Emendamento 23.0.5
D’ANDREA, ACCIARINI,
BETTA, CORTIANA, FRANCO VITTORIA, MANIERI, MODICA, MONTICONE,
PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE
Respinto
Dopo l’articolo 23,
aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
(Qualificazione dell’offerta formativa)
1.
Al fine di qualificare l’offerta formativa delle scuole
dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche autonome, nel
rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, commi
secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per
l’arricchimento dell’offerta formativa di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, e incrementata nella misura di 2000 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2003, con le seguenti
finalizzazioni:
a) offerta formativa della scuola dell’infanzia e obbligo
all’istruzione, nella misura di 1200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2003;
b) istruzione e formazione continue, nella misura di 600
milioni di euro a decorrere dall’anno 2003;
c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2003.
2.
Per le finalità di cui al cui al presente articolo, la dotazione
del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, e
incrementata della somma di 1000 milioni di euro in ragione d’anno
a decorrere dal 2003.
3.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
valutati in 2000 milioni di euro per l’anno 2003 a decorrere
dall’anno 2003, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui
alle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
soppresso;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo
sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel
territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate
del 50 per cento;
c) sono
stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai
redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1)
articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
2)
articolo 26-ter, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3)
articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
4)
articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5)
articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6)
articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7)
articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8)
articolo 9, legge 2-3 marzo 1983, n. 77;
9)
articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10)
articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre
1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11)
articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12)
articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1947, n. 461).
Compensazione del Gruppo dell’Ulivo (v. emend. 2.195). |