I COLLEGI E LO STOP ALLE TRATTATIVE SUL TUTOR
Alle RSU CGIL
Scuole della Regione Basilicata
LORO SEDI
La trattativa, avviata a seguito dell’emanazione dell’Atto d’indirizzo del Ministro della Funzione pubblica con l’ARAN, al secondo incontro è sospesa.
Infatti l’Atto d’indirizzo non rispecchia i contenuti che la legge impone, mancano, in particolare, indicazioni chiare in merito alle risorse finanziarie disponibili.
Ricordiamo che l’ARAN è l’agenzia preposta alla contrattazione nel settore pubblico, cioè è la controparte delle organizzazioni sindacali che rappresentano gli interessi dei lavoratori in questo caso della Scuola.
La legge impone che nell’Atto d’indirizzo siano indicate le materie e l’ambito della contrattazione, ma anche le risorse finanziare disponibili.
Invece in questo caso il Ministro Mazzella promette che le risorse saranno trovate attraverso l’approvazione di futuri provvedimenti legislativi, il primo dei quali dovrebbe coprire i primi quattro mesi dell’anno scolastico in corso (da Settembre a Dicembre) mentre da Gennaio la copertura verrebbe assicurata dalla Legge Finanziaria.
Ma quello che è più grave le risorse sarebbero il frutto di una nuova sottrazione di risorse della Scuola, infatti la disponibilità finanziaria sarebbe garantita con fondi destinati, originariamente, ad interventi per la lotta alla dispersione scolastica, per l’istruzione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.
Siamo, quindi, allo snodo del confronto Sindacati-ARAN. Solo i rapporti di forza in campo decideranno il risultato finale della trattativa!
Per questo il Sindacato è preoccupato del clima che il Ministero tenta di creare nelle Scuole. Ci riferiamo alle pressioni che da più parti vengono esercitate sui Collegi dei Docenti e sui Dirigenti Scolastici paventando interventi punitivi e repressivi l’autonomia scolastica fosse diventata un’infrazione disciplinare.
Ribadiamo che, in merito alle nuove professionalità (tutor e super bidello), senza una trattativa formalmente chiusa le scuole NON possono decidere alcunché, né si può fare formazione.
Ogni decisione anticipatrice dei contenuti dell’accordo contrattuale potrebbe indebolire la posizione sindacale al tavolo di confronto con l’ARAN, per questo Il nostro legale ha già predisposto gli atti necessari a tutela delle prerogative contrattuali.
L’atto diffida chiunque a porre in essere azioni lesive degli interessi dei docenti e invita tutti ad astenersi dall’adottare provvedimenti lesivi dei diritti sindacali e la tutela degli interessi lesi dei docenti.
I presupposti normativi richiamati sono:
- i contenuti del la legge Delega n. 53 del 28 marzo 2003 che ha dettato, in materia di riforma dei cicli i principi generali ed i criteri direttivi da seguire nel processo di delegificazione successivo;
- che in forza di detta legge delega il Governo ha adottato il D.Lgvo n. 59 del 23 gennaio 2004 concernente la riforma del cd. primo ciclo di istruzione comprendente scuola dell’infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di I grado;
- che agli artt. 7. comma 5 e art. 10, comma 5 del predetto D.lgvo è prevista, espressamente, l’individuazione di un docente, “in possesso di specifica formazione” al quale sono attribuiti compiti inerenti alla funzione docente;
- che per effetto dell’art.117, comma 3 della Costituzione, l’autonomia scolastica è “fatta salva” e, quindi, in forza del principio di gerarchia delle fonti deve essere rispettata anche dal legislatore;
- che, peraltro, per effetto del D.P.R. n. 275/99 e segnatamente degli artt. 3, 4 e 5 e 6 tutti gli aspetti dell’attività didattica sono attribuiti all’autonomia delle istituzioni scolastiche e quindi sono di competenza degli organi collegiali della scuola;
- che l’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 297/94 stabilisce: “il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto ... Esso esercita tale potere nel rispetto delle libertà d’insegnamento garantito a ciascun docente”;
- che l’art. 395 del citato D.Lgs. n. 297/94 definisce la funzione docente in modo comprensivo di tutte le attività connesse con l’insegnamento;
- che, peraltro, ai sensi dell’art. 76 Costituzione il Governo può adottare decreti con forza di legge soltanto previa determinazione di principi e criteri direttivi e per un tempo determinato e per oggetti definiti;
- che la legge di delega n. 53/2003 non ha conferito al Governo alcuna delega in materia di organizzazione dell’attività didattica e, tanto meno, per l’introduzione di specifiche figure professionali, confermando il potere del collegio dei docenti in materia didattica;
- che, pertanto, il Governo con i suindicati artt. 7, comma 5 e 10, comma 5 ha previsto l’attribuzione di funzioni specifiche della funzione docente a “docenti in possesso di specifica formazione” senza avere alcuna delega in materia e con indebita interferenza in una materia riservata dalla Costituzione all’autonomia scolastica;
- che, peraltro, la normativadei citati artt. 7, comma5 e 10, comma 5, oltre ad essere illegittima, è anche contraddittoria perché l’attribuzione di determinate funzioni insite nella funzione docente ad una specifica figura, peraltro non definita, di docente, contrasta con il principio della piena corresponsabilizzazione nell’attività didattica di tutti i docenti e con il ruolo degli organi collegiali e come tale è inapplicabile;
- che, stante la palese contraddittorietà delle citate disposizioni del D. Lvo n. 59/04, come ha costantemente affermato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, è necessario adottare l’interpretazione più coerente con i principi costituzionali e nel caso specifico con il principio della salvaguardia dell’autonomia scolastica e, quindi, del potere degli organi collegiali di deliberare in piena autonomia il funzionamento didattico della scuola;
- che, contrariamente a quanto previsto nei citati art. 7, comma 5 e 10, comma 5, tutti i docenti devono essere corresponsabilizzati nell’attività esplicativa della funzione docente e nella scelta dei modelli organizzativi più opportuni, ferma restando in ogni caso la libertà di insegnamento di ciascun docente, e che comunque non è opportuno assegnare tali funzioni ad un singolo docente;
- che, inoltre, all’art. 43 del CCNL vigente si legge: “La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative”;
- che le parti, quindi, con la norma in esame, con riferimento all’entrata in vigore dei principi contenuti nella Legge 53/03 hanno stabilito che la normativa del contratto sarebbe stato oggetto di modifiche, da adottarsi in via pattizia;
- che la figura del tutor, infatti, prevede l’attribuzione ad un docente in possesso di specifica formazione dell’incarico di svolgere la funzione tutoriale assumendo una responsabilità prioritaria nei confronti degli allievi e delle loro famiglie, per l’orientamento per le scelte delle attività opzionali ed il coordinamento delle attività;
- che detta figura crea una potenziale disparità di trattamento, quanto a carriera ed a retribuzione tra i docenti che saranno nominati tutor e, quelli che non riceveranno detto incarico;
- che allo stato, quindi, non essendo stata conclusa, ma solo avviata, in data 30.08.2004, con l’emanazione dell’atto di indirizzo, la trattativa tra ARAN e OO.SS in esecuzione dell’art. 43 del CCNL nessuna individuazione di figure tutoriali può essere disposta unilateralmente.