Molto spesso colleghi e RSU ci chiedono chiarimenti sul tema del pagamento delle ore eccedenti l’orario obbligatorio per la sostituzione dei colleghi assenti nelle scuole di ogni ordine e grado per brevi periodi o, comunque, fino a quando non arriva il supplente. Cerchiamo di chiarire alcuni punti.
Premesso che l’argomento non è strettamente oggetto di contrattazione, riteniamo che la conoscenza da parte della RSU di questo argomento all’apparenza “tecnico” possa contribuire ad un uso trasparente delle risorse.
Questo fatto oggi è ancora più importante se si considera che la riduzione dei fondi ordinari alle scuole (con il 2006 il funzionamento delle scuole è stato tagliato di un ulteriore 13,50% rispetto al 2005) spinge alcuni Csa a scaricare sul fondo di istituto costi che invece sono - e per quanto ci riguarda devono rimanere - a carico di altre voci del programma annuale.
A questo proposito sono sempre più numerosi i Csa che non accreditano, come invece dovrebbero, le risorse necessarie per pagare le ore eccedenti fatte dai docenti per sostituire i colleghi assenti.
Poiché si tratta di comportamenti sbagliati, ci è sembrato utile dare alcune informazioni sulla corretta gestione di questi fondi. In genere, in fase di stesura del programma annuale la scuola fa una previsione di quello che è il proprio fabbisogno.
Il Csa normalmente accredita i fondi necessari al pagamento delle ore eccedenti a “consuntivo”, cioè dopo che sono state svolte, sulla base di una richiesta specifica della scuola, come avviene ad esempio nel caso dell’indennità di amministrazione al sostituto del Dsga.
Quindi, è importante che la scuola segnali innanzitutto il proprio fabbisogno in fase di previsione della spesa e successivamente chieda l’accredito dei fondi necessari alla liquidazione dei compensi.
I finanziamenti vengono gestiti in entrata attraverso l’aggregato (voce di bilancio) del programma annuale n. 2/4 “altri finanziamenti statali” e, in uscita, sotto l’attività A03 “spese di personale” dove si trova il sottoconto n. 1/3 “retribuzione ore eccedenti”.
Per completezza di informazione ricordiamo che il compenso per ogni ora eccedente fatta in sostituzione dei colleghi assenti è pari ad 1/65 dello stipendio iniziale mensile dell’area professionale di appartenenza (infanzia-elementare-media-superiore) e della relativa indennità integrativa speciale.
Per il pagamento si fa riferimento all’art. 28 del Ccnl che si richiama alle precedenti disposizioni normative che trattano l’argomento e cioè art. 6 c. 1 del DPR 209/87 e art. 3 c. 10 del DPR 399/88.