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Facciamo il punto sulle supplenze annuali

Dopo l’emanazione delle circolari sulle supplenze (Nota n.1395 e Nota n.1397)annuali possiamo provare a fare il punto sulle varie fasi e sui problemi ancora aperti.

Per tutti
  1. Non si è soggetti a sanzioni in caso di mancata accettazione di una nomina da graduatorie provinciali.
  2. E’ possibile delegare il CSA/polo di Scuole o una persona di fiducia.
  3. Per il personale già di ruolo è possibile, a norma degli artt. 33 e 58 del contratto, accettare supplenze annuali (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06) in altro ruolo o profilo. Ricordiamo che è stato chiarito che il triennio parte dal 2003/04. I posti lasciati liberi diventano disponibili per supplenze al 30/6.
  4. Individuazione posti per i riservisti: alleghiamo la nota che avevamo già spedito.
Docenti
  1. E’ opportuno, per garantire possibilità di scelta, prevedere convocazioni contestuali per macro-ambiti disciplinari.
  2. Si può rinunciare a una supplenza già accettata al 30/6 per una al 31/08.
  3. E’ possibile, in sede di convocazione, accorpare spezzoni fino ad un max di 18 ore rispettando l’art. 4 del regolamento delle supplenze: max 3 scuole, in max 2 comuni con il criterio della facile raggiungibilità. Per la secondaria si possono acquisire supplenze anche in classi di concorso diverse, quindi anche di medie e superiori.
  4. Opzione tra posto di sostegno e posto comune: come negli anni passati, è prevista la precedenza per le nomine sui posti di sostegno. Si tratta però di una enunciazione di principio legata ai tempi in cui le operazioni di supplenza si facevano solitamente ad anno iniziato. Tale precisazione va intesa nel senso che le nomine sui posti di sostegno devono avvenire entro il 31 Agosto ma non necessariamente prima di quelle sulla materia. E’ possibile, quindi, organizzare i calendari in modo da conferire le nomine sui posti di sostegno entro il 31.8 ma comunque dopo quelle sulla materia. Così facendo si possono evitare i problemi che si sono verificati gli anni scorsi. Naturalmente per le scuole primarie, l’ideale sarebbe fare convocazioni contestuali, in modo da consentire all’interessato di poter scegliere al proprio turno sui vari tipi di posto comune, lingua (se si ha il titolo), e sostegno (se si ha il titolo). Lo stesso principio può valere anche per la scuola dell’infanzia.
  5. Supplenze su sostegno da graduatorie d’istituto: una volta esauriti gli elenchi provinciali le nomine su sostegno vanno alle gradutorie d’istituto. La prima fascia, diretta trasposizione delle permanenti, integrata con gli specializzati che hanno comunicato al CSA il titolo conseguito entro il 18 Luglio potrà essere immediatamente utilizzata. Per la seconda e la terza fascia, in attesa degli aggiornamenti/cambi di provincia, si nominerà all’avente titolo. Poi sempre all’avente titolo i non specializzati riscorrendo la graduatoria. Questo pone notevoli problemi che possono essere superati solo accelerando la pubblicazione delle graduatorie d’istituto: chiederemo al Ministero di fissare una data unica a livello nazionale.
ATA
  1. E’ stato definitivamente chiarito che tutti i posti part-time del personale ATA vanno a supplenza temporanea fino al 30/6. Due posti part-time, anche su scuole diverse, si possono accorpare per formare posti interi.
  2. Le supplenze sui posti liberi di Dsga, considerata l’unicità del profilo e la diversità delle norme che regolano la copertura dei posti liberi, vanno tutte conferite fino al 31.8. Nella circolare il Miur dice chiaramente che il DM 430/2001 (regolamento Ata) non si applica al profilo di Dsga . Per tali posti infatti le norme di riferimento sono gli artt. 47 e 55 del Ccnl e l’art. 11 bis del contratto integrativo nazionali sulle utilizzazioni. Di conseguenza è errata l’interpretazione da parte di alcuni Csa che nel caso di posti liberi in organico di fatto pretendono di conferire le supplenze come Dsga fino al 30.6 invocando le disposizioni del regolamento ata.
  3. ATA con domanda di terza fascia in altra provincia: nelle note è stato chiarito a quali condizioni, il personale ATA che ha chiesto l’inclusione in terza fascia di altra provincia, può accettare le supplenze fino al 31.8 e fino al 30.6 nella provincia di attuale inserimento. La soluzione prospetta dal Miur è salomonica e piuttosto discutibile, ma almeno permette agli interessati di poter decidere il tipo di scelta da fare. Dalla nota si può capire che la cancellazione della domanda di terza fascia avviene solo dal 1° settembre e che quindi si può, se si fa una scelta diversa, rinunciare alla nomina eventualmente già accettata in modo da mantenere l’iscrizione in terza fascia di provincia diversa.
  4. Esaurimento graduatorie/elenchi provinciali: nella circolare si afferma che nel caso di esaurimento degli elenchi/graduatorie provinciali, i Dirigenti Scolastici conferiscono, sui posti liberi, contratti fino al 30/6 senza fare distinzione fra i posti liberi in organico di fatto o di diritto. Per quanto ci riguarda invece nel caso di posti liberi in organico di diritto i contratti vanno conferiti sempre fino al 31.8. La legge 124/99 è fin troppo chiara nel fare la distinzione ai fini della durata delle supplenze tra le diverse tipologie di posto (fatto/diritto). Sappiamo che su questo punto il regolamento delle supplenze (DM 430/2001) è carente ma proprio per questo riteniamo che vada applicata la legge 124/99.
  5. Esaurimento graduatorie d’istituto: viene chiarito che nel caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto si utilizzano le graduatorie delle scuole vicine. Vi segnaliamo questa precisazione, coerente con quanto dispone il regolamento sulle supplenze, perché in passato il Miur si era espresso diversamente affermando che nel caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto si dovessero utilizzare le graduatorie provinciali. Per i C.S. qualora non si trovino aspiranti nelle graduatorie è confermato il ricorso al Centro per l’impiego.
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