I S T R U Z I O N E (7ª)
MARTEDI` 25 FEBBRAIO 2003
170ª Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Il
senatore D’ANDREA ritiene che l’ultima stesura dell’articolo 7,
caratterizzata da un iter molto tormentato, ha sostanzialmente
privato la legge di ogni contenuto di normazione positiva. Con le
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati l’articolo 7 nega
infatti ben di piu` di quanto non affermi, non solo con
riferimento alle risorse ma anche con specifico riguardo agli
articoli 1 e 4. Gli emendamenti della Camera dei deputati non sono
infatti solo di carattere tecnico ma, rendendo esplicite le
preoccupazioni dell’opposizione, sono andati ben oltre colpendo
l’intera articolazione del provvedimento.
La
previsione di una relazione tecnica su ciascun decreto legislativo
attuativo si estende infatti anche al piano programmatico di
interventi, che rappresenta il motore finanziario della riforma.
Essa dovra` dunque dimostrarne l’assenza di oneri, vanificandone
sostanzialmente la portata.
A sua
volta, la previsione di una legge di spesa preventiva rispetto ad
ogni nuovo impegno finanziario nega ogni certezza al disegno
attuativo, ivi compresa la sperimentazione dell’anticipo graduale
dell’eta` scolare.
Le cifre
previste sono infatti ben lontane da quelle contenute dall’ordine
del giorno Valditara approvato in prima lettura al Senato, che
continua ad essere eluso dal Governo.
A futura
memoria, egli elenca quindi le conseguenze della abrogazione della
legge n. 9 del 1999 sull’obbligo scolastico, come gia` ebbe modo
di elencare le conseguenze dell’imperfetta copertura finanziaria
del provvedimento, ora confermate dai fatti. In primo luogo,
l’abrogazione della legge n. 9 fa cessare la garanzia del diritto
a frequentare iniziative formative volte al conseguimento di una
qualifica professionale per coloro
che non
riescono a raggiungere un titolo di studio. Inoltre, scompaiono le
misure attive sull’ultimo anno dell’obbligo volte a contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica e si perde il credito
formativo per chi non consegue un diploma o una qualifica. Infine,
si minano le basi giuridiche del Fondo per l’offerta formativa per
la parte relativa alla sperimentazione delle istituzioni
scolastiche autonome, del Fondo per il sostegno all’handicap per
la parte relativa all’integrazione oltre il livello dell’obbligo,
nonché del raccordo con l’articolo 68 della legge n. 144 del 1999.
L’abrogazione della legge n. 30 ha a sua volta conseguenze
devastanti.
Fra
queste, egli cita anzitutto il problematico rapporto con la
summenzionata legge n. 144 del 1999 e la scomparsa della deroga
per le province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina
dell’obbligo scolastico.
Richiama
altresì l’impossibilità di individuare i titoli universitari e
curricolari richiesti in deroga alla normativa vigente con
provvedimento del Ministro per l’accesso alle professioni fra cui
l’attività docente.
Tutto cio`
dimostra a suo giudizio la fretta con cui la maggioranza legifera
con mero intento propagandistico. L’abrogazione della normativa
vigente avrebbe potuto infatti essere quanto meno differita
all’entrata in vigore dei decreti legislativi, onde evitare vuoti
ed incongruenze.