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Scuola non statale : Scuole non statali. Dalle alchimie al gioco delle tre carte.

La nota del Miur sugli esami di idoneità nelle scuole elementari non chiarisce, anzi confonde.

Dopo aver emanato la cm 777 del 31 gennaio u.s., il Miur, incalzato dagli organi di stampa, ha emanato, nella giornata di ieri, un’ulteriore nota di “precisazione” destinata ai Direttori Generali Regionali.

Peccato, però, che la nota Prot. N. 1147 in questione non fa affatto chiarezza anzi determina ulteriore confusione su di una materia delicata perché coinvolge direttamente l’utenza.

La nota in questione conferma quanto già sostenuto nella cm 777/2006: gli alunni che frequentano le scuole elementari non paritarie, ovvero le ex autorizzate, non debbano più sostenere gli esami di idoneità, presso le scuole statali o paritarie, al termine di ciascun anno scolastico per la promozione alla classe successiva.

Gli alunni in questione sono chiamati a sostenere gli esami di idoneità, per certificare il loro percorso scolastico, solo in occasione delle scansioni previste dall’ordinamento ovvero a conclusione del ciclo elementare per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.

Anziché ricorrere ad un giro di parole, utilizzando un “burocratese” discutibile e criptico, che non aiuta una corretta comprensione della norma, il Miur farebbe bene a chiarire rapidamente quali sono le disposizioni che disciplinano la materia con particolare riferimento alle classi.

In particolare il Miur deve dire, in maniera incontrovertibile, se sono ancora valide le norme dettate dalla legge e riassunte in un passaggio nella nota n. 5693 del 20 giugno 2005, invocato dalla stessa Amministrazione, o se, invece, la cm 777 è nei fatti confermata.

Vi è, infatti, una palese contraddizione tra le due disposizioni che, di sicuro, l’ultima nota del Ministero non scioglie. Comparando le disposizioni appena ricordate, la CM n. 777/2006 non costituisce uno sviluppo e un’ integrazione della precedente nota n. 5693, semmai rappresenta la sua negazione.

Quest’ultima disposizione, infatti, prefigurava in maniera esplicita che gli alunni delle scuole elementari non paritarie avrebbero dovuto sostenere l’esame di idoneità, presso le scuole statali o paritarie ovvero abilitate al rilascio di titoli di studio, ogni anno per ottenere la promozione alla classe successiva.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a disposizioni pasticciate, fumose, incoerenti e contraddittorie che certo non facilitano un’applicazione corretta della normativa primaria vigente.

Sorge il sospetto che tutta questa confusione sia solo strumentale, finalizzata ad introdurre, di fatto, quegli elementi di “flessibilità normativa” richiesti dai gestori interessati e compiacenti al Ministro Moratti.

Del resto teorizzare che l’azione amministrativa nel formulare la normativa secondaria debba ispirarsi al principio “metagiuridico” dell’interpretazione “logico–sistemica” anziché all’applicazione effettiva di quanto contenuto dalla legge, non è forse la variante amministrativa de “il fine giustifica i mezzi” ovvero come modello la legge per realizzare determinati scopi?

Per la FLC Cgil la CM 777/06 e la relativa note successiva sono illegittime, pertanto, confermiamo la nostra intenzione di impugnare, i provvedimenti avanti il giudice competente.

Roma, 8 febbraio 2006

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