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Precari: ferie ed esami di stato

In questi giorni si stanno determinando nelle scuole interpretazioni discordanti sulla fruizione delle ferie del personale precario e sul periodo di retribuzione dei supplenti nominati nelle commissioni per gli esami di stato.

Per quanto riguarda le Ferie il CCNL 23/7/2003 (art. 19 c.2) chiarisce definitivamente che non c’è alcun obbligo di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e che, pertanto, il personale che non abbia chiesto di fruirne ha diritto al pagamento sostitutivo. Nel periodo dal termine delle lezioni al 30/06 il personale Docente è in servizio per lo svolgimento di tutte le attività programmate e/o obbligatorie.

Per quanto riguarda gli esami di stato, la norma prevede che la nomina dei commissari sia competenza dei consigli di classe con alcuni vincoli rispetto alle materie delle prove scritte. Qualora sia nominato commissario un docente supplente temporaneo si determinano due diverse situazioni:

  • Se la supplenza è fino al termine delle attività didattiche (30/06) si proroga il contratto “fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame” (CM 104/99 capo VI)
  • Se la supplenza è fino al termine delle lezioni si attiva un nuovo contratto dall’inizio delle operazioni d’esame (riunione preliminare) “fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame” (Circolare 22 giugno 1999, n. 159) per un numero di ore pari a quelle del contratto precedente.

Roma, 15 giugno 2005

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