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Stato giuridico: una proposta indecente

Si è riunito nei giorni scorsi un Comitato ristretto della Commissione Cultura della Camera per analizzare i due disegni di legge sullo stato giuridico degli insegnanti.

Peccato che sia cosi “ristretto” da produrre un documento che sembra sia stato elaborato, più che in confronto tra opinioni diverse, allo specchio con se stessi, tanto è ineguagliabile la sua identità di destra.

Il testo del disegno di legge n. 4091, (che pubblichiamo di seguito), il cui primo firmatario è l’on. Santulli di Forza Italia, si presenta con l’accattivante titolo di “Statuto degli insegnanti”, per effetto del quale essi sarebbero l’unica categoria ad essere dotata di uno statuto fatto per legge, invece che elaborato da loro stessi.

Bella considerazione ha degli insegnanti chi pensa, con una legge, di scrivere tutti i confini dell’azione professionale, senza sentirli neppure… ma non è la prima volta che questo accade e il sospetto che, più che a valorizzare gli insegnanti, si pensi a metterli sotto controllo si insinua.

Il testo è la perfetta sintesi del pensiero autoritario applicato ai docenti, pericoloso ed eversivo.

Il loro “Statuto”, obbligatorio per tutti i docenti, si applica in tutte le scuole del reame e garantisce l’autonomia e la libertà dell’insegnamento.

Ma non lo fa già, da anni ed egregiamente, la Costituzione?

Nei punti successivi si scoprono le carte: imporre per legge diritti e doveri, articolare la carriera, definire il modo con cui si assegnano le diverse funzioni a scuola, eliminare la contrattazione ad ogni livello.

Ecco di nuovo i tre livelli di docente, iniziale, ordinario ed esperto.

Ecco una nuova piccola piramide cristallizzata dalla legge, dove esperti, che bizzarria, si diventa invecchiando.

Attenzione, pesano anche i titoli, ma solo quelli accademici, non serve mica, per essere insegnante esperto, dimostrarlo con le buone prassididattiche.

Gli insegnanti, quindi, ben irreggimentati, sono tutti iscritti all’Albo regionale curato dalle associazioni professionali, ma solo dopo aver svolto un tirocinio in cui saranno assunti con contratti di formazione lavoro. Un bel risparmio, non c’è che dire.

Si istituisce una valutazione periodica del servizio - a cui è legata la progressione economica - attraverso una Commissione permanente regionale composta da un funzionario della direzione regionale, dal dirigente della scuola, da due docenti, due genitori ed un alunno più un rappresentante di un nuovo organismo, chiamato tecnico rappresentativo, e che è, in poche parole, composto da pochi docenti, alcuni eletti altri designati…dalle associazioni professionali.

Tutto quello che vogliono regolamentare, tra l’altro, è già affidato da una legge, oggi in vigore, alla contrattazione, ma anch’essa va implicitamente abolita nella scuola.

L’associazionismo rappresentato in questo Statuto più che dedito alla ricerca ed alla pratica pedagogica e didattica, come quello che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e di ammirare, e che sappiamo ben radicato nelle scuole e tra i docenti, è piegato ad essere un potente apparato para-amministrativo, un associazionismo “fiancheggiatore” dell’Amministrazione e del Ministro.

L’autonomia scolastica da principio costituzionale diventa poco più di una parola vuota e priva di sostanza, gerarchicamente sottomessa e deprivata di ogni progettualità condivisa.

Sparisce concettualmente ogni possibilità di autonomia didattica e di ricerca, sparisce ogni pratica collegiale a favore di una idea di docente “con la porta dell’aula chiusa”.

Ovunque si parla di sistema scuola, poi, il testo, non casualmente, si riferisce indifferentemente sia alla scuola pubblica che conosciamo che ai centri di formazione professionale del sistema formativo regionale.

Paradossale! Nei giorni in cui il federalismo è al centro del dibattito politico, gli estensori dimenticano che c’è la titolarità legislativa delle Regioni, che il personale che in esso opera è regolato da diversi e specifici contratti di lavoro.

Soprattutto,con straordinaria leggerezza, si trascura quella competenza legislativa dello Stato, limitata ai “principi generali e alle norme essenziali” mentre qui si regolamenta, minuto per minuto, la professionalità docente, cristallizzandola per evitarne ogni evoluzione.

La separazione dei docenti dal personale ATA, l’abolizione della loro rappresentanza dalle RSU di scuola, l’istituzione della vice dirigenza, la chiamata diretta del personale, il ripristino delle commissioni di disciplina.. sono tutti aspetti conseguenti al pensiero, questo sì ideologico e radicale, del Governo.

La scuola reale è “altro ed altrove” rispetto a questa legge,nella pratica e nella riflessione professionale.

Roma, 21 settembre 2004

Di seguito il testo della proposta di legge 4091

PROPOSTA DI LEGGE N. 4091

D’iniziativa dei deputati

SANTULLI, ARACU, BIANCHI CLERICI, CARLUCCI, GALVAGNO, GARAGNANI, LICASTRO SCARDINO, ORSINI, PACINI, PALMIERI, RANIERI

Statuto dei diritti degli insegnanti

Art.1
(Funzione docente)

La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione.

La Repubblica, riconosce e valorizza il lavoro dell’insegnante, sia come singolo, sia nelle libere associazioni professionali ove puo’ incrementare la propria dimensione professionale, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera e la retribuzione per merito, anche con riferimento all’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53.

La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel contesto dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, e delle norme generali e dei livelli essenziali definiti dalla legge 28 marzo 2003, n53.

Art.2
(Principi e criteri dello statuto degli insegnanti)

Lo statuto degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e di formazione è definito secondo i seguenti principi e criteri:

Art.2 bis
(Articolazioni della professione docente)
  1. E’ istituita l’articolazione della professione docente nei tre distinti livelli di docente iniziale, docente ordinario, docente esperto, che corrispondono nell’ordine al 7°, 8° e 9° livello degli inquadramenti del personale dello Stato.In particolare, il docente esperto ha anche responsabilità in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente dei docenti, di coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione col dirigente dell’istituzione scolastica o formativa. La collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica. All’interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale, da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva, cosi’ come disposto al successivo articolo 7, comma 3. Il passaggio da un livello al successivo, regolamentato secondo quanto disposto nei commi successivi, comporta l’attribuzione della relativa differenza stipendiale iniziale tra i due livelli e il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto maturata. Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver maturato almeno un quinquennio nel livello di appartenenza. I livelli superiori a quello iniziale sono a numero programmato; con proprio provvedimento regolamentare il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun livello professionale.
  2. Coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, svolgono le specifiche attività di tirocinio previste alla lettera e) della medesima legge ai fini dell’accesso all’Albo Nazionale dei docenti di cui all’articolo 2 della presente legge. Per l’intera durata del tirocinio sono assunti dall’Istituzione scolastica o formativa con contratto temporaneo di formazione lavoro, equiparato al 6° livello di inquadramento del personale dello Stato. Il superamento positivo del periodo di tirocinio costituisce titolo valido per l’accesso all’Albo.
  3. E’ disposta la valutazione periodica dell’attività docente per i livelli iniziale e ordinario da effettuarsi con cadenza quadriennale. Le istituzioni scolastiche e formative istituiscono un’apposita Commissione permanente di valutazione con il compito di valutare l’attività dei singoli docenti in ordine a:

La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo ed adeguatamente documentato riferito alle lettere a) e b) del presente comma, che costituisce motivo per la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del docente. La Commissione permanente di valutazione è presieduta da un funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale appartenente alla carriera ispettiva ed è composta dal Dirigente scolastico o dell’Istituzione formativa, da due docenti del 9° livello, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo e da un rappresentante designato a livello regionale dell’organismo tecnico rappresentativo, di cui al successivo articolo 4.

4 .L’assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di docente iniziale avviene a seguito di procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata, rispettivamente, dal competente Ufficio Scolastico Regionale e dal competente assessorato dell’Amministrazione regionale. A detto concorso possono partecipare, a domanda, per le rispettive classi di concorso, i docenti iscritti nell’Albo Nazionale di cui alla lettera I), comma 1, dell’articolo 2 della presente legge. Ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali, l’istituzione scolastica o formativa costituisce apposita Commissione giuridicatrice presieduta dal Dirigente responsabile dell’Istituzione e composta dal Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi, che funge da Segretario, e da tre docenti del 9° livello appartenenti alla scuola. E’ compito del Dirigente dell’Istituzione scolastica o formativa l’emissione, secondo la normativa vigente, del decreto di nomina dei vincitori del concorso. L’attività della Commissione giuridicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale. Avverso le decisioni della Commissionegiuridicatrice è ammesso ricorso al Pretore del Lavoro territorialmente competente. I concorsi di cui al presente comma possono essere disposti anche in rete tra istituzioni scolastiche e istituzioni formative.

5. L’avanzamento dal livello iniziale a quello ordinario avviene, a domanda da parte dell’interessato, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di posti autorizzati per ciascuna classe di abilitazione nell’istituzione scolastica o formativa. La selezione avviene per via amministrativa attraverso la compilazione di graduatorie d’istituto degli aspiranti che tengano conto:

Responsabile della compilazione delle graduatorie è il dirigente dei servizi generali ed amministrativi.

Alla selezione possono partecipare sia docenti interni, sia docenti provenienti da altre istituzioni scolastiche o formative. Le modalità per la compilazione delle graduatorie sono definite nello statuto degli insegnanti di cui al precedente articolo 2. Spetta al Dirigente dell’Istituzione scolastica o formativa l’emissione, secondo la normativa vigente, del decreto di avanzamento di livello dei vincitori della selezione.

6. Al livello di docente esperto possono accedere esclusivamente i docenti che abbiano almeno cinque anni di permanenza nell’8° livello. L’avanzamento avviene, a domanda sul contingente di posti autorizzati per ciascuna classe di abilitazione, mediante formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri anche di carattere accademico, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n.53. Ai fini dell’espletamento delle procedure concorsuali i Dirigenti Generali degli Uffici scolastici regionali istituiscono apposite Commissioni territoriali permanenti per ogni ordine e grado, ciascuna presieduta da un funzionario dell’Ufficio appartenente alla carriera ispettiva, e composta da un dirigente amministrativo dell’Ufficio con funzioni di segretario e da tre docenti del 9° livello con almeno tre anni di anzianità.

7. Con proprio regolamento da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari, il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca provvede a stabilire le modalità di composizione della commissione di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le procedure di valutazione, i tempi per l’espletamento delle funzionie le eventuali competenze amministrative ad esse delegate. Dette norme regolamentari sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

8. Incarichi aggiuntivi rispetto all’insegnamento per funzioni complesse nell’ambito dell’istituzione scolastica e formativa, cosi’ come regolamentate nello statuto degli insegnanti di cui al precedente articolo 2, potranno essere conferiti esclusivamente ai docenti inquadrati nell’8° e nel 9°livello. Detti incarichi saranno retribuiti con specifiche retribuzioni, aggiuntive rispetto allo stipendio maturato, su cifre iscritte in apposito fondo.

Art. 2-ter
(Istituzione della vicedirigenza)
  1. E’ istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative, cui si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica.
  2. Al concorso è ammesso, previa selezione per titoli, il personale docente laureato appartenente all’8° e 9° livello. I docenti dell’8° livello debbono aver cumulato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di appartenenza. I candidati debbono indicare, all’atto della domanda, la provincia e l’ordine di scuola per cui intendono concorrere.
  3. Il concorso, che consta di una prova scritta e di una prova orale, è indetto con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante le disposizioni in ordine alle procedure e le tabelle di valutazione relative alla selezione dei titoli accademici e professionali per l’ammissione. La commissione giuridicatrice del concorso è composta da un funzionario dell’Ufficio scolastico regionale appartenente alla carriera ispettiva e da due dirigenti scolastici.
  4. L’esito del concorso è costituito da graduatorie di idoneità permanenti di livello provinciale per ogni ordine di scuola. Le nomine dei vicedirigenti sono effettuate, secondo l’ordine di graduatoria, per le sedi disponibili. L’iscrizione nella graduatoria permanente degli idonei viene valutata adeguatamente in sede di corso-concorso selettivo per dirigente delle istituzioni scolastiche o formative.
  5. Il vicedirigente svolge attività di collaborazione diretta col dirigente dell’istituzione scolastica o formativa, secondo gli ambiti operativi da quest’ultimo definiti, ed è tenuto al pieno rispetto dell’indirizzo organizzativo presente nell’istituzione scolastica o formativa di titolarità. Non si fa delega per atti di gestione di natura discrezionale e per atti conclusivi di procedimenti amministrativi. In caso di assenza del dirigente, il vicedirigente lo sostituisce a tutti gli effetti. La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.
  6. Ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico vigenti per il personale docente, la retribuzione economica dei vicedirigenti è definita in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attraverso l’autonoma contrattazione di cui al successivo articolo 7, comma 3.
Art.3
( Funzioni di dirigenza e di consulenza)
  1. La funzione di dirigente scolastico, di cui agli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente.
  2. La funzione ispettiva, come definita dall'art.397 del Decreto LGS. 297 del 1994,ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata dall’ampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito dell’istituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca. l'organico degli ispettori tecnici è fissato in 1500unità di cui 500 sono assegnate agli uffici dell'Amministrazione Centrale, l'organico è assicurato anche riducendo gradualmente i posti di Dirigenti amministrativo e quelli previsti dal primo periodo del comma 8 dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione al processo di decentramento e di potenziamento dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche.
  3. Alle funzioni indicate ai commi 1 e 2 si accede mediante formazione e concorso a cui possono partecipare esclusivamente i docenti dell’8° e 9° livello.
Art.4
(Organismi tecnici rappresentativi)
  1. Al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione e di formazione sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo unico nazionale e in organismi regionali.
  2. I membri degli organismi di cui al comma 1 sono determinati in numero non superiore a trenta, di cui venti eletti da tutti i docenti iscritti all’albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) per gli organismi regionali, dagli iscritti all’albo della rispettiva regione; i restanti membri sono designati in pari numero dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione. Tutti i membri durano in carica tre anni.
  3. Le elezioni dei membri di cui al comma 2 sono disciplinate secondo criteri idonei a garantire risultati rappresentativi del pluralismo tecnico e culturale dei titolari della funzione docente.
  4. Gli organismi di cui al comma 1 hanno ampia autonomia organizzativa e sono dotati di propri mezzi.
Art.5
(Associazionismo professionale)
  1. L’associazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e puo’ svolgersi anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e l’attività e ne tutelano la possibilità di comunicazione attraverso appositi spazi.
  2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.
Art.6
(Funzioni degli organismi tecnici rappresentativi)
  1. L’organismi tecnico rappresentativo nazionale di cui all’articolo 4 provvede alla tenuta dell’albo nazionale dei docenti istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera I); a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per l’abilitazione e per il tirocinio nonché gli standard professionali dei docenti. Provvede, altresi’, a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico e interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso.
  2. L’organismo tecnico rappresentativo nazionale formula proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.
  3. Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dell’albo dei docenti e alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dell’organismo tecnico nazionale per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza.
  4. Ogni organismo tecnico rappresentativo di livello regionale esprime, nel proprio seno, distinte commissioni disciplinari per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e la formazione professionale.
Art.7
(Contrattazione e area autonoma)
  1. Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge. A tal fine è istituita l’area della funzione docente come articolazione autonoma del comparto scuola.
  2. Alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria, di cui all’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni, partecipa esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche.
  3. La retribuzione economica dei docenti secondo le articolazioni di cui agli articoli 2-bise 2-ter è disciplinata attraverso autonoma area di contrattazione in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Art.8
(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il ministro per la funzione pubblica, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le norme di attuazione della presente legge e, in particolare, dei principi e criteri stabiliti dall’articolo 2 della medesima legge.

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