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Il Ministero ha inviato agli USR e alle scuole la nota concordata con i Sindacati della scuola in merito alle modalità di gestione delle ricadute sull’organizzazione del lavoro ATA dell’Art. 7 che devono trovare applicazione nella contrattazione di scuola d’inizio d’anno.

ATA: stabilite le modalita' di attuazione dell’art. 7 nella contrattazione di scuola

COMUNICATO UNITARIO FLC CGIL, CISL SCUOLA , UIL SCUOLA
ATTUAZIONE ART. 7

Si sono conclusi nella serata dello scorso 3 ottobre i lavori del “Tavolo di confronto” istituito ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo nazionale del 10 maggio 2006 sull’attuazione dell’art. 7 CCNL 7.12.2005.

Negli incontri sono state affrontati gli aspetti riguardanti le ricadute del nuovo istituto contrattuale dell’art. 7 sull’organizzazione del lavoro del personale ATA in connessione dell’inizio del nuovo anno scolastico e della conseguente necessità di definire il contratto integrativo di scuola.

Il Ministero ha emanato il 5 ottobre la nota prot. 125/vm che assume integralmente le modalità condivise tra le parti sindacali e l’Amministrazione in merito allericadute del nuovo istituto contrattuale sull’organizzazione del lavoro e all’attribuzione della posizione economica al personale nel frattempo trasferito ad altra provincia.

Una nota che raccoglie le richieste unitarie di chiarimento avanzate da tempo dalle OO.SS. e che ha lo scopo di fornire indicazioni univoche, condivise dalle parti, coerenti con il contratto ed il suo accordo applicativo.

  1. Vengono ribaditi ruolo e potestà della contrattazione di scuola rispetto:

  • alla definizione dell’organizzazione del lavoro in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, utilizzando sia il personale di cui all’art. 47 del vigente CCNL, sia quello beneficiario dell’art. 7;
  • all’assegnazione di tutto il personale (compreso quello titolare dell’art. 7) ai plessi, sezioni staccate, succursali.
  1. Inoltre vengono definite due questioni riguardanti specificamente la sostituzione del DSGA:

  • per la copertura dei posti DSGA eventualmente vacanti e/o disponibili per l’intero anno scolastico è possibile utilizzare l’assistente amministrativo titolare dell’art. 7 solo se disponibile;
  • in tutti i casi è prevista la nomina di un supplente per la sostituzione dell’assistente amministrativo che eventualmente sostituisca il DSGA.
  1. Infine si affrontano e si chiariscono le modalità di attribuzione del beneficio economico al personale titolare dell’art. 7 nel frattempo trasferito ad altra provincia:

  • se utilmente inseriti nelle rispettive graduatorie provinciali, quanti siano stati nel frattempo trasferiti ad altra provincia hanno diritto alla frequenza del corso di formazione ed alla attribuzione del beneficio economico nella provincia di nuova titolarità;
  • il relativo pagamento sarà disposto dalla locale Direzione Provinciale del Tesoro.

Il Ministero infine:

  • sollecita le Direzioni Regionali ad inviare urgentemente la nota alle scuole per garantire uniformità di applicazione e di gestione nell’attuazione dell’art. 7;
  • raccomanda alle Direzioni Regionali di accelerare lo svolgimento dei corsi di formazione, allo scopo di concluderli entro novembre.

Roma, 6 ottobre 2006

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