MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la gestione delle risorse per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è questione delicata e complessa, alla quale partecipano diversi soggetti istituzionali in un quadro di riferimento normativo che stabilisce, in maniera chiara, le diverse competenze tra regioni, province, comuni, AA.SS.LL. ed istituzione scolastica;
l'individuazione dei posti di sostegno necessari «in deroga» a quanto previsto in organico di diritto è solamente una parte, per quanto significativa, delle decisioni da assumere in relazione ad una positiva integrazione scolastica;

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 demanda tale incombenza alla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale;
per la regione Basilicata, pur in assenza di dati certi, risultano fortemente ridotte le cattedre assegnate in deroga e ciò ha comportato una sostanziale riduzione delle ore di sostegno assegnate agli alunni disabili che nei precedenti anni scolastici erano seguiti da una insegnante di sostegno, sulla base di una certificazione medica attestante l'handicap e con un rapporto (ore-allievo), in precedenza già determinato dalla stessa autorità scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1994, n. 104;
sotto il profilo giuridico, ed in ogni singolo caso aldilà della specificità dell'handicap, la riduzione delle ore di sostegno pregiudica pesantemente due-princìpi cardini dell'attività didattica, ossia il principio del diritto soggettivo ed il principio di continuità;
l'Insegnante di sostegno costituisce la figura centrale del percorso formativo, non solo didattico, dell'allievo portatore di handicap, assicurando allo stesso le necessarie mediazioni didattiche e relazionali, e che, senza ombra di dubbio, la sua assenza rende l'intera classe più debole rispetto al problema;
si lamenta un mancato e sostanziale raccordo fra l'ufficio scolastico regionale e le ASL competenti e, quindi, con i medici specialisti che seguono gli alunni, in palese contrasto a quanto previsto dagli articoli 1, 5, 12 e 13 della stessa legge 5 febbraio 1994, n. 104;
non risultano prese nella giusta considerazione, né tanto meno opportunamente verificate, le richieste dei diversi Istituti e le proposte dei G.L.H. operativi e cioè degli unici soggetti istituzionali che seguono l'attività e l'integrazione scolastica di ogni singolo allievo portatore di handicap e ne conoscono, più di ogni altro, i limiti e le esigenze;
ai sensi della circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003, si stabiliva come «ancora vigenti le disposizioni applicate nell'anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dell'handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga» evidenziando, altresì, la necessità di valutare le proposte del gruppo GLH operativo per quanto concerne l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie;
nella predetta circolare si raccomandava, altresì, ai direttori generali «la massima cautela ed attenzione» che, per le ragioni sopra esposte ed in ragione del lungo tempo intercorso rispetto al momento autorizzatorio (dicembre 2002 - luglio 2003), risultano invece del tutto disattese;
l'azione amministrativa posta in essere dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, su disposizioni del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di fatto limita pesantemente il diritto-dovere di ogni allievo in situazione di handicap all'educazione ed all'istruzione;
si lamenta, infine, da parte delle famiglie interessate, così come largamente riportato dalla stampa locale, l'ostracismo dell'ufficio scolastico regionale che, di fatto ed in ogni singolo caso, non motiva la decisione adottata in relazione alle esigenze dell'alunno (mai prese in considerazione) e giustifica la riduzione delle ore attraverso una procedura di rilevamento dei bisogni e delle risorse di ciascuna scuola (di cui nulla è dato sapere), avvalendosi di dati statistici che, purtroppo, non trovano coerente rispondenza neanche rispetto al numero degli alunni e degli insegnanti nel precedente anno scolastico, presupposto indispensabile per definire, almeno in larga parte, le necessità ed i bisogni di oggi per favorire una corretta integrazione e per garantire una reale trasparenza dell'azione amministrativa;
alla luce degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, degli articoli 24 e 26 della carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del febbraio 2000 e degli articoli 1, 5, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 -:
quali provvedimenti intenda adottare per verificare quanto di questa situazione sia dovuto alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni impartite dal ministero oppure quanto risponda a violazione di precise norme che impongono precisi comportamenti sia ai dirigenti scolastici che al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
quali provvedimenti intenda adottare nell'immediato, per continuare a garantire agli allievi portatori di handicap quelle stesse opportunità, sino ad oggi riconosciute dalla stessa autorità scolastica, che consentiranno loro di affrontare il nuovo anno scolastico con la serenità di sempre e, soprattutto, di esercitare al meglio delle proprie possibilità il diritto inviolabile allo studio, all'integrazione ed alla personalità.

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