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Contratto dei dirigenti scolastici 2002-2005

Il Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica è il primo Contratto dirigenziale che si chiude per la parte normativa 2002-2005 e per i due bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

Diamo di seguito una prima presentazione degli istituti più importanti e delle novità rinviando a successivi approfondimenti

Parte normativa

Gli articoli valoriali. Con l’ipotesi di Accordo 2002-2005 possiamo dire di avere “messo più scuola nel Contratto dei Dirigenti”: agli articoli 1 e 2 un richiamo forte all’autonomia, al titolo V della Costituzione, al DPR 275/99, alla funzione dirigenziale come funzione di promozione di diritti costituzionalmente tutelati.

Le relazioni sindacali rendono più forte il potere contrattuale in materia di incarichi aggiuntivi e conferimento degli incarichi, con una riprecisazione delle materie contrattuali fra i vari livelli.

Conferimento degli incarichi. La Frattini è di fatto annullata: la durata minima è stata ripristinata, anche perché già la legge era intervenuta a modifica e superamento della Frattini; il Dirigente Scolastico compartecipa alla definizione degli obiettivi che devono essere coerenti con il POF.

Ferie e festività. Il Dirigente Scolastico comunica semplicemente le date delle sue ferie, senza concordarle col Direttore generale.

Mutamento e conferimento degli incarichi. I criteri devono essere contrattati a livello nazionale e il mutamento forzato deve passare attraverso il parere del Comitato di garanzia.

Mobilità professionale: il movimento fra i settori, non potendosi liberalizzare per vincoli normativi i passaggi dalla scuola di base alle superiori e viceversa, è stato portato al 30 % dei posti vacanti e disponibili annualmente ( non su tutta la platea dell’organico) per settore.

Incarichi aggiuntivi: chiarito che la docenza è pagata al 100% così come la terza area professionale e gli incarichi EDA, la quota parte spettante al Dirigente Scolastico non deve più passare per i fondi regionali.

Reggenze: sono retribuite con i fondi dell’articolo 69 del CCNL Scuola del 4/8/1995 e con possibili nuovi fondi da contrattare a livello integrativo nazionale.

Valutazione del Dirigente Scolastico: è gestita da un nucleo di valutazione composto da un DS, da un Ispettore e da un Dirigente Amministrativo, non è cartacea, è pluriennale con valutazione annuale intesa come autovalutazione ai fini dell’erogazione della retribuzione della retribuzione annuale di risultato, è espressa in forma descrittiva. Il DS componente il nucleo deve avere almeno dieci anni di anzianità, deve come i Dirigenti Tecnici e Amministrativi avere seguito un corso, può ricoprire l’incarico per cinque anni non rinnovabile se non dopo due anni di interruzione.

Formazione: viene prevista la possibilità di rimborsi per le spese affrontate in percorsi di formazione individuali.

Assenze: le assenze per malattie sono solo comunicate al Direttore, la visita di controllo e la documentazione sono gestite direttamente dalla scuola dal Dirigente Scolastico.

Comitati di tutela: vengono istituiti i comitati per il mobbing, per le pari opportunità,il Comitato dei garanti che si esprimerà con parere non vincolante sul recesso non regolato dal Contratto e sui mutamenti di incarico non voluti dal Dirigente Scolastico.

Trattamento di trasferta e di trasferimento: vengono previsti benefici economici per gli spostamenti per motivi di servizio dalla sede centrale o di domicilio.

Assicurazione e tutela legale: viene precisato che l’assicurazione tutela anche il danno erariale, è integrabile con propri fondi, le trattenute sullo stipendio a fini di tutela operano solo dopo il varo dell’assicurazione.

Dirigenti Scolastici all’estero: le domande di assegnazione all’estero devono essere presentate entro trenta giorni dopo il 28 febbraio di ogni anno, possono essere completati percorsi di permanenza per non più di nove anni per tutti i Dirigenti anche con incarico attuale all’estero, sul piano economico viene riconosciuta la misura media della retribuzione di posizione della regione di provenienza, rimane la misura media della retribuzione di risultato della regione di provenienza.

Parte economica

Sono stati spalmati per i quattro anni di vigenza contrattuali i benefici economici corrispondenti al 10,67% previsti dalle quattro finanziarie passate per un importo complessivo di 440 euro mensili lordi (di cui sulle parti tabellare e fisse da percepire immediatamente euro 387 e 53 dopo le trattative regionali). Per i dettagli vedi scheda in fondo.

E’ stato figurativamente elevato il limite massimo della retribuzione di posizione ed è stato precisato che sono fatti salvi gli emolumenti aggiuntivi delle regioni di confine a statuto speciale (Val d’Aosta).

E’ stato istituito un assegno ad personam riassorbile con i successivi Contratti a beneficio del personale Preside Incaricato transitato nei ruoli della Dirigenza Scolastica nel settembre 2004 (vedi Nota a verbale delle quattro Organizzazioni Sindacali firmatarie).

Note a verbale unitarie FLC Cgil, CISL Scuola, SNALS Confsal, ANP

FLC Cgil Cisl Scuola SNALS Confsal ANP hanno sottoscritto tre note a verbale unitariamente.

La prima è relativa alla mancata equiparazione retributiva alle altre Dirigenze di stato: si stigmatizza l’operato del Governo non solo per aver disatteso gli impegni istituzionalmente riconosciuti da esso ma anche di aver fatto passare quattro anni per la stipula del Contratto.

Nella seconda le OO.SS. dichiarano di avere accettato come massima mediazione possibile la soluzione sulla retribuzione dei neoimmessi in ruolo ma di ritenersi libere di perseguire l’obiettivo massimo consentito dalle leggi.

La terza dichiarazione delle OO.SS. chiede alll’Aran di istituire una commissione di lavoro sulla perequazione retributiva alle altre Dirigenze.

La Nota a verbale della FL Cgil sulla consultazione referendaria
La FLC Cgil ha dichiarato a verbale di voler proporre a tutti i sindacati firmatari la consultazione referendaria della categoria prima della stipula (firma definitiva dopo i controlli contabili) del Contratto. In ogni caso di sottoporre l’approvazione con voto ai propri iscritti.

La stipula definitiva
La FLC Cgil è ora impegnata ad incalzare Consiglio dei Ministri e Aran affinché si avviino e si concludano i controlli di merito secondo la tempistica prevista dal D.Lvo 165/2001 (non oltre 40 giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di Accordo).

Roma 30 novembre 2005

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