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AL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE
DELLA SCUOLA PRESSO IL M.I.U.R.
Viale Trastevere 76/A
00153 ROMA

 

OGGETTO: contratti integrativi delle istituzioni scolastiche e verifiche dei revisori dei conti.

In esito a quanto prospettato con nota n.l00 del 21 febbraio u.s., si concorda preliminarmente con la tesi espressa dalle Organizzazioni sindacali circa la non applicabilità alla contrattazione d’istituto dell’art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 (e anche dell’art.43, comma 3). essendo la norma in questione finalizzata alla sola certificazione dei contratti collettivi nazionali.

Circa la questione del momento da cui decorre l’efficacia del contratto integrativo, quest’Agenzia non può esprimere un parere specifico o generale perché sensibilmente diversi sono gli ordinamenti giuridici ed i contesti contrattuali del pubblico impiego nel cui ambito si realizza la negoziazione decentrata, si che appare più congruo ed opportuno che questa, come le altre questioni sollevate, trovino soluzioni e intese concertate direttamente tra codesta Amministrazione e il MEF.

Con l’occasione tornerà gradito conoscere se risulti essere mai stato fin qui esercitato il diritto-dovere di chiedere la dichiarazione di nullità di un contralto integrativo.

IL PRESIDENTE
Guido Fantoni

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