Dopo la pubblicazione della circolare concernente le linee-guida per la definizione e l’impiego del portfolio, giungono numerose segnalazioni di convocazioni urgenti di Collegi Docenti per l’adozione dello strumento e per l’individuazione dei tutor che avrebbero, secondo la circolare ministeriale, il compito di coordinare i colleghi nella compilazione del portfolio.
Anche in questo caso, come già in passato, è bene ripetere: calma e gesso!
È noto che il tutor è una questione ancora tutta da definire. La sua presenza non può essere stabilita da una circolare poiché si tratta di materia attinente il contratto di lavoro. Il tavolo contrattuale Aran-Organizzazioni Sindacali, che il Ministro ha dovuto inevitabilmente aprire alla fine di agosto del 2004, non è giunto ad alcun accordo.
Va perciò fermamente respinta ogni forzatura tesa all’introduzione del tutor così come alla definizione dei criteri per la sua individuazione. Ricordiamo che, in assenza di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, non è possibile giungere all’assegnazione dell’incarico ( si veda in proposito la sentenza del Tribunale di Salerno del febbraio 2005).
Un secondo aspetto merita attenzione. La CM 84/05 ha liquidato il parere espresso nell’estate scorsa dall’Autorità di Garanzia per la Tutela delle Privacy annunciando semplicemente che è all’esame dei competenti organi il Regolamento richiesto dalla stessa Autorità. Tale regolamento, sottoposto al preventivo esame del Garante, deve essere adottato dal Miur entro la fine di dicembre 2005. Ad esso dovranno conformarsi tutte le scuole.
L’adozione del Regolamento da parte delle scuole non sarà un banale atto formale, come la circolare lascia intendere.
Il Regolamento imposto dal Garante, infatti, dovrà definire quali sono i dati sensibili che le scuole possono raccogliere, e quali le modalità del loro trattamento e della loro conservazione. È evidente che si tratta di operazioni strettamente attinenti la forma e la sostanza dello strumento portfolio in tutto il vasto campo della documentazione dei percorsi compiuti dagli studenti, anche sul versante extra-scolastico, come delineato dalla circolare.
La stessa circolare, inoltre, non si attiene al parere espresso dal Garante per quanto riguarda la durata della conservazione dei dati e la trasferibilità ad altra scuola del portfolio.
Non essendo la materia compiutamente definita, le scuole che si affrettassero a seguire le indicazioni date dalla circolare, potrebbero rischiare di dover rimettere tutto in discussione.
Roma, 17 novembre 2005