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Decreto secondo ciclo: testo pubblicato in G.U

Commento articolo per articolo

Pubblichiamo di seguito il testo del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, sul secondo ciclo di istruzione e formazione, pubblicato sulla GU n. 257 del 4-11-2005- Suppl. Ordinario n.175, in vigore dal 19-11-2005, la cui applicazione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.

Pubblichiamo inoltre lo stesso testo con l’analisi ed i nostri commenti articolo per articolo.

Del decreto rileviamo in particolare che:

  • la Conferenza Unificata ha dato solo un parere e non c’è stata l’Intesa, diversamente da quanto previsto dall’art.1 punto 2 della legge 53/03;
  • visto che la delega scadeva il 17 ottobre, le Commissioni parlamentari hanno avuto a disposizione solo 22 giorni per esprimere il parere, contro i 60 previsti dalla stessa legge, In tal modo il Parlamento ha esaminato solo il testo del decreto e non gli allegati, diversamente da quanto previsto dalla stessa legge53/03;
  • si introduce per la prima volta la partecipazione delle associazioni imprenditoriali nella gestione e nel coordinamento delle attività realizzate nei campus;
  • si conferma l’inserimento della religione cattolica o delle attività alternative tra le materie obbligatorie per tutti, con la conseguenza che la loro non frequenza, ( scelta facoltativa) diventa assenza. In tal modo si penalizzano quegli studenti che, non optando per nessuna delle due scelte, rischiano di superare il limite massimo di assenza consentito (25% del monte ore complessivo) che per il nuovo ordinamento comporta la bocciatura automatica;
  • è stato abrogato l’obbligo formativo fino a 18 anni, sostituito con il diritto dovere, il quale, però termina a 17 anni;
  • è stata abrogata la norma sulla liberalizzazione degli accessi all’Università: si riscrivono in silenzio i diritti di accesso e si cancella una conquista storica del movimento studentesco, producendo fra l’altro un vuoto legislativo perché non si definisce come si accede alle diverse facoltà universitarie dai nuovi percorsi liceali, tranne che per il liceo classico, di cui si garantisce l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria

Roma, 9 novembre 2005

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