Schema di decreto legislativo
(approvato dal CdM il 21
maggio 2004)
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo
2003, n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33,
34, 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo
2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
e, in particolare, l'articolo 1 commi 1, 2 e 3 lettera i),
l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 14
febbraio 2003, n. 30, recante la "Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro";
VISTO il decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTA la legge 24
dicembre 2003, n. 350, in particolare l'articolo 3, comma 92,
lettera b);
VISTO il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo
2000, n. 62;
VISTA la legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare,
l'articolo 21;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 21 maggio 2004
ACQUISITO il parere
della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri
delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, in data ...
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...
Su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
-
La Repubblica
promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali
e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea.
-
L'obbligo scolastico
di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo
formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144,
articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed
ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come
diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.
-
La Repubblica
assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione,
per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si
realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e
il sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
nonché nel sistema dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli
essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni formative di
cui all'articolo 2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto
personale, sociale e civile all'istruzione e ad una formazione
di qualità. Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettere c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2,
della legge 28 marzo 2003, n. 53.
-
Nelle istituzioni
scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3
non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
-
La fruizione
dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i
minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che
un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo
4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto
dall'articolo 7 del presente decreto.
-
La Repubblica
garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel
sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in
situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n.
104 e successive modificazioni.
-
L'attuazione del
diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si
realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 8.
Articolo 2
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
-
Il diritto-dovere ha
inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59.
-
Le scuole secondarie
di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo
ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento
ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo,
sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e
documentati.
-
I giovani che hanno
conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad
un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e
formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al
conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di
frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192,
comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché
quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle
carriere iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri.
-
Ai fini di cui al
comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del
sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e
formazione professionale che realizzano profili educativi,
culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea,
se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo
2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti
livelli comprendono anche gli standard minimi per
l'accreditamento dei soggetti che offrono percorsi di istruzione
e formazione professionale.
-
All'attuazione del
diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le
istituzioni scolastiche e formative, condividendo l'obiettivo
della crescita e valorizzazione della persona umana secondo
percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e
finalizzati al pieno successo formativo.
Articolo 3
Anagrafe nazionale degli studenti
-
Ai fini di cui agli
articoli 1 e 2, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
raccoglie i dati sui percorsi scolastici, formativi e in
apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno
della scuola primaria.
-
Con apposite intese,
tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è assicurata l'integrazione dell'Anagrafe
nazionale con quelle territoriali della popolazione, anche in
relazione a quanto disposto dagli articoli 4 e 7, nonché il
coordinamento con le funzioni svolte dai servizi per l'impiego
in materia di orientamento, informazione e tutorato.
Articolo 4
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
-
Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta,
previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la
realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la
prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di
assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione.
Articolo 5
Riconoscimento dei crediti e certificazione
-
La frequenza positiva
di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione
di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai
fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei
passaggi tra i diversi percorsi del sistema dei licei, del
sistema dell'istruzione e della formazione professionale nonché
dell'apprendistato.
-
Agli stessi fini di
cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti, secondo
quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle
istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni pratiche,
esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero
anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi
quelli nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui
all'articolo 4 della stessa legge.
-
I percorsi formativi
svolti in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di
istruzione e formazione costituiscono credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e
formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo
51 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
Articolo 6
Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di
formazione
-
Le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo
1, comma 3, anche associandosi tra di loro, assicurano ed
assistono gli studenti nella possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei nonché di passare dal sistema
dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale
e all'apprendistato, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, anche con modalità di integrazione dei percorsi,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta.
-
Le modalità di
valutazione dei crediti di cui all'articolo 5 ai fini dei
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e a
quelli in apprendistato, e viceversa, sono definite, con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa
con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito regolamento da
emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7,
lettere b) e c).
Articolo 7
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
-
Responsabili
dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano
le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni
scolastiche o formative.
-
Alla vigilanza
sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dall'anagrafe nazionale degli
studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente
decreto, provvedono:
-
il Comune, ove
hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
-
i dirigenti
scolastici o i responsabili, rispettivamente, delle
istituzioni del sistema di istruzione o del sistema di
istruzione e formazione professionale presso le quali sono
iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli
studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
-
i servizi per
l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a
livello territoriale
-
In caso di mancato
adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a
carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme
vigenti.
Articolo 8
Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione
-
In attesa
dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo
ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale,
dall'anno scolastico 2004-2005, l'iscrizione e la frequenza
gratuite di cui all'articolo 1, comma 4, ricomprendono i primi
due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati
sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19
giugno 2003.
-
Alla completa
attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come
previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti
attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) della
legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1
della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura
finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta
legge.
-
Fino alla completa
attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua
ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e successive modificazioni, che si intende riferito
all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del
presente decreto.
Art. 9
Monitoraggio
-
Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto
per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori
(ISFOL) e di altri organismi tecnici di riferimento, effettuano
annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione della
presente legge, a partire dall'anno successivo a quello della
sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza
Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
-
A norma della legge
28 marzo 2003, articolo 7, comma 3, anche con riferimento ai
risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e
formazione professionale.
Articolo 10
Norma di copertura finanziaria
-
All'onere derivante
dall'articolo 8, comma 1 del presente decreto, quantificato in
11,888 milioni di euro per l'anno 2004 e in 15,815 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte
della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92 della legge 24
dicembre 2003, n. 350
RELAZIONE TECNICA ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
CONCERNENTE "DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE",
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53
Con lo schema di decreto legislativo sopra indicato, si disciplina
il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12
anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età, come sancito dall'articolo 2, comma 1,
lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
In merito alla quantificazione degli oneri, scaturenti dal
provvedimento in esame, va innanzitutto precisato che al
diritto-dovere all'istruzione e formazione sarà data completa
attuazione .attraverso i decreti legislativi inerenti il secondo
ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, da
emanarsi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), h) e i)
della citata legge n. 53/2003.
Conseguentemente, passando all'esame dei singoli articoli, si
precisa quanto segue:
articolo 1: non determina alcun onere a carico
dell'erario, in quanto il comma 7 del medesimo articolo fa rinvio,
per l'attuazione della norma, alle modalità e gradualità fissate
nel successivo articolo 8;
articolo 2: non comporta alcun onere finanziario;
articolo 3: la prevista istituzione dell'anagrafe
nazionale degli studenti sarà realizzata attraverso il sistema
informativo dell'estrazione dell'istruzione, ed f relativi oneri
faranno carico al costo di gestione del sistema informativo, che
comprende già detta attività;
articoli 4 e 5: non comportano alcun onere finanziario;
articolo 6: non comporta nuovi oneri finanziari, in
quanto le previste "iniziative didattiche e modalità di
integrazione dei percorsi" per assicurare ed assistere gli
studenti nella possibilità di cambiare indirizzo, indicato nel
comma 1, sono già disciplinate dall'articolo 7 del D.P.R. 12
luglio 2000, n. 257, concernente il "Regolamento di attuazione
dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999; n. 144, concernente
l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo
anno di età" e la copertura.dei relativi oneri finanziari è
individuata nell'articolo 9 del medesimo decreto. Va precisato,
infatti, che il provvedimento in esame, come peraltro
espressamente sancito all'articolo 1, comma 3; ridefinisce
l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione e
l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge n.
144/1999;
articolo 7: la normativa vigente pone, già a carico dei
soggetti individuati al comma 2, l'obbligo di provvedere alla
vigilanza dell'assolvimento all'obbligo scolastico e all'obbligo
formativo fino a 18 anni previsto dall'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, conseguentemente lo stesso non determina
alcun maggiore onere finanziario;
articolo 8: il comma 1 stabilisce che l'iscrizione e la
frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 2, ricomprende i
primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale, con
decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005.
Ciò premesso, tenuto conto che l'articolo 3, comma 94, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, (legge finanziaria 2004) prevede che in
attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole
secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal
pagamento delle tasse scolastiche, e considerato che i percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale sono
gratuiti, ne consegue che la modifica normativa introdotta
comporta una minore entrata per l'erario riferita agli alunni che
frequentano il secondo anno della scuola secondaria superiore. Ai
fini della determinazione delle minori entrate debbono essere
considerati i seguenti elementi:
- ragazzi 15enni residenti nel 2004
.................................................................
578.780
- detraendo da tale numero complessivo il numero degli alunni
(circa 20.000 unità) che frequentano le scuole paritarie e quelli
(circa 10.000 unità) che frequentano i corsi di formazione
professionale
..............................................................................
30.000
- numero degli alunni da considerare nelle scuole statali è
stimabile in ............ 548.780
- sommando alla predetta consistenza numerica il numero degli
alunni frequentanti la seconda classe della scuola secondaria
superiore, nel corrente anno scolastico 2003/2004 e che si
ipotizza potranno risultare non ammessi alla terza classe. Detta
ipotesi è stata effettuata applicando la percentuale media degli
alunni non ammessi alla terza classe nel triennio precedente, al
numero degli alunni frequentanti la seconda classe nel corrente
anno scolastico 2003/2004
................................................................
79.602
- sommando ancora circa il 50% del numero degli alunni ripetenti
la prima classe, che si stima accederà alla seconda classe della
scuola secondaria superiore, (nel corrente anno scolastico
2003/2004 55.212 ripetenti)
............................................................. 27.606
- Conseguentemente il numero complessivo degli alunni interessati
alla gratuità risulta pari a
..................................................................................................................
655.988
Poiché per il corrente anno scolastico sono funzionanti n. 24.295
seconde classi di scuola secondaria superiore, con complessivi n.
530.683 alunni, con un rapporto alunni/classi pari a 21,84, si
stima che il maggior numero di alunni rispetto ai suddetti
frequentanti, ossia n. 125.305 alunni (655.988 - 530.683) potrà
essere inserito nelle suddette classi già funzionanti, portando il
rapporto medio alunni/classi a 27, rapporto che comunque si
attesta ad un valore inferiore alla previsione normativa del
numero massimo di 28 alunni per classe.
La minore entrata riferita alla tassa di frequenza, la quale
attualmente è disciplinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 nella
misura di euro 15,13, risulta complessivamente pari a:
alunni 655.988 X 15,13 euro = euro 9.925.098
Inoltre, al fine di mantenere inalterata l'assegnazione alle
scuole delle risorse finanziarie stimata mediamente per ciascun
alunno della scuola secondaria superiore, per il funzionamento
amministrativo-didattico, in circa 47 euro, si prevede una
integrazione complessiva; in ragione d'anno, di euro 5.889.335,
(ossia euro 47 x 125.305 alunni) da destinare alle spese per il
citato funzionamento amministrativo-didattico.
Per l'anno 2004 l'integrazione medesima va rapportata al periodo
1/09/2004-31/12/2004.
Riepilogo oneri finanziari
in euro
Anni |
2004 |
2005 |
2006 |
- minori entrate |
9.925.098 |
9.925.098 |
9.925.098 |
- integrazione assegnazione
per il funzionamento amministrativo-didattico |
1.693.112 |
5.889.335 |
5.889.335 |
Totale |
11.618.210 |
15.814.433 |
15.814.433 |
Si precisa, infine, che la copertura dei suddetti oneri con
l'autorizzazione disposta dall'articolo 3, comma 92 della legge
finanziaria per l'anno 2004, non pregiudica la realizzazione delle
altre finalità indicate nel medesimo comma 92. |