Chi può presentare domanda?
Docenti supplenti (o di ruolo solo se appartenenti a classi di concorso in esubero e per i quali allo stato non esiste possibilità di riconversione per altre classi di concorso in base al titolo posseduto)
purché in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo o secondo grado conseguita con concorso ordinario e/o riservato.
Costituisce priorità aver prestato servizio sul sostegno nella scuola secondaria di primo o secondo grado per almeno 180 giorni nello stesso anno scolastico.