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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2005, n. 115

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005)

“Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”

Il Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la funzionalità di settori della pubblica amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro della giustizia, del Ministro della difesa, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:
CAPO I

(Interventi urgenti per l’università, la scuola e gli ordini professionali)

Art. 3

(Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005/06, 2006/07, 2007/08, predisposto ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell’anno scolastico 2005/06, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo le modalità previste dall’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.

3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumeralità.

4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell’ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, è estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.

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