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Assunzioni docenti e ATA:
priorita' per i beneficiari della legge 104/92

In base alla legge L.104/92 i lavoratori che sono diversamente abili o che assistono partenti e affini entro un certo grado, hanno la priorità nella scelta della sede di lavoro. Nella scuola come e quando si esercita tale diritto è stabilito per il personale già a tempo indeterminato dal contratto integrativo nazionale sulla mobilità (trasferimenti e passaggi) mentre per il personale ancora da assumere (le assunzioni non sono materia di contrattazione) da disposizioni ministeriali.

Recentemente, il Miur ha dato disposizioni su come si applica la priorità per la scelta della sede durante le assunzioni a tempo indeterminato (ruolo) e a tempo determinato (supplenze).

La priorità si applica nel seguente ordine:

  • beneficiari art. 21 L. 104 (persona diversamente abile con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950)
  • beneficiari art. 33 comma 6 L. 104 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità)
  • beneficiari art. 33 comma 5 legge 104 (il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine..)

La precedenza prevista dall’art. 33 comma 5 è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli-sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.

1) In sede di aggiornamento/inserimento nella graduatoria del concorso per soli titoli ATA per ottenere il diritto di precedenza è stata resa la dichiarazione personale richiesta nella parte seconda del modulo domanda sezione “Titoli di riserva e preferenze”. Per i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti occorre compilare l’apposito modello allegato alla CM 40/06 da inviare/consegnare al CSA entro il 5 giugno 2006.

Oltre l’indicazione di cui al punto 1 occorre presentare:

2) la certificazione medica rilasciata dall’Asl attestante la situazione di handicap grave del proprio parente con l’indicazione della percentuale di invalidità.

3) una dichiarazione personale da cui risulti il grado di parentela e la prestazione di assistenza continuativa

4) la dichiarazione degli altri fratelli/sorelle da cui risultino le condizioni oggettive per cui questi non possono a loro volta prestare assistenza continuativa nel caso di assistenza ai genitori se non si è figli unici.

Trattandosi di priorità nella scelta della sede e non di riserva di posti, questa agisce esclusivamente tra gli aventi diritto alla stessa tipologia di contratto (a T.I. o a T.D.) e, nel caso di contratti a tempo determinato, per posti annuali (fino al 31/8), per posti interi fino al termine delle attività didattiche (fino al 30/06) e per le varie tipologie di spezzoni. La priorità nella scelta della sede non può che riferirsi a posti della medesima durata contrattuale e consistenza economica. In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere un contratto economicamente più favorevole.

A titolo di esempio se sono disponibili 10 posti annuali, 15 posti interi fino al termine delle attività didattiche, 4 spezzoni di 12 ore , 3 spezzoni di 9 ore e 5 spezzoni di 7 ore, all’inizio della convocazione la priorità nella scelta varrà nel seguente modo: se si è tra i primi 10 sui posti annuali, se si è tra l’11° e il 25° posto sui posti fino al termine delle attività didattiche, se si è tra il 26° e il 29° posto sugli spezzoni di 12 ore, se si è tra il 30° e il 32° posto sugli spezzoni di 9 ore, se si è tra il 33° e il 37° posto sugli spezzoni di 7 ore.

Al termine dell’interpello di un numero di candidati pari al numero dei posti annuali disponibili occorre ricostruire il meccanismo dei contingenti per riapplicare la priorità e così via di seguito. Sempre restando all’esempio precedente se 3 dei primi 10 rinunciano o scelgono posti diversi da quelli annuali i nuovi contingenti diventano: da posizione 11 a 13 posti annuali, da 14 a 28 fino al termine delle attività didattiche, ecc.. La stessa operazione va effettuata man mano che si esaurisce il numero di candidati pari ai posti disponibili per ogni tipologia.

L’interpretazione del MIUR, che usa la legge sulla tutela dei dati personale (privacy), per non evidenziare nelle graduatorie quei lavoratori che hanno il diritto di priorità, ci sembra molto restrittiva e rende le operazioni poco trasparenti e a rischio di contenzioso. Con la legge sulla tutela dei dati personali, infatti, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di rispettare la legge sulla trasparenza (vedi art. 59 del codice sulla privacy). Siamo del parere che i CSA (o chi per essi) nell’interesse di tutti i lavoratori debbano garantire la massima trasparenza durante le prossime operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato, individuando i beneficiari della L. 104 per ognuna delle tipologie di posti dando comunicazione della quantità per ogni tipologia in modo da garantire la più ampia informazione possibile. Come FLC chiederemo al Miur di regolare nel dettaglio la procedura da seguire nell’annuale circolare sulle supplenze prevista per il prossimo mese di giugno.

Roma,15 Maggio 2006

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