Sindacato FLC La ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 18/4/2007 sottolineando l’incongruità di riconoscere tale diritto solo a fratelli o sorelle
La Corte Costituzionale già con la Sentenza 233/2005 era intervenuta ed aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 42 del D. lgs 151/2001 nella parte in cui prevedeva che, per la concessione del congedo ai fratelli o alle sorelle, entrambi i genitori dovessero essere deceduti.
In quella sentenza aveva decretato quindi che il congedo dovesse essere concesso ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile, anche nel caso in cui i genitori fossero totalmente inabili.
Con quest’ultima sentenza (n. 158 del 18 aprile 2007) la stessa Corte si esprime di nuovo su un'altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell'articolo 42.
La norma, come noto, escludeva l’opportunità che il coniuge potesse fruire dei due anni di congedo retribuito; la Corte censura in modo netto e inequivocabile questa esclusione affermando che:
"La norma censurata (…) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine."
Viene quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave.
E’ assai evidente che si tratta di una sentenza che tratta un aspetto di grande impatto: la concessione del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.
Siamo in attesa di istruzioni operative degli istituti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.).
Roma, 25 luglio 2007