Emendamento 23.0.5

D’ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

 

Respinto

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Qualificazione dell’offerta formativa)

1. Al fine di qualificare l’offerta formativa delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, e incrementata nella misura di 2000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003, con le seguenti finalizzazioni:

a) offerta formativa della scuola dell’infanzia e obbligo all’istruzione, nella misura di 1200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003;

b) istruzione e formazione continue, nella misura di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003;

c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.

2. Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, e incrementata della somma di 1000 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal 2003.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2000 milioni di euro per l’anno 2003 a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e soppresso;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

c) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1)     articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2)     articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3)     articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4)     articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5)     articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6)     articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7)     articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8)     articolo 9, legge 2-3 marzo 1983, n. 77;

9)     articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n.  512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1947, n. 461).

Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195).

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