Schema di decreto legislativo
(approvato dal CdM il 21
maggio 2004)
Definizione delle
norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro
ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53, recante: "Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale";
VISTA la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante: "Norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione";
VISTA
la legge 14 febbraio 2003, n.30, recante: "Delega al Governo in
materia di occupazione e del mercato del lavoro";
VISTO
il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276;
VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1997, n.297 e successive
modificazioni;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e, in
particolare, l'articolo 21;
VISTA
la legge 24 giugno 1997, n.196, che fissa norme in materia di
promozione dell'occupazione;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del...;
SENTITE
le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
ACQUISITA
l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del...;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data...;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del...;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro delle attività produttive, con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Ambito di applicazione
- Il presente
decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di
realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel
sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle
conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono
svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l'alternanza di studio e di lavoro.
- I percorsi in
alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati,
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa,
sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono
rapporto individuale di lavoro.
- Rimane ferma
la possibilità, per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire
crediti formativi attraverso la partecipazione ad esperienze
formative collegate al mondo del lavoro, ivi compresi i tirocini
di orientamento e formazione.
- Le istituzioni
scolastiche o formative definiscono i criteri per offrire al più
ampio numero di studenti la possibilità di frequentare i
percorsi in alternanza nei limiti delle risorse assegnate di cui
all'articolo 8.
-
Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti
di formazione e istruzione militare.
Articolo 2
Finalità dell'alternanza
- Nell'ambito
del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della
formazione professionale, la modalità di apprendimento in
alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le
seguenti finalità:
- attuare
modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il
profilo culturale ed educativo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica;
- arricchire
la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato
del lavoro;
- favorire
l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
- realizzare
un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro e la società civile che
consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- correlare
l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.
- Ai fini dello
sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui
all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il
profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della
valutazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro è
istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali
interessati e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori.
Articolo 3
Convenzioni
- Ferme restando
le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta
formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente
o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie
annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni con i
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo i criteri
generali definiti dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 2,
anche per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed il
sistema tutoriale.
- Le convenzioni
di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano
i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti
nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi
alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Articolo 4
Organizzazione didattica
- I percorsi in
alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in
periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate,
che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano
sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
- I periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte
integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
- I periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati
secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo
sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in
relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli
obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 2.
- Nell'ambito
dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi
di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel
progetto educativo personalizzato relativo al percorso
scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.
- I periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati,
per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia e
l'inserimento nel mondo del lavoro.
Articolo 5
Sistema tutoriale
- Nei percorsi
in alternanza il sistema tutoriale è preordinato alla promozione
delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione
scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio.
L'assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in
alternanza è svolta dal tutor formativo interno di cui al comma
2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
- Il tutor
formativo interno, designato dall'istituzione scolastica o
formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti
che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con
la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il
corretto svolgimento del percorso in alternanza.
- Il tutor
formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto
operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e
fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento
atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti
compiti non comporta comunque oneri a carico dell'istituzione
scolastica o formativa.
- I compiti
svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti, ai
fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione
collettiva.
-
La previsione del sistema
tutoriale di cui al comma 1, relativamente alla formazione
professionale, rappresenta norma di principio per la
legislazione regionale.
Articolo 6
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
- I percorsi in
alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte
dell'istituzione scolastica o formativa.
- Fermo restando
quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e
dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o
formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor
formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in
alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che
costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del
percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma
o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi
ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di
apprendistato.
- La valutazione
e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che
frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario
di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini
dell'occupabilità.
- Le istituzioni
scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi
in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista
dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attività produttive, previa intesa con la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce con proprio decreto
il modello di certificazione da adottare.
Articolo 7
Percorsi integrati
- Le istituzioni
scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le
Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono
collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e
formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani
di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con
il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Articolo 8
Risorse
- 1. Gli
interventi di cui al presente decreto nel sistema
dell'istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del
Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di
30 milioni di euro a partire dall'anno 2005.
- Per la
realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel
sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono,
nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le
risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a
valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4,
lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive
modificazioni. Al potenziamento degli interventi concorrono le
ulteriori eventuali risorse, stanziate dal Ministero per le
attività produttive per gli incentivi alle imprese, la
valorizzazione delle imprese e l'assistenza tutoriale, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003,
n.53, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con
riferimento a quelle messe a disposizione dall'Unione europea.
Articolo 9
Disciplina transitoria
- Fino
all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi
in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati
negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo
l'ordinamento vigente.
- Fino
all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente
comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità
per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in
alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
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