SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————

571a SEDUTA PUBBLICA

MERCOLEDÌ 24 MARZO 2004

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del presidente PERA

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

        PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

 *  D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, ho già avuto modo in sede di discussione generale, nell’ormai lontano 3 febbraio, di intervenire con particolare riferimento alla parte di questo articolo di modifica costituzionale che si riferisce all’organizzazione scolastica e agli effetti che si possono determinare dal punto di vista sia dell’organizzazione dell’assetto del sistema scolastico, che della vita della scuola in generale. Sempre in quell’occasione ebbi modo di far rilevare al relatore la mia sorpresa per il sovrapporsi di due metodologie di individuazione e di indicazione delle competenze che spettano allo Stato e di quelle che spettano alle Regioni.

        Come è noto, il Titolo V novellato ha rovesciato il modello prefigurato dalla originaria stesura dell’articolo 117 della Costituzione, indicando puntualmente le materie riservate espressamente alla competenza esclusiva dello Stato, nel presupposto che tutto quello che non era riservato alla competenza esclusiva dello Stato, o non era indicato tra le materie a legislazione concorrente, spettasse alle Regioni.
        Qui, inopinatamente, con la modifica che viene introdotta e che viene qui trasferita da un altro provvedimento di modifica della Costituzione approvato dal Senato (la cosiddetta devolution) che non ha avuto ulteriore seguito, si torna all’individuazione puntuale di competenze delle Regioni classificate come «esclusive». Devo dire però che lo si fa pasticciando, anche dal punto di vista lessicale e sicuramente della sistematica giuridica, perché, a questo punto, anziché prevedere solo tre livelli, uno di legislazione esclusiva dello Stato, uno di legislazione concorrente e uno attribuito alle Regioni perché non compreso nei primi due, se ne aggiunge un quarto, che fa specificamente riferimento alla materia dell’organizzazione scolastica, alla gestione di istituti scolastici e di formazione fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché, come richiamato dalla senatrice Acciarini, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione.
        Il relatore, che tra l’altro è un profondo conoscitore della dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, avendo anche personalmente concorso a mettere a punto la disciplina di attuazione della precedente previsione costituzionale, che ha accompagnato il cammino iniziale delle Regioni a Statuto ordinario, vorrà convenire con me che non è molto comprensibile la ragione per la quale, nella sistematica giuridica scelta dalla maggioranza e dal relatore, si continua a far cenno ad una competenza propria delle Regioni, cioè quella relativa alla istruzione e formazione professionale, solo come materia esclusa dalla legislazione concorrente ed, a questo punto, non tra le materie che invece vengono espressamente attribuite alle Regioni. Il che comporta dal punto di vista giuridico sicuramente una qualche confusione.
        Il relatore converrà inoltre con me che è davvero difficile individuare l’ambito di applicazione di quel che viene indicato come «organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici e di formazione», tenendo fermi gli altri due riferimenti contenuti nel medesimo articolo: alla lettera n) del comma secondo per quel che riguarda le «norme generali sull’istruzione» (legislazione esclusiva dello Stato) ed al successivo comma terzo (legislazione concorrente), per quel che riguarda «l’istruzione fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale».
        Che cosa ci sarebbe in più, rispetto alla competenza residuale già prevista come spettante alle Regioni, con la definizione «organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici», se non un tentativo di invadere, da un lato, le competenze riservate allo Stato (le norme generali sull’istruzione) in via esclusiva o, dall’altro, quelle relative all’autonomia scolastica? Ce lo chiediamo tutti, perché quella che viene proposta o è una modifica inutile, che va inutilmente a determinare ulteriori farraginosità in un testo di già difficile applicazione, destinata a far aumentare i conflitti, oppure è una norma che vuole erodere l’unitarietà del sistema scolastico nazionale o l’autonomia delle scuole, pur riaffermata in tutti e due i testi, quello vigente e quello proposto alla nostra attenzione.
        Devo dire che non ho ricevuto fino ad ora spiegazioni convincenti. Non c’è una motivazione di merito convincente; ci sono alcune motivazioni propagandistiche, forse di carattere politico generale, ma non c’è ne è alcuna di merito meritevole di valutazione.
        Da questo punto di vista vorrei ribadire che l’autonomia scolastica, se viene salvaguardata, deve esserlo sotto due aspetti: in quanto regime giuridico, cioè come sistema di regole che disciplina il funzionamento delle istituzioni scolastiche autonome, ed in quanto scelta di organizzare il sistema nazionale dell’istruzione con un procedimento orizzontale, cioè a rete, formato da scuole autonome che perseguono autonomamente un obiettivo fissato e valutato dal centro del sistema.
        Se questa è l’idea di autonomia scolastica cui fanno riferimento i testi, che è quella avanzata fino ad ora e che noi abbiamo particolarmente a cuore, questa nuova stesura dell’articolo 117 della Costituzione non consente il conseguimento né dell’uno né dell’altro obiettivo, vale a dire né di un’indicazione chiara delle responsabilità del centro del sistema, né di un’indicazione chiara dell’autonomo perseguimento delle finalità comuni da parte delle istituzione scolastiche autonome.
        Vi è grande preoccupazione da parte nostra, lo dico soprattutto al senatore Valditara che ne ha fatto cenno nel suo intervento in discussione generale, per quel che riguarda la possibile disarticolazione dell’unitarietà del sistema scolastico nazionale, che non è una parola, non è uno slogan.
        Il senatore Nania ha fatto del ritorno alla citazione dell’interesse nazionale nella Costituzione il suo cavallo di battaglia degli interventi in Aula e di quelli televisivi. Chiedo ai colleghi di Alleanza Nazionale a che serve ripristinare il riferimento all’interesse nazionale e prevedere che il Governo sottoponga al Senato federale le iniziative regionali che dovessero confliggere con l’interesse nazionale, quando la Costituzione affida alle Regioni competenze in materie che chiaramente configurano il rischio tutt’altro che remoto di erodere la possibilità degli organi centrali dello Stato di assicurare le pari opportunità, l’unitario, ordinato e dinamico sviluppo del sistema scolastico nazionale.
        È arrivato il tempo di sciogliere queste contraddizioni; la politica può fare miracoli nel superare contrasti e conflitti; uno solo non ne può fare: superare le contraddizioni evidenziate dalla logica; e queste che abbiamo sottolineato fanno parte di quest’ultima categoria. O si sceglie un modello che assicura l’unitarietà del sistema nazionale o si sceglie un modello che invece disarticola questa unitarietà.
        Pertanto o si sceglie un modello di federalismo cooperativo, tra i diversi livelli di Governo, come abbiamo fatto noi fino ad ora, o si sceglie un modello di federalismo separatista (che separa le attribuzioni dei diversi livelli) come voi vi accingete a fare. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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