Il Miur con una nota del 30.1.2005 indirizzata agli Uffici Scolasti Regionali chiarisce che dall’1.1.2003 il compenso per le ore eccedenti prestate dai docenti in aggiunta all’orario obbligatorio di insegnamento è comprensiva anche dell’ indennità integrativa speciale.
Il chiarimento del Miur, anche se tardivamente, accoglie in pieno la richiesta fatta dalla FLC Cgil insieme alla Cisl Scuola e alla Uil Scuola dopo la firma del Ccnl 2003.
Infatti, l’art. 76, 3 comma, sancisce che “a decorrere dall’1.1.2003, l’indennità integrativa speciale….cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è inglobata nella voce stipendio tabellare” pertanto il calcolo dei compensi per le ore eccedenti, laddove il Ccnl 2003 parla di stipendio tabellare (art. 28), deve necessariamente prevedere anche il computo della indennità integrativa speciale.
Roma, 22 dicembre 2005