Dal CCNI sulla mobilità art.7 riportiamo il comma 2:
I docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le seguenti categorie:
Punto I) - handicap e gravi motivi di salute;
Punto III) - personale portatore di handicap;
Punto V) - assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente inabili o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di handicap;
Punto VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;
non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). Per gli amministratori degli enti locali tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle
predette categorie, i docenti in questione saranno graduati seguendo l’ordine di cui sopra.