SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————
571a SEDUTA PUBBLICA
MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004
(Antimeridiana)
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente PERA
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente
CALDEROLI
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della
discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252,
338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117,
2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.
* D’ANDREA
(Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, ho già
avuto modo in sede di discussione generale, nell’ormai lontano 3
febbraio, di intervenire con particolare riferimento alla parte di
questo articolo di modifica costituzionale che si riferisce
all’organizzazione scolastica e agli effetti che si possono
determinare dal punto di vista sia dell’organizzazione
dell’assetto del sistema scolastico, che della vita della scuola
in generale. Sempre in quell’occasione ebbi modo di far rilevare
al relatore la mia sorpresa per il sovrapporsi di due metodologie
di individuazione e di indicazione delle competenze che spettano
allo Stato e di quelle che spettano alle Regioni.
Come è
noto, il Titolo V novellato ha rovesciato il modello prefigurato
dalla originaria stesura dell’articolo 117 della Costituzione,
indicando puntualmente le materie riservate espressamente alla
competenza esclusiva dello Stato, nel presupposto che tutto quello
che non era riservato alla competenza esclusiva dello Stato, o non
era indicato tra le materie a legislazione concorrente, spettasse
alle Regioni.
Qui, inopinatamente, con la modifica che viene introdotta
e che viene qui trasferita da un altro provvedimento di modifica
della Costituzione approvato dal Senato (la cosiddetta
devolution) che non ha avuto ulteriore seguito, si torna
all’individuazione puntuale di competenze delle Regioni
classificate come «esclusive». Devo dire però che lo si fa
pasticciando, anche dal punto di vista lessicale e sicuramente
della sistematica giuridica, perché, a questo punto, anziché
prevedere solo tre livelli, uno di legislazione esclusiva dello
Stato, uno di legislazione concorrente e uno attribuito alle
Regioni perché non compreso nei primi due, se ne aggiunge un
quarto, che fa specificamente riferimento alla materia
dell’organizzazione scolastica, alla gestione di istituti
scolastici e di formazione fatta salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche, nonché, come richiamato dalla senatrice
Acciarini, la definizione della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della Regione.
Il relatore, che tra l’altro è un profondo conoscitore
della dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, avendo anche
personalmente concorso a mettere a punto la disciplina di
attuazione della precedente previsione costituzionale, che ha
accompagnato il cammino iniziale delle Regioni a Statuto
ordinario, vorrà convenire con me che non è molto comprensibile la
ragione per la quale, nella sistematica giuridica scelta dalla
maggioranza e dal relatore, si continua a far cenno ad una
competenza propria delle Regioni, cioè quella relativa alla
istruzione e formazione professionale, solo come materia esclusa
dalla legislazione concorrente ed, a questo punto, non tra le
materie che invece vengono espressamente attribuite alle Regioni.
Il che comporta dal punto di vista giuridico sicuramente una
qualche confusione.
Il relatore converrà inoltre con me che è davvero
difficile individuare l’ambito di applicazione di quel che viene
indicato come «organizzazione scolastica e gestione degli istituti
scolastici e di formazione», tenendo fermi gli altri due
riferimenti contenuti nel medesimo articolo: alla lettera n)
del comma secondo per quel che riguarda le «norme generali
sull’istruzione» (legislazione esclusiva dello Stato) ed al
successivo comma terzo (legislazione concorrente), per quel che
riguarda «l’istruzione fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche con esclusione dell’istruzione e della formazione
professionale».
Che cosa ci sarebbe in più, rispetto alla competenza
residuale già prevista come spettante alle Regioni, con la
definizione «organizzazione scolastica e gestione degli istituti
scolastici», se non un tentativo di invadere, da un lato, le
competenze riservate allo Stato (le norme generali
sull’istruzione) in via esclusiva o, dall’altro, quelle relative
all’autonomia scolastica? Ce lo chiediamo tutti, perché quella che
viene proposta o è una modifica inutile, che va inutilmente a
determinare ulteriori farraginosità in un testo di già difficile
applicazione, destinata a far aumentare i conflitti, oppure è una
norma che vuole erodere l’unitarietà del sistema scolastico
nazionale o l’autonomia delle scuole, pur riaffermata in tutti e
due i testi, quello vigente e quello proposto alla nostra
attenzione.
Devo dire che non ho ricevuto fino ad ora spiegazioni
convincenti. Non c’è una motivazione di merito convincente; ci
sono alcune motivazioni propagandistiche, forse di carattere
politico generale, ma non c’è ne è alcuna di merito meritevole di
valutazione.
Da questo punto di vista vorrei ribadire che l’autonomia
scolastica, se viene salvaguardata, deve esserlo sotto due
aspetti: in quanto regime giuridico, cioè come sistema di regole
che disciplina il funzionamento delle istituzioni scolastiche
autonome, ed in quanto scelta di organizzare il sistema nazionale
dell’istruzione con un procedimento orizzontale, cioè a rete,
formato da scuole autonome che perseguono autonomamente un
obiettivo fissato e valutato dal centro del sistema.
Se questa è l’idea di autonomia scolastica cui fanno
riferimento i testi, che è quella avanzata fino ad ora e che noi
abbiamo particolarmente a cuore, questa nuova stesura
dell’articolo 117 della Costituzione non consente il conseguimento
né dell’uno né dell’altro obiettivo, vale a dire né di
un’indicazione chiara delle responsabilità del centro del sistema,
né di un’indicazione chiara dell’autonomo perseguimento delle
finalità comuni da parte delle istituzione scolastiche autonome.
Vi è grande preoccupazione da parte nostra, lo dico
soprattutto al senatore Valditara che ne ha fatto cenno nel suo
intervento in discussione generale, per quel che riguarda la
possibile disarticolazione dell’unitarietà del sistema scolastico
nazionale, che non è una parola, non è uno slogan.
Il senatore Nania ha fatto del ritorno alla citazione
dell’interesse nazionale nella Costituzione il suo cavallo di
battaglia degli interventi in Aula e di quelli televisivi. Chiedo
ai colleghi di Alleanza Nazionale a che serve ripristinare il
riferimento all’interesse nazionale e prevedere che il Governo
sottoponga al Senato federale le iniziative regionali che
dovessero confliggere con l’interesse nazionale, quando la
Costituzione affida alle Regioni competenze in materie che
chiaramente configurano il rischio tutt’altro che remoto di
erodere la possibilità degli organi centrali dello Stato di
assicurare le pari opportunità, l’unitario, ordinato e dinamico
sviluppo del sistema scolastico nazionale.
È arrivato il tempo di sciogliere queste contraddizioni;
la politica può fare miracoli nel superare contrasti e conflitti;
uno solo non ne può fare: superare le contraddizioni evidenziate
dalla logica; e queste che abbiamo sottolineato fanno parte di
quest’ultima categoria. O si sceglie un modello che assicura
l’unitarietà del sistema nazionale o si sceglie un modello che
invece disarticola questa unitarietà.
Pertanto o si sceglie un modello di federalismo
cooperativo, tra i diversi livelli di Governo, come abbiamo fatto
noi fino ad ora, o si sceglie un modello di federalismo
separatista (che separa le attribuzioni dei diversi livelli) come
voi vi accingete a fare. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U). |