Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2006-2007 del personale della scuola
Nella tarda serata di ieri, 6 giugno 2006, è stato sottoscritto presso il Ministero il nuovo contratto sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l’anno scolastico 2006-2007.
Scadenza delle domande:
- 23 giugno 2006 per il personale docente ed educativo;
- 30 giugno 2006 per il personale Ata.
Le parti hanno convenuto di confermare sostanzialmente l’impianto del contratto dello scorso anno. Questo perché è evidente a tutti che siamo in una fase di transizione legata al cambio di Governo e di Ministro, e poi perché nello scorso anno scolastico non sono stati evidenziati particolari problemi nell’attuazione del contratto precedente.
L’unica vera novità riguarda l’inclusione degli insegnanti di religione cattolica neo immessi in ruolo in attuazione della legge n. 186 del 18 luglio 2003. Questi docenti non sono titolari nella scuola dove stanno attualmente prestando servizio, ma nella dotazione organica relativa alla diocesi di appartenenza.
Per cui, in base al nuovo contratto, ogni anno potranno:
- fare domanda di conferma nella sede di servizio dell’anno precedente (di norma sono confermati, ferma restando le potestà in merito dell’ordinario diocesano e non dell’amministrazione scolastica);
- chiedere l’utilizzazione in scuola diversa della diocesi in cui sono titolari sempre nell’ambito dello stesso settore formativo;
- chiedere l’utilizzazione per diverso settore formativo in scuole sempre della stessa diocesi, ovviamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, purché in possesso della idoneità concorsuale e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano;
- presentare domanda di assegnazione provvisoria, se in possesso di uno dei motivi previsti all’art. 7 (motivi comuni a tutti), per posti vacanti di una sola diocesi diversa da quella di appartenenza e allegando specifica idoneità rilasciata dall’ordinario della diocesi richiesta.
Sintesi delle modifiche apportate con il nuovo contratto.
Art. 1
Si è chiarito meglio che per l’attribuzione del punteggio per le utilizzazioni si debbono utilizzare le tabelle per i trasferimenti d’ufficio e che la competenza è della scuola (la quale dovrebbe già avere fatto le graduatorie interne, per cui basta aggiungere la valutazione dell’anno in corso).
Art. 7 e 18 Assegnazioni provvisorie.
- Si è modificato il comma 1 togliendo l’obbligo che c’era a richiedere l’assegnazione secondo un ordine vincolante di priorità: prima per il coniuge/convivente, poi per figli o genitori (ma solo se in assenza di coniuge), poi per gravi motivi di salute. Dall’anno prossimo la si potrà richiedere per uno qualsiasi dei suddetti motivi, a richiesta del lavoratore che potrà decidere l’esigenza prioritaria per lui. Solo la richiesta di assegnazione provvisoria per riavvicinamento ai genitori è subordinata all’assenza degli altri motivi.
- Si è ribadito che l’assegnazione provvisoria si può chiedere per ricongiungimento ai genitori a prescindere dalla loro età, fermo restando il diritto al punteggio solo se almeno uno dei due è anziano (cioè con più di 65 anni).
- Si è chiarito meglio che chi chiede l’assegnazione provvisoria dovrà obbligatoriamente indicare prima il comune di ricongiungimento, oppure il distretto nei casi di comuni con più distretti. Ovviamente l’indicazione del comune (o distretto) potrà essere preceduta dall’indicazione di singole scuole solo se comprese in esso.
- Si è chiarito infine che chi è in part-time potrà avere l’assegnazione provvisoria anche su spezzoni corrispondenti al proprio orario dei servizio.
Art. 8 e 19 Precedenze.
- è stato chiarito meglio il diritto alla precedenza per assistere parenti e affini, diritto che spetta solo in assenza di parenti di grado inferiore e sempre esplicitando le ragioni oggettive di “unicità” dell’assistenza (in caso di più parenti di pari grado);
- è stata estesa fino al 3° anno di vita del figlio la precedenza per le lavoratrici madri.
Art. 11/bis Criteri di utilizzazione del personale Ata su posti di DSGA.
E’ stato integrato l’articolo precedente inserendo un riferimento al nuovo art. 7 del Ccnl/2005, oltre che agli artt. 47 e 55 del Ccnl/03. Inoltre si è chiarito il diritto al trattamento economico ai sensi dell’art. 142, lett. G ), del Ccnl/03.
Tabelle di valutazione.
Sono le stesse dei trasferimenti d’ufficio previste nel contratto sulla mobilità del 21/12/2005, con le seguenti precisazioni (art. 1 commi 6 e 7):
- va valutato il servizio prestato fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l’espressione “servizio pre-ruolo” di cui alla prima riga della nota (3) della tabella Ata è sostituita dall’espressione “servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile”;
- limitatamente alla utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15/7/87 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministero allegherà al contratto i moduli per la presentazione delle domande, compreso quello per il personale Ata (per la prima volta!).
Roma, 7 giugno 2006
Allegati