L’approvazione della legge 143/04 che contiene una nuova tabella di valutazione dei titoli per l’accesso alla graduatoria permanente, ha prodotto molto contenzioso concentratosi principalmente sulle modalità di valutazione dei servizi scolastici.
Non pochi però sono i problemi derivati dalle nuove valutazioni dei titoli universitari.
Ricordiamo che la nuova tabella di valutazione prevede la possibilità di far valutare corsi di perfezionamento universitari, master e specializzazioni fino ad un massimo di 30 punti, attribuendo 3 punti ad ogni corso universitario che abbia almeno durata annuale, un esame finale e dei contenuti coerenti con la disciplina insegnata.
E’ chiaro che sulla valutazione dei titoli universitari si può scatenare una tendenza ad accumulare titoli per acquisire vantaggio in una gara che seleziona prioritariamente per censo, in quanto ogni percorso universitario prevede costi, talvolta elevati.
E’ necessario dunque che le regole per la valutabilità dei corsi siano estremamente chiare e scoraggino le speculazioni di ogni tipo.
Ieri nel corso dell’incontro tenutosi al MIUR, presente la dott.ssa Cuomo della Direzione università, la FLC CGIL ha posto esplicitamente e con fermezza la necessità di dettare regole certe per la valutabilità dei titoli universitari, a partire dalla loro durata e dalla incompatibilità di conseguire più di un titolo per anno scolastico.
La dott.ssa Cuomo richiamando le norme che regolamentano tali corsi, il DPR 162/82 e il DM 270/04, ha affermato che è possibile frequentare più corsi di perfezionamento in un anno in quanto di durata da tre mesi ad un anno e senza esame finale (DPR 162/82, art. 17). Tali corsi però non sono valutabili ai fini della graduatoria permanente che prevede la durata di un anno e un esame finale.
I corsi invece di alto perfezionamento, detti master di 1° e di 2° livello (art. 3 e art. 7 del DM 270/04), che hanno la durata di uno o due anni, corrispondenti a 60 crediti per anno, con esame finale, sono valutabili ai sensi della tabella per l’accesso alle graduatorie permanenti e la loro frequenza è incompatibile con la frequenza di altro corso universitario per il conseguimento di un titolo accademico.
Da tutto ciò scaturirà una chiara indicazione del MIUR ai livelli periferici dell’amministrazione per regolare la prossima apertura delle graduatorie permanenti e la valutazione dei titoli per l’aggiornamento o il nuovo inserimento.