Conciliazione obbligatoria
MOLINARI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie
individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che
secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto
legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia
di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, anche sulla base
di quanto previsto dall'accordo per la disciplina sperimentale di
conciliazione e arbitrato per il personale del comparto scuola del
18 ottobre 2001;
il citato accordo prevede che presso le articolazioni territoriali
del ministero
dell'Istruzione venga istituito un ufficio con compiti di
segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di
conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione
degli atti della procedura;
l'Accordo medesimo non prevede limitazione alcuna in ordine alla
possibilità di discutere le diverse fattispecie afferenti le
controversie in parola;
l'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, pur avendo
costituito il predetto ufficio si dichiara incompetente a
discutere liti afferenti controversie di lavoro intercorrenti tra
docenti e dirigenti scolastici;
nelle altre regioni d'Italia il suddetto ufficio risulta operante
anche per le citate fattispecie non ritenute pertinenti
dall'ufficio scolastico regionale della Basilicata;
in tal maniera l'ufficio della Basilicata determinerebbe ai
docenti la privazione di un efficace strumento di composizione
bonaria delle liti di lavoro determinando, nel contempo, un
allungamento dei tempi di composizione delle stesse;
l'impossibilità di ricorrere alla conciliazione di cui al citato
accordo, unitamente ai tempi lunghi previsti per la conciliazione
di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
espone i docenti a forti oneri patrimoniali in forza della
necessità di adire, nei casi urgenti, il giudice del lavoro con
ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile -:
quali iniziative intenda attivare affinché, in maniera uniforme su
tutto il territorio nazionale e quindi ivi compreso in Basilicata,
vengano poste in atto procedure finalizzate alla composizione
delle citate controversie tra docenti e dirigenti scolastici, al
fine di favorire la composizione delle medesime nei tempi brevi
previsti dal citato istituto deflattivo e se non ritenga
necessario promuovere un'interpretazione autentica del citato
articolato pattizio per il tramite della riconvocazione delle
parti e la relativa stipula del successivo accordo interpretativo.
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
UFFICIO LEGISLATIVO
SERVIZIO INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Roma, 14 Aprile 2003
All'On. Deputato Giuseppe Molinari
Camera dei Deputati ROMA
e. p.c.
Alla Camera dei Deputati
Segretariato Generale ROMA
Alla
Camera dei Deputati
Servizio Biblioteca
ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
ROMA
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
OGGETTO: Interrogazione
parlamentare a risposta scritta n.4-04999
Si premette che l’Accordo per la disciplina sperimentale di
conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola,
sottoscritto il 18- 10- 2001, prevede la possibilità che il
tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art 65, comma
1° del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, possa svolgersi
secondo una procedura alternativa a quella disciplinata dall'art.66
del medesimo decreto; in particolare è stata prevista
1'istituzione presso le articolazioni territoriali
dell'Amministrazione di un ufficio con compiti di segreteria per
le parti che devono svolgere la procedura conciliativa.
Il Ministero, nel trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali il
testo dell'Accordo, sollecitava l'adozione di misure organizzative
per una concreta applicazione delle nuove procedure, richiamando
l'attenzione tra gli altri aspetti, sulla circostanza che gli
uffici di segreteria dovessero essere individuati nell'ambito
delle articolazioni provinciali.
Pertanto il tentativo di conciliazione c.d. negoziale deve essere
esperito negli uffici di segreteria istituiti presso i centri
amministrativi e può avere per oggetto qualsiasi controversia di
lavoro, non essendo previsto nel suddetto Accordo alcun limite in
tal senso.
Ciò premesso, si fa presente che a seguito di quanto comunicato
da11'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata circa
l'operato dell'Ufficio di Segreteria di Conciliazione di Potenza-
il quale ha respinto il tentativo di conciliazione presentato da
una docente per la revoca del contratto a tempo determinato
operata dal dirigente scolastico -e delle argomentazioni addotte
dal medesimo Ufficio scolastico regionale circa la legittimazione
processuale dei dirigenti scolastici, il Ministero ha ritenuto di
fornire i necessari chiarimenti all'Ufficio Scolastico Regionale
della Basilicata.
E' stato al riguardo precisato che a
seguito del nuovo sistema normativo che disciplina ruolo, compiti
e responsabilità del capo d'istituto in relazione all'attribuzione
de1l'autonomia a tutte le istituzioni scolastiche ed al
trasferimento di funzioni già spettanti all'amministrazione
periferica, il dirigente scolastico ha la legittimazione passiva
in tutte le vertenze di lavoro derivanti da atti di gestione da
lui adottati, ma non ha nella fase stragiudiziale, il potere di
conciliare. Ciò in quanto l'art.16 lettera f) del decreto
legislativo n. 165/2001 attribuisce esclusivamente agli uffici
dirigenziali generali il potere-dovere di conciliare e transigere
le liti e quindi la competenza ad assumere decisioni
sull'opportunità o meno della conciliazione, con conseguente
assunzione di obbligazioni a carico dello Stato; tale
conciliazione resta ferma anche quando oggetto della conciliazione
sono atti dì gestione adottati dal dirigente scolastico.
Contestualmente è stato ribadito che l'Accordo sottoscritto il
18-10-2001 non pone alcuna limitazione circa le materie che
possono formare oggetto della conciliazione.
Si fa anche presente che in merito al funzionamento degli uffici
di segreteria sopra indicati è stata avviata una indagine
conoscitiva da parte di questo Ministero.
p. IL MINISTRO
Valentina Aprea |