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VERTENZA ATA: Cassazione sentenza n. 3224/05

La sentenza che pubblichiamo in calce è stata emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ed è relativa ad un ricorso proposto dal Ministero dell’istruzione avverso una sentenza che era stata emessa dalla Corte d’Appello di Perugia con la quale era stato riconosciuto il diritto del personale Ata, transitato ai sensi edll’art. 8 della L. 124/99 nei ruoli dello Stato, al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici dell’anzianità prestata nell’Ente locale di provenienza.

La suprema Corte, però, respingendo il ricorso del Ministero e confermando la sentenza di Appello ha accolto le tesi sostenute dalla difesa dei lavoratori.

Infatti, sin dalle prime obiezioni sollevate dal Ministero sull’applicabilità dell’art. 8 della L. 124/99, il Sindacato ha da subito precisato che la disposizione dell’art. 8 della L. n. 124/99 era chiara e non consentiva equivoci; tutta l’anzianità maturata presso l’Ente Locale di provenienza doveva essere riconosciuta a tutti gli effetti e che l’accordo sindacale del 20 luglio 2000 si riferiva non alle modalità di riconoscimento dell’anzianità (che era disciplinato con la citata norma dell’art. 8), ma alle modalità di trasferimento di detto personale.

La Corte di Cassazione ha dato ragione a noi e torto al Ministro (ed anche a talune organizzazioni che al fine di mettere in difficoltà la CGIL Scuola avevano condiviso la tesi ministeriale!).

La Corte di Cassazione, difatti, ha affermato che “fermo restando il potere attribuito all’Amministrazione dalla legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l’adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall’art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l’attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l’anzianità già maturata”.

In altri termini ai dipendenti ATA, già in servizio presso gli enti locali, “sono applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal CCNL del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto sin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale, e ciò a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso)”.

A questo punto è auspicabile che l’Amministrazione provveda tempestivamente d’ufficio a rideterminare l’anzianità di detto personale nei ruoli statali ed a corrispondere tutti gli arretrati con i relativi interessi.

Roma, 2 marzo 2005

Sentenza

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