva la decisione adottata in relazione alle esigenze
dell'alunno (mai prese in considerazione) e giustifica la
riduzione delle ore attraverso una procedura di rilevamento dei
bisogni e delle risorse di ciascuna scuola (di cui nulla è dato
sapere), avvalendosi di dati statistici che, purtroppo, non
trovano coerente rispondenza neanche rispetto al numero degli
alunni e degli insegnanti nel precedente anno scolastico,
presupposto indispensabile per definire, almeno in larga parte, le
necessità ed i bisogni di oggi per favorire una corretta
integrazione e per garantire una reale trasparenza dell'azione
amministrativa;
alla luce degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione,
dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo del 1948, degli articoli 24 e 26 della carta
dei
Diritti fondamentali dell'Unione Europea del febbraio 2000 e degli
articoli 1, 5, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 -:
quali provvedimenti intenda adottare per verificare quanto di
questa situazione sia dovuto alla mancanza di chiarezza nelle
disposizioni impartite dal ministero oppure quanto risponda a
violazione di precise norme che impongono precisi comportamenti
sia ai dirigenti scolastici che al direttore generale dell'ufficio
scolastico regionale;
quali provvedimenti intenda adottare nell'immediato, per
continuare a garantire agli allievi portatori di handicap
quelle stesse opportunità, sino ad oggi riconosciute dalla stessa
autorità scolastica, che consentiranno loro di affrontare il nuovo
anno scolastico con la serenità di sempre e, soprattutto, di
esercitare al meglio delle proprie possibilità il diritto
inviolabile allo studio, all'integrazione ed alla personalità.
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