E’ stato approvato in via definitiva oggi al Senato la Legge omnibus di conversione del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio che, fra le altre numerose materie contenute nel testo, porta a sanatoria i cosiddetti riservatari e promette un concorso riservato ai Presidi Incaricati dal 2006 bloccando gli incarichi dallo stesso anno sostituiti dalle reggenze.
Ormai l’attuale maggioranza, invece di operare da subito (come avevamo chiesto unitariamente bandendo il contestuale ordinario e riservato), avendo l’operatività che le deriva dall’essere al Governo, rimanda tutto al 2006. E’ lo stesso discorso che fa per l’assunzione dei docenti: invece di dare corso alla legge 143/2004 che prevede l’assunzione in tre anni dei docenti a partire dal 2005, promette l’assunzione addirittura di 200.000 docenti, però dal 2006 e in cinque anni.
Rimangono sul terreno, a questo punto, alcune questioni importanti da chiarire:
Come FLC Cgil non abbasseremo la guardia e unitariamente metteremo in campo i percorsi possibili di iniziativa per tutelare le scuole e il personale che ha diritto a ben altra considerazione di quella affidata a percorsi lontani nel tempo della cui praticabilità chiederemo subito conto.
Nelle opportune sedi di confronto verificheremo quanto è frutto di intenzioni reali e quanto invece non sia dettato da ragioni elettorali.
Il testo approvato è conforme a quello trasmesso dalla Camera e, pertanto, non risulta più la soppressione e modifica della lettera h del punto b) della tabella di valutazione dei titoli, relativa al raddoppio dei punteggi per i servizi prestati nelle scuole di montagna.
Le modifiche apportate alla tabella di valutazione riguardano la lettera C11 del punto c) della stessa tabella relativa ai punteggi per master, specializzazioni e perfezionamenti.
Vengono confermati:
Ecco il testo degli articoli relativi alla Scuola:
Art. 1-sexies. - (Incarichi di presidenza). – 1. A decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.
Art. 1-octies. - (Concorso riservato per dirigente scolastico). – 1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle graduatorie.
Art. 1-novies. - (Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti). – 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il punto C.11) è sostituito dai seguenti:
’’C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.
C.11-ter) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, è possibile valutare ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati’’.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall’anno scolastico 2005-2006".