I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDI` 25 FEBBRAIO 2003

170ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Il senatore D’ANDREA ritiene che l’ultima stesura dell’articolo 7, caratterizzata da un iter molto tormentato, ha sostanzialmente privato la legge di ogni contenuto di normazione positiva. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati l’articolo 7 nega infatti ben di piu` di quanto non affermi, non solo con riferimento alle risorse ma anche con specifico riguardo agli articoli 1 e 4. Gli emendamenti della Camera dei deputati non sono infatti solo di carattere tecnico ma, rendendo esplicite le preoccupazioni dell’opposizione, sono andati ben oltre colpendo l’intera articolazione del provvedimento.

La previsione di una relazione tecnica su ciascun decreto legislativo attuativo si estende infatti anche al piano programmatico di interventi, che rappresenta il motore finanziario della riforma. Essa dovra` dunque dimostrarne l’assenza di oneri, vanificandone sostanzialmente la portata.

A sua volta, la previsione di una legge di spesa preventiva rispetto ad ogni nuovo impegno finanziario nega ogni certezza al disegno attuativo, ivi compresa la sperimentazione dell’anticipo graduale dell’eta` scolare.

Le cifre previste sono infatti ben lontane da quelle contenute dall’ordine del giorno Valditara approvato in prima lettura al Senato, che continua ad essere eluso dal Governo.

A futura memoria, egli elenca quindi le conseguenze della abrogazione della legge n. 9 del 1999 sull’obbligo scolastico, come gia` ebbe modo di elencare le conseguenze dell’imperfetta copertura finanziaria del provvedimento, ora confermate dai fatti. In primo luogo, l’abrogazione della legge n. 9 fa cessare la garanzia del diritto a frequentare iniziative formative volte al conseguimento di una qualifica professionale per coloro

che non riescono a raggiungere un titolo di studio. Inoltre, scompaiono le misure attive sull’ultimo anno dell’obbligo volte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e si perde il credito formativo per chi non consegue un diploma o una qualifica. Infine, si minano le basi giuridiche del Fondo per l’offerta formativa per la parte relativa alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche autonome, del Fondo per il sostegno all’handicap per la parte relativa all’integrazione oltre il livello dell’obbligo, nonché del raccordo con l’articolo 68 della legge n. 144 del 1999.

L’abrogazione della legge n. 30 ha a sua volta conseguenze devastanti.

Fra queste, egli cita anzitutto il problematico rapporto con la summenzionata legge n. 144 del 1999 e la scomparsa della deroga per le province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina dell’obbligo scolastico.

Richiama altresì l’impossibilità di individuare i titoli universitari e curricolari richiesti in deroga alla normativa vigente con provvedimento del Ministro per l’accesso alle professioni fra cui l’attività docente.

Tutto cio` dimostra a suo giudizio la fretta con cui la maggioranza legifera con mero intento propagandistico. L’abrogazione della normativa vigente avrebbe potuto infatti essere quanto meno differita all’entrata in vigore dei decreti legislativi, onde evitare vuoti ed incongruenze.

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