Nel nuovo contratto ci sono diverse novità e diverse modifiche significative rispetto
a quello dello scorso anno. Queste sono evidenziate in grassetto nel testo del contratto
pubblicato sul nostro sito. Vediamo le principali.
- Conferma della annualità del contratto e della mobilità (art. 1 c. 2). Nonostante il tentativo previsto nel decreto n. 59/04, attuativo per la scuola primaria e secondaria di primo grado della legge n. 53/03, di limitare la mobilità annuale del personale della scuola, il nuovo contratto sulla mobilità, sottoscritto il 14 gennaio 2005, continuerà a regolare le procedure solo per il prossimo anno 2005-2006, confermando quindi la mobilità annuale. Questo è dovuto al fatto che, a nostro avviso, una eventuale regolamentazione della mobilità con cadenza pluriennale, non può prescindere da una definizione pluriennale e stabile degli stessi organici.
Stabilità che ad oggi non c’è!
- Norma di salvaguardia (art. 1 c. 2). Come Cgil abbiamo chiesto ed ottenuto
l’inserimento nell’articolato di una norma che consente la riapertura del contratto
stesso, in caso di modifiche sulle titolarità e sulle procedure di mobilità dovute ad
ulteriori interventi in attuazione della legge finanziaria o in presenza di ulteriori
norme di attuazione della legge 53 che faccia nuove “incursioni”.
- Chiarimenti sui titoli per la mobilità professionale (art. 3). Si ricorda, come già
chiarito lo scorso anno, che conservano validità abilitante all’insegnamento nella
scuola primaria, ai fini dei passaggi, i titoli rilasciati dagli istituti magistrali al termine
dei corsi quadriennali, o quinquennali sperimentali, entro l’anno 2001-2002. Parimenti gli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli
transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla
classe di concorso della tabella C richiesta, possono chiedere il passaggio di
cattedra nell’ambito delle classi di concorso sempre della t abella C.
- Chiarimenti sulla “restituzione al ruolo o qualifica di provenienza” (art. 5 c. 3). Il
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, nel limite delle domande
prodotte ed entro 10 giorni dalla pubblicazione degli ultimi movimenti, dispone la
restituzione al ruolo di provenienza, nei confronti del personale docente, educativo
e Ata (ex art. 53 del Ccni/04 ora unificato in norma comune) che ne ha fatto
richiesta, sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti
salvi gli accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. Si supera quindi il
vincolo esistente fino ad oggi relativamente al tetto del 10% di posti su cui era
possibile fare tale restituzione. A tal fine conserva validità il titolo di studio previsto
al momento dell’accesso al ruolo precedente.
- Passaggi di cattedra su posti di strumento musicale. In attuazione dell’art. 3 c. 2
della legge n. 143/04, i docenti di educazione musicale della scuola media che
hanno prestato servizio per almeno 360 gg. su strumento musicale e che siano inseriti nella graduatoria permanente sempre di strumento, hanno titolo a chiedere il passaggio di cattedra (art. 6 c. 1).
- Aliquota per la mobilità di terza fase (e di conseguenza per le immissioni in ruolo) di
tutto il personale docente, educativo e Ata. Si è convenuto di non modificare
ulteriormente l’aliquota (già modificata lo scorso anno e portata dal 60% al 50%)
per il calcolo delle disponibilità per la mobilità di terza fascia, almeno fino a quando
non sarà predisposto un piano effettivo e corposo di immissioni in ruolo in
attuazione di quanto previsto (ma ad oggi inattuato) sempre dalla L. 143/04. Questo
comporta che, terminate le fasi di mobilità comunale e provinciale, sui posti residui
si procede all’accantonamento del 50% dei posti (+ eventuale resto dispari) per le
immissioni in ruolo, prima di effettuare le operazioni di mobilità interprovinciale e
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo). Rimane inalterata la successiva
ripartizione “paritaria” di questi posti (metà e metà) per i trasferimenti interprovinciali
e per la mobilità professionale, come anche l’ordine delle operazioni (allegato C).
- Diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità e, in subordine, nel comune di
precedente titolarità, per i trasferiti d’ufficio (art. 7 punti II e IV). Si chiarisce meglio
quanto previsto sin dal contratto per la mobilità per il 2000/2001: tale diritto spetta
solo a coloro che, in quanto soprannumerari, hanno manifestato esplicitamente la
volontà di non volersi trasferire prima delle operazioni di mobilità. E quindi spetta,
nel quinquennio successivo, solo se si è presentata domanda “condizionata”
(oppure non la si è presentata affatto - nota 6) al momento in cui si è stati dichiarati
perdenti posto. Pertanto coloro che, pur soprannumerari, dichiarano di voler
comunque partecipare alla mobilità (e quindi barrano SI nella specifica casella)
non avranno poi nel quinquennio il diritto a vedersi riconosciuta tale precedenza e
tutta la precedente continuità, anche se dovessero subire un trasferimento d’ufficio
perché non soddisfatti nella domanda presentata e per le preferenze espresse.
Inoltre si è chiarito che tale precedenza (con annessa continuità) opera
esclusivamente per la stessa tipologia di posto (sostegno e/o comune) di titolarità al
momento del trasferimento a domanda condizionata e non per altra tipologia,
qualora richiesta. In quest’ultimo caso si partecipa al pari degli altri e senza il
precedente punteggio della continuità.
- Diritto spettante a chi dovesse perdere posto ripetutamente. Si è chiarito che il
personale, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti di nuovo perdente posto
nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per
rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per
il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità
complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento
condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla
richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di
precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il
punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente
titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale. Nulla cambia, ovviamente, se non si presenta domanda condizionata.
- Precedenza 104.
1. Art. 7, comma 1, punto III - La precedenza prevista in tutte le fasi, e quindi
anche nella fase comunale (I fase), ai portatori di handicap di cui all’art. 21
della L. 104/92, si estende anche al personale bisognoso di cure continuative
e ai soggetti di cui all’art. 33 c. 6 della stessa legge (handicap grave).
2. Art. 7, comma 1, punto V – Sono state meglio chiarite le condizioni per la
fruizione della precedenza quando ci sono più fratelli e/o sorelle che possono
assistere il genitore handicappato grave.
- Individuazione dei soprannumerari a seguito di nuovo dimensionamento. Sia l’art.20 (docenti) che l’art.48 (Ata), sono stati rivisti per chiarire meglio quali sono i diritti
e le procedure per individuare i perdenti posto in caso di nuovo dimensionamento o
anche solo a seguito di nuova riaggregazione delle scuole, e per ricollocare il
personale non perdente posto comunque coinvolto nell’operazione.
- Nuove modalità comuni per l’individuazione del soprannumerario (artt. 21 c.9, art.
23 c. 11 e 48 c. 5). Per quanto riguarda le modalità di individuazione del personale
soprannumerario, si ricorda che già il contratto dello scorso anno aveva apportato
delle modifiche (al fine di uniformare i criteri per tutto il personale docente e Ata) e
aveva introdotto una soluzione innovativa per tutti. A prescindere dal punteggio, si
considera l’ultimo arrivato come ultimo in graduatoria nel primo anno, se è arrivato
nella scuola dal primo settembre dello stesso anno per effetto di mobilità volontaria,
mentre non lo è (nel senso che si gradua con tutti gli altri) se è arrivato nella scuola
per trasferimento d’ufficio in quanto perdente posto. Quindi da ora in poi, chi si
muove volontariamente sa che, nel primo anno, si espone a rischio nella nuova
scuola, in quanto ultimo arrivato, mentre viene tutelato chi è costretto a spostarsi
per perdita di posto, se ha un punteggio alto. Si ricorda che tale modalità di
individuazione del perdente posto, modificata come detto lo scorso anno, va in
vigore da questo anno scolastico. Si è anche precisato che chi rientra nel
quinquennio nella scuola da cui era stato trasferito d’ufficio nel quinquennio, non è
da considerare “ultimo arrivato” a domanda, mentre è da considerare ultimo arrivato
se ha ottenuto altre preferenze indicate nella domanda (vedi nuova nota inserita
rispettivamente ai suddetti artt. 21, 23 e 48).
- Trattamento dei docenti perdenti posto sul sostegno nella scuola dell’infanzia e
primaria. All’art. 22 c. 15 e poi all’art. 27 c. 8, si è chiarito meglio che i docenti
perdenti posto su posto di sostegno possono essere trasferiti su posto comune
nell’ambito del movimento nel comune (quindi prima della normale mobilità a
domanda da sostegno a posto comune che si effettua, come noto, nella seconda
fase), solo a condizione che nell’intera provincia non ci siano posti disponibili su
sostegno.
- Modalità di computo dell’obbligo quinquennale per i docenti di sostegno. Si è
chiarito che ai fini del computo del vincolo di permanenza quinquennale si
considera utile non solo l’anno in corso, ma anche l’eventuale primo anno di sola
validità giuridica (art. 26 c. 4).
- Mobilità del personale educativo. Sono state inserite nel contratto una serie di
piccole integrazioni tutte tendenti ad una maggiore trasparenza e certezza nelle
procedure di mobilità (che per questo personale si effettuano manualmente) –art.
41.
- Allegato C: ordine delle operazioni. Si è chiarito che la precedenza nei passaggi di
cattedra e di ruolo per chi appartiene a classi di concorso o posti in esubero, si
esercita solo nei limiti del riassorbimento dell’esubero.
- Sulle tabelle di valutazione.
1. Si precisa che il servizio prestato in gradi di scuola diversi a seguito di
utilizzazione e/o assegnazione provvisoria si valuta 6 punti l’anno nel grado
di scuola dove si è titolari al momento dell’utilizzazione/assegnazione
(premessa alle note della tabella di valutazione);
2. al contrario, il servizio prestato sia dal personale docente che Ata di ruolo
con incarico annuale in attuazione degli articoli 33 e 58 del Ccnl/03 si valuta
come servizio non di ruolo ed interrompe la continuità (premessa alle note
della tabella di valutazione);
3. si ricorda che, in attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale
24/7/2003 (art. 10 c. 11), vengono riconosciuti per intero gli anni di servizio
pre-ruolo anche oltre i primi 4, ma solo ai fini della mobilità volontaria.
Rimane invariato l’attuale sistema di calcolo ai fini dell’individuazione del
soprannumero e del trasferimento d’ufficio. Quindi per le scuole che devono
fare le graduatorie interne le modalità sono rimaste invariate;
4. si ricorda che, a partire dallo scorso anno, il punteggio della continuità viene
riconosciuto anche al personale titolare sui posti della dotazione organica di
sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado, dopo un triennio,
se si rimane in “servizio” sempre nella stessa scuola. Quindi ai docenti che
richiedono la “conferma” sempre nella stessa scuola (piuttosto che una
nuova utilizzazione in altra scuola più vicina), dopo 3 anni, a decorrere dallo
scorso anno scolastico 2003-2004, spetteranno 6 punti per la continuità, con
le previste aggiunte per ulteriori anni successivi. NB: tale novità, quindi, non
è retroattiva ed il triennio per maturare questo punteggio decorre, come detto
sopra, a partire dall’anno scolastico 2003-2004.
5. Si ricordano alcuni chiarimenti aggiuntivi sul bonus dei 10 punti (nota 5-ter.).
Questo punteggio “una tantum” una volta maturato si conserva, e
quindi si utilizza, anche negli anni futuri (comprese le graduatorie
interne d’istituto) se non ci si sposta dall’attuale scuola. E questo vale
sia se non si chiede affatto la mobilità e sia se non si dovesse
ottenere nulla, pur avendola chiesta;
Non perde tale punteggio, sempre se maturato, nemmeno chi
dovesse fare domanda condizionata perché perdente posto, oppure
chi chiede di rientrare nel quinquennio nella scuola da cui è stato
trasferito d’ufficio;
Al contrario, il punteggio in questione si perde (e non lo si può più
maturare una seconda volta) qualora si sia ottenuto un trasferimento,
o un passaggio, o anche una assegnazione provvisoria in ambito
provinciale “a domanda volontaria”. Cioè si perde se “lo si spende” a
domanda volontaria, purché con esito positivo, sia nella mobilità
provinciale definitiva, che anche solo nella mobilità annuale
(assegnazione provvisoria), proprio perché trattasi di punteggio “una
tantum” che vuole premiare la continuità nel caso in cui questa venga
effettivamente mantenuta quanto più a lungo possibile nella stessa
scuola;
NB: mentre la presentazione della domanda annuale volontaria di
assegnazione provvisoria non interrompe la maturazione del triennio
per avere diritto ai 10 punti, questi si perdono (una volta acquisiti) se
la si “ottiene”. Quindi, se si è già in possesso del bonus, lo si perde
anche nel caso si dovesse ottenere l’assegnazione provvisoria
annuale volontaria.
6. Punteggio per il superamento di un pubblico concorso ordinario: si ricorda il
chiarimento introdotto già lo scorso anno (e che a molti è sfuggito o non
hanno ancora compreso) in merito alla valutazione del superamento di un
pubblico concorso ordinario per esami e titoli, con l’aggiunta del riferimento
alla nota (1). Quest’anno si è integrata anche la nota (10) per chiarire, una
volta per tutte, che i ruoli sono 4 (infanzia, primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado) e che quindi non vale il concorso della
scuola dell’infanzia (ex materna) se si è attualmente titolari nella scuola
elementare, come non vale quello della scuola secondaria di primo grado se
si è titolari nel secondo grado. Quindi deve essere chiaro che il contratto
supera tutte le precedenti note (talune molto vecchie e risalenti a quando la
materia non era contrattualizzata) in difformità con quanto sopra, fornite in
passato dal MIUR su questo punto.
7. Infine (nota 11 alle tabelle di valutazione docenti) si è chiarito una volta per
tutte che i titoli di specializzazione che sono utilizzabili sia per l’accesso al
ruolo che per la mobilità professionale, non si valutano. Quindi, a differenza
dei titoli di specializzazione post universitari considerati solo titoli generali
aggiuntivi e per questo valutabili, non vanno valutati né i titoli di
specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, né i titoli rilasciati
dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria
(SSIS), in quanto titoli utilizzabili sia per l’accesso al ruolo che per la mobilità
(professionale e non).