Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

ITP ex dipendenti dalla provincia:
una storia infinita.

Le questioni ancora aperte

 

La storia comincia nell’anno 2001.

Per effetto dell’articolo 8 della legge 124/99 più di 1.500 assistenti di laboratorio passano dalle amministrazioni locali allo Stato. Si tratta di lavoratori che da sempre hanno garantito il funzionamento di laboratori e l’insegnamento tecnico pratico negli istituti tecnici commerciali e per geometri, negli istituti tecnici nautici e nei licei.

La stessa legge prescrive che essi continuino a fare il loro lavoro con gli stessi compiti e negli stessi laboratori e che vengano inquadrati nel ruolo degli insegnanti tecnico pratici.

Ma qui sono cominciate le dolenti note: il loro passaggio allo Stato alle condizioni previste dalla legge si è trovato immediatamente in difficoltà per la inadeguatezza degli ordinamenti che dovevano accoglierli. Essi infatti non prevedevano gli insegnamenti corrispondenti né, tanto meno, gli organici.

La questione dei titoli di studio

Tuttavia questa carenza dell’Amministrazione è stata nascosta dal Ministero sotto il pretesto della inadeguatezza dei titoli di studio. Questa in realtà riguardava solo una parte non certo maggioritaria degli interessati, i quali si dividevano in verità in tre tipologie di casi:

  1. coloro i quali avevano un titolo adeguato sia per livello (2° grado) che per tipologia o indirizzo;
  2. coloro i quali avevano un titolo adeguato per livello, ma inadeguato per tipologia o indirizzo (ad esempio: il diploma di maturità scientifica anziché quello di perito tecnico chimico pur insegnando in un laboratorio di chimica del liceo scientifico spesso tali diplomi erano accompagnati da laurea).
  3. coloro i quali avevano un titolo inadeguato per livello, vale a dire un titolo di grado inferiore rispetto al diploma di maturità (ad esempio: la licenza media o la qualifica professionale);

Intese e accordi sindacali successivi con il MIUR stabilirono che:

  1. i primi sarebbero stati inquadrati nella classe di concorso relativa al titolo posseduto con conseguente possibilità di avere assegnato un posto vacante per mobilità;
  2. i secondi avrebbero partecipato a corsi di riconversione alla fine dei quali avrebbero avuto un riconoscimento utile a tutti gli effetti per insegnare nei laboratori di loro pertinenza o per trasferirsi ad altri laboratori;
  3. i terzi sarebbero stati inquadrati nel ruolo degli assistenti tecnici (personale ATA ) e rispetto ad essi la sequenza contrattuale sull’articolo 7 dell’accordo sul secondo biennio contrattuale di recente conclusione dovrebbe definire l’accesso a benefici economici ulteriori rispetto alla base stipendiale.
La questione degli ordinamenti

Risolto in qualche modo questo problema rimanevano gli altri due: ordinamenti e organici.

L’ordinamento di cui si parla è essenzialmente quella sorta di reparto in cui è organizzato amministrativamente il personale docente della scuola secondaria e che va sotto il nome di classe di concorso. Da questo punto di vista anche in questo caso il problema si articolava e si articola tuttora in due tipologie:

  1. insegnamenti che devono essere solo iscritti in classi di concorso già esistenti ( ad esempio: i laboratori dei chimica e di fisica dei licei e degli istituti tecnici commerciali, i laboratori di topografia dei geometri, i laboratori di meccanica degli istituti tecnici nautici, i laboratori di informatica degli istituti tecnici commerciali);
  2. insegnamenti per i quali vanno definite nuove classi di concorso (ad esempio: i laboratori di economia degli istituti tecnici commerciali).
La questione dell’organico

L’organico è direttamente connesso alla definizione di questi aspetti ordinamentali e costituisce evidentemente un problema di spesa: non si può dare infatti una nuova classe di concorso o una classe di concorso che preveda nuovi insegnamenti senza avere un organico corrispondente.

Questo significa o significava una spesa spropositata?

No! Perché comunque:

  1. l’organico in questione è tutto da definire e quindi le misure possono essere moderate o condizionate, soprattutto in prima applicazione;
  2. degli insegnanti tecnico pratici transitati dalle amministrazioni locali allo Stato, i 977 attualmente in servizio coprirebbero in gran parte questo organico come è avvenuto finora;
  3. sui posti di organico eventualmente non coperti dai transitati potrebbero essere utilizzati i soprannumerari delle altre classi di concorso della tabella C (insegnamenti tecnico pratici da sempre statali) per coerenza di titolo, per assimilazione in ambiti disciplinari (come già previsto dalla norma) o previo corso di riconversione.

Il Ministero crea disordine e ingiustizie

Ma il Ministero non ha voluto e si ostina a non voler seguire questa strada che è l’unica che corrisponda ad un corretto e ordinato funzionamento dell’amministrazione pubblica ed ha preferito inventarsi una classe di concorso provvisoria (?!), la C999, sorta di limbo in cui collocare tutti gli insegnanti tecnico pratici transitati dagli enti locali allo Stato senza distinzione di titolo e di insegnamento. Un puro e semplice escamotage amministrativo per dare ai nuovi arrivati una qualche cittadinanza nell’amministrazione statale, utile tutt’al più (e scarsamente, per motivi legati alla costruzione del punteggio in questa condizione anomala!) ai fini dei trasferimenti.

Risultato: oggi, dopo ben 4 anni dal provvedimento di passaggio, abbiamo una situazione incontrollata:

  • alcuni insegnanti tecnico pratici ex enti locali privi di titolo adeguato hanno fatto una riconversione per altri insegnamenti, equivocando magari rispetto al loro diritto di continuare a fare quello che facevano, a insegnare quello che insegnavano;
  • alcuni (pochi) hanno ottenuto il trasferimento ad altra classe di concorso per la quale avevano già titolo o grazie alle riconversioni;
  • molti sono andati in pensione.

Attualmente ne sono rimasti 977: Ma che cosa fanno?

  • alcuni fanno quello che facevano prima pur senza una regola precisa, altri no;
  • alcuni vengono pretestuosamente tenuti a disposizione per supplenze o altri compiti di tappabuchi nelle scuole;
  • alcuni di fatto sono utilizzati come assistenti tecnici e non come insegnanti;
  • ad alcuni viene negato il registro, la valutazione degli studenti e persino l’accesso al collegio dei docenti o ai consigli di classe;

Insomma: per i 977 rimasti la confusione regna sovrana.

Alla confusione sul piano ordinamentale si è accompagnata quella sul piano retributivo. Solo in alcuni casi, infatti, le singole province avevano applicato ai transitati lo stesso trattamento economico previsto per gli ITP del comparto scuola. In questo caso almeno il passaggio è stato indolore perché il personale ai fini economici e giuridici ha mantenuto la stessa anzianità che aveva nell'ente locale di provenienza.

Nella maggior parte dei casi però il Miur ha negato il riconoscimento ai fini giuridici ed economici come invece era previsto dall'art.8 della legge 124/99. La nostra organizzazione a tutela dei diritti dei lavoratori ha promosso ricorsi davanti al giudice del lavoro per chiedere il riconoscimento integrale dell'anzianità posseduta da questi lavoratori al momento del passaggio allo stato cioè alla data del 31.12.1999.

La Cassazione ha già deciso molti di questi ricorsi, riconoscendo ai lavoratori il diritto all'inquadramento economico e giuridico in base all'anzianità posseduta al 31.12.1999, considerato che dal 1.1.2000 c’è stato il passaggio dall'Ente locale allo Stato.

Che fare?

La Flc Cgil ha posto la questione, con tutte le contraddizioni ed i ritardi fin qui evidenziati, nei diversi incontri con l’Amministrazione e continuerà a sottolineare la necessità che si ponga fine a questa situazione, per alcuni versi paradossale dal momento che gli ITP transitati, personale dipendente a tutti gli effetti, inquadrato economicamente e in alcune situazioni anche giuridicamente, hanno diritto alla piena dignità del proprio lavoro.

La FLC continuerà, quindi, ad incalzare con determinazione il MIUR per affrontare una volta per tutte il problema di questo personale e pervenire in ogni caso ad una sua soluzione definitiva per dare certezze e piena dignità professionale a questi lavoratori.

IL MIUR deve dare una risposta qualificata e definitiva a questo personale ed attivare ora per allora una sequenza di atti che, nel rispetto dello spirito della L. 124/99 prevedano in ordine:

  • la definizione delle funzioni transitate in insegnamenti;
  • iscrivere questi nelle classi di concorso esistenti e definire nuove classi per quelli non inseribili;
  • attribuire a ciascuna di queste classi di concorso una dotazione organica;
  • “ridistribuire” in questo organico i 977 insegnanti tecnico pratici transitati ancora attualmente inseriti nella classe C999;
  • coprire gli eventuali posti residui con gli insegnanti tecnico pratici “statali” soprannumerari.

Questa è la via che consente non solo di soddisfare le legittime aspirazioni dei docenti transitati dagli enti locali allo Stato, ma anche alla scuola di funzionare con correttezza amministrativa in un quadro di certezze.

Per FLC è comunque necessario:

  1. che il MIUR attivi subito dei corsi di riconversione (a livello territoriale e/o interregionali nel caso di numeri che non consentano un corso) per inquadrare tale personale in uno degli insegnamenti attualmente esistenti e per i quali esiste comunque una dotazione organica a livello provinciale. Questo al fine consentire l’uscita dall’inquadramento nella fantomatica classe di concorso C999 e al fine di consentire una mobilità e/o un utilizzo effettivo su tali posti;
  2. in attesa dell’attivazione e conclusione del percorso di riconversione, ferma restando la loro utilizzazione nella scuola di titolarità già prevista all’art. 2 comma 10 del contratto sulle utilizzazioni, occorre precisare che tale personale per il suo intero orario di servizio obbligatorio va utilizzato esclusivamente per i medesimi insegnamenti già attivati dall’ente locale o in attività comunque affini, deliberate dal collegio docenti nell’ambito del POF.

-------------------------------------

APPENDICE

QUANTI SONO E DOVE SONO GLI ITP EX DIPENDENTI PROVINCIALI

Gli ITP provenienti dalle amministrazioni provinciali e inseriti a tutt’oggi nella classe C999 sono a livello nazionale 977 così distribuiti:

  • Abruzzo 23 di cui a Chieti 1, L’Aquila 6, Pescara 5, Teramo 11.
  • Basilicata 8 tutti a Potenza.
  • Calabria 79 di cui a Catanzaro 22, Cosenza 37, Crotone 3, Reggio Calabria 3, Vibo Valentia 14.
  • Campania 104 di cui ad Avellino 3, Benevento 2, Napoli 81, Salerno 18.
  • Emilia Romagna 64 di cui a Bologna 15, Ferrara 3, Forlì 11, Parma 7, Piacenza 3, Ravenna 11, Reggio E. 5, Rimini 9.
  • Friuli Venezia Giulia 12 di cui a Gorizia 4, Pordenone 7, Trieste 1.
  • Lazio 145 di cui a Frosinone 5, Latina 1, Rieti 5, Roma 134
  • Liguria 47 di cui a Genova 25, Imperia 9, Savona 13.
  • Lombardia 63 di cui Bergamo 3, Brescia 1, Cremona 10, Lodi 1, Mantova 3, Milano 4, Pavia 8, Sondrio 11, Varese 22..
  • Marche 18 di cui ad Ancona 1, Ascoli P. 2, Macerata 7, Pesaro 8.
  • Molise 9 di cui a Campobasso 6, Isernia 3.
  • Piemonte 32 di cui ad Alessandria 4, Asti 3, Cuneo 9, Novara 11, Verbania 5.
  • Puglia 39 di cui a bari 8, Brindisi 10, Foggia 5, Lecce 16.
  • Sicilia 152 di cui ad Agrigento 29, Caltanissetta 14, Catania 1, Enna 14, Messina 1, Palermo 34, Ragusa 12, Siracusa 1, Trapani 46.
  • Toscana 63 di cui ad Arezzo 7, Firenze 16, Grosseto 6, Livorno 9, Lucca 8, Massa 1, Pisa 9, Pistoia 7.
  • Umbria 7 tutti a Perugia.
  • Veneto 112 di cui a Padova 29, Rovigo 11, Treviso 20, Venezia 33, Verona 16, Vicenza 3.

Roma, 21 novembre 2005

TOPTOPTOP