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ALL'ARAN LA RIFORMA FA UN ALTRO PASSO INDIETRO.
MA PER LA FLC CGIL NON BASTA

Tutor, una pasticcio senza fine. Ma intanto all'Aran, dove si sta discutendo per trovare una via d'uscita in accordo coi sindacati della scuola, il Miur ha già fatto una significativa marcia indietro: questa figura almeno per ora va applicata in via facoltativa.
E comunque l'insegnante che se ne assume i compiti è tenuto a un orario di servizio settimanale non più di 18 ore, ma di 22. Come per tutti gli insegnanti.
Questa è la nuova ipotesi di lavoro offerta dall'Aran.
E ciò ovviamente in netto contrasto con tutte le uscite dei "talebani" della riforma che erano arrivati persino a minacciare i dirigenti scolastici che non facevano adottare la figura del tutor in tutto e subito.
Marcia indietro, dunque, ma non per questo la questione si può dichiarare chiusa: La Flc Cgil ha già preso posizione con un comunicato che fa il punto sulla trattativa:

"L’incontro era stato preceduto dall’invio di una bozza di articolato ed è stato introdotto dall’ARAN che ha sottolineato come su questa trattativa si sia creato un clima di attesa e di “si dice” tale da richiedere, dal loro punto di vista, una stretta dei tempi per arrivare a posizioni definite e certe.
La FLC Cgil, nel richiamare le responsabilità di chi ha predisposto un Atto di indirizzo tardivo, incompleto e, per alcuni aspetti, illegittimo, ha ricordato che il tempo, pur importante, non può condizionare in alcun modo il merito dei contenti. Solo il merito delle soluzioni guida e guiderà i nostri orientamenti.

Il giudizio sull’ipotesi di articolato.

Fermo restando tutte le pregiudiziali sollevate negli incontri precedenti, in particolare per quanto riguarda le risorse (indeterminatezza, esiguità, assenza di certezze circa l’esigibilità essendo necessari atti legislativi, ecc.) ed ai pesanti limiti dell’Atto di indirizzo, il testo che ci è stato sottoposto conserva, nel merito, distanze ancora abissali rispetto alle questioni già poste.

Per quanto riguarda le materie.

Se infatti la trattativa si svolge secondo le disposizioni del Dlgs 165/2001 non possiamo non ricordare che esso prevede:” Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili…”.

La FLC Cgil ha quindi sostenuto che l’articolo 43 del CCNL si colloca dentro questa previsione legislativa e consente alle parti, per le materie che attengono il rapporto di lavoro, di regolarle autonomamente e non di applicare pedissequamente qualsiasi previsione di legge.

Non a caso, ad esempio, abbiamo richiesto che venisse ricompresa la mobilità a domanda, la cui durata è stata modificata dalla Legge 53 rispetto alla cadenza annuale prevista dall’attuale Contratto.

Ma abbiamo chiesto più volte, negli incontri precedenti, di intervenire anche sui “contratti d’opera” previsti dal Decreto legislativo 59/’04 per lo svolgimento delle attività “facoltative ed opzionali” per le famiglie, ma dovute dalla scuola.

Il Decreto 59 introduce infatti una tipologia di rapporto di lavoro attualmente non presente nella scuola e per la quale, stando al decreto 276/03 ed alla Legge 30/03, non dovrebbe sussistere “applicazione per le pubbliche amministrazioni ed il loro personale”.

Come si può pensare di scaricare sulle scuole, sui singoli dirigenti scolastici, una norma priva di alcun riferimento contrattuale, affidando la retribuzione di un lavoro al generico "nel quadro delle risorse disponibili“ contenuto nel Decreto 59 e a 4.000 potenziali contratti diversi, ognuno per ogni scuola?

La FLC Cgil si chiede, e chiede al Ministro, se chi si troverà a lavorare in una scuola con un contratto d’opera sarà tenuto ad un orario, alla partecipazione agli organismi collegiali, alla tenuta dei registri ed alla valutazione degli alunni, comprensiva dei relativi documenti, agli esami…cioè a tutti quegli obblighi che caratterizzano oggi il lavoro docente. Ed ancora i nostri prestatori d’opera hanno diritti come ferie e malattia?

Oppure possiamo immaginare un “libero professionista”, che non è tenuto a questi adempimenti? E se un giorno il libero professionista non arriva a scuola, dove i bambini aspettano una lezione, chi ne ha responsabilità? Sarebbe sanzionabile?

La FLC Cgil, nel sollevare questa questione, pone dunque un problema il cui merito è di assoluta competenza del tavolo negoziale, che continua a trascurare il senso e lo spessore che hanno sul lavoro scolastico previsioni legislative non regolate.

Il punto.

La FLC Cgil ha ribadito la posizione che sostiene dall’inizio della trattativa: le “funzioni” che il Governo intende affidare ad un solo insegnante appartengono, in realtà, al profilo ordinario di tutti i docenti. E’, pertanto, indisponibile a considerare ipotesi nelle quali, quanto per altro praticato dalla stragrande maggioranza delle scuole, non emerga con chiarezza ed evidenza.

Il giudizio sul testo proposto dall’Aran.

Tutto il testo di articolato proposto è totalmente inadeguato alla realtà quotidiana delle scuole: la indeterminatezza delle frasi che lo compongono avrebbe oggi l’effetto di scaricare sulle scuole responsabilità e tensioni, dentro cui si infila con facilità quella “catena” di comando, avviata con la lettera riservata dell’estate ed amplificata dai direttori regionali, che noi rifiutiamo nella scuola dell’autonomia.

Un testo privo di regole certe facilita infatti solo l’autoritarismo o l’incertezza, non le scelte responsabili necessarie all’autonomia.

Per la FLC Cgil, quindi, il tavolo ha un altro compito: quello di sciogliere le contraddizioni impropriamente scaricate sulle scuole, di indicare soluzioni chiare e rispettose della professionalità del personale e di una organizzazione del lavoro collegiale e non sovraordinata gerarchicamente".

segue il testo ARAN

SEQUENZA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 43 DEL CC.N.L. 24.07.2003, RELATIVO AL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 E AL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2002/2003 DEL COMPARTO SCUOLA

Art. 1
(Finalità)

  1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 43 del CC.N.L. del 24 luglio 2003, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 e in relazione anche alle disposizioni attuative della legge n. 53/2003 emanate nel febbraio c. a., la presente sequenza contrattuale integra la disciplina del predetto CC.N.L. in connessione ai riflessi sul rapporto di lavoro del personale della scuola derivanti dall’applicazione della predetta normativa.

Art. 2
(Funzione docente)

  1. Al comma 1 dell’articolo 24 del CCNL del 24.07.2003 è aggiuntoil seguente secondo paragrafo: “Nella funzione rientrano i compitidi cui all’art. 7, comma 5, del d. lgs. n.59/2004. Per l’anno 2004-5, in attesa che si realizzi la necessaria formazione del personale, le istituzioni scolastiche daranno esito ai predetti compiti con modalità sperimentali e flessibili da attuarsi secondo criteri generali definiti dal collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia propria dell’istituzione scolastica.”
  2. L’aggiunzione di cui al precedente comma non comporta modifiche agli art. 25 (profilo professionale docente) e 26 (attività di insegnamento) del vigente CCNL, segnatamente per quanto attiene alla prestazione oraria d’insegnamento che resta disciplinata dal comma 5 del predetto art. 26.
  3. All’art. 24, comma 2, del vigente CCNL è aggiunto il seguente secondo paragrafo:“Il MIUR garantisce l’organizzazione di iniziative di formazione in servizio, rivolte a tutti i docenti, finalizzate al proficuo espletamento dei compiti inerenti la funzione di cui al comma 1”.

Art. 3
(Mobilità del personale scolastico)

  1. Tenendo conto del carattere sperimentaledei compiti di cui al secondo paragrafo del comma 1 dell’articolo 24, come modificato dall’articolo 2 della presente sequenza, la mobilità di tutto il personale scolastico specificamente coinvolto continuerà a svolgersi con cadenza annuale. Di conseguenza non trovano applicazione l’art. 8, comma 3 e l’art. 11, comma 7 del d.lgs. n. 59/2004.

Art. 4
(Norma finanziaria)

  1. Ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 24, comma 1, del vigente CCNL, come modificato dall’articolo 2 della presente sequenza, per l’anno scolastico 2004/2005 verrà utilizzato l’apposito finanziamento previsto dall’Atto d’indirizzo del 24 agosto u.s., aggiuntivo rispetto alle risorse previste per il finanziamento delle istituzioni scolastiche e a quelle per il secondo biennio contrattuale e che verrà ripartito presso le singole scuole a cura del MIUR medesimo proporzionalmente al numero delle classi attivate.
  2. Le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’avvio della riforma relativamente alla scuola dell’infanzia, saranno finalizzate sia alla progressiva generalizzazione di tale offerta formativa, sia all’attuazione in via sperimentale degli anticipi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 12 del d. lgs. 59/2004. In tale materia le parti che sottoscrivono la presente sequenza contrattuale assumono l’impegno di costituire, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e OO.SS. firmatarie per l’individuazione e la definizione, entro il 31.03.2005, dello specifico profilo professionale necessario alla realizzazione degli anticipi.
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