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Nelle scuole a reggenza e' necessario
l’esonero per il vicario

La legge 43/2005 varata precisamente il 31 marzo del 2005 ha abolito l’istituto dell’incarico di Presidenza (conferma degli attuali Presidi Incaricati e blocco dei nuovi conferimenti) a partire dal settembre di quest’anno e ha sancito che i posti vacanti siano affidati a reggenza ai Dirigenti Scolastici titolari.

Nel frattempo è intervenuta la legge finanziaria 2004 (n. 350 del 24 dicembre 2003) che ha innalzato i parametri per la concessione dell’esonero e semiesonero al Docente Vicario nelle scuole di una certa dimensione.

Queste misure combinate fra loro stanno creando quanto con facile previsione avevamo subito osservato, all’atto dell’approvazione della legge 43/2005: abbassamento della qualità del servizio e ulteriore colpo all’autonomia scolastica, dal momento che la “individualità” di una scuola, la sua identità, passa anche attraverso la funzione di rappresentanza generale tramite il suo Dirigente Scolastico.

Oggi, sia che la scuola sia affidata a reggenza sia che non lo sia, l’esonero o il semiesonero scattano solo alle condizioni previste dall’art. 459 del D.L.vo 297/94 come modificato dalla finanziaria 2004 già richiamata.

Nell’incontro richiesto dalla FLC Cgil e dalle altre Organizzazioni Sindacali, da cui è scaturito l’incontro svoltosi al Ministero il 31 agosto 2006, abbiamo avanzato la richiesta che sia preso in considerazione lo stato di sofferenza gestionale e istituzionale in cui entrano le scuole coinvolte trovando da subito soluzioni praticabili in attesa di un intervento definitivo .

Roma, 11 settembre 2006

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