CGIL SCUOLA        CISL SCUOLA       UIL SCUOLA       SNALS CONFAL

SEGRETERIE NAZIONALI

                                                                        Roma, 25 Marzo 2004

 

Avv. Michele Di Pace

Capo di Gabinetto MIUR

 

Dott. Pasquale Capo

Capo Dipartimento MIUR

e, p.c.    All’ARAN

 

R O M A

 

Oggetto: Trattenute per assenze inferiori ai 15 giorni.

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali sono già dovute intervenire  per contestare la legittimità delle trattenute sulle competenze relative al CIA ed RPD del personale, considerato che tale  trattamento retributivo, ha carattere continuativo ed  è relativo al riconoscimento e alla valorizzazione del personale per il suo profilo di appartenenza e  non per  prestazioni straordinarie, integrative o complementari che ne giustifichino le trattenute per assenze brevi.

Sulla base di tali considerazioni, il MIUR con C.M. n. 118/2000, peraltro concordata con il ministero dell’Economia, aveva condizionato le trattenute all’interpretazione autentica dell’art. 23 comma 8, del CCNL del 4.8.1995, come modificato dall’art. 49, lett. D, del CCNL del 26 maggio 1999. Interpretazione autentica, mai avvenuta.

La comunicazione del Ministero dell’economia n. 7804 del 15 marzo 2004, che per memoria si allega in copia, continua impropriamente ad intervenire, direttamente sulle scuole, evitando il necessario confronto con il MIUR che solo, può impartire disposizioni alle Istituzioni scolastiche.

Ciò crea ulteriore incertezza tra il personale della scuola con ripercussioni negative sulla gestione complessiva delle stesse e genera un contenzioso, i cui costi per l’amministrazione, sono sicuramente maggiori  rispetto alle potenziali entrate, derivanti da questa partita.

La nota di cui trattasi sarebbe giustificata dalla circostanza della recente nota dell’ARAN che, come è noto, ha chiarito che le trattenute non sono dovute dal 1° gennaio 2002, senza dire  nulla per  il periodo precedente a tale data.

Tanto premesso, nel riconfermare la posizione contraria delle scriventi OO.SS., a qualunque trattenuta sui compensi di cui sopra, chiedono che il MIUR intervenga per chiarire alle scuole che la nota del Ministero dell’Economia, rappresenta un atto interno che non ha effetti cogenti, nei confronti delle singole scuole  né  può sciogliere la riserva contenuta nella richiamata C.M. n. 118/2000.

In attesa di riscontro, si resta a disposizione per qualunque confronto di merito. 

       CGIL Scuola              CISL Scuola                UIL Scuola                   SNALS

          E. Panini                  D. Colturani              M. Di Menna               F. Ricciato


segue circolare

Ministero dell'Economia e delle Finanze

 

Prot. n. 7804 - ufficio V

15 marzo 2004

 

Oggetto:Servizio stipendi - Segnalazioni assenze brevi - (periferici).

 

Si precisa che le riduzioni relative ad assenze per malattia inferiori ai 15 gg., per il personale del comparto scuola, riguardano "assenze brevi" effettuate nel periodo precedente il 1° gennaio 2002, considerato che da tale data, come chiarito dall'ARAN con nota del 17 febbraio 2004, si applica la clausola contenuta nell'art. 17, comma 8, del CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003, secondo la quale la retribuzione professionale docenti (RPD) ed il compenso individuale accessorio (CIA), per i primi nove mesi di assenza, seguono la sorte dello stipendio tabellare e quindi non devono essere ridotti da assenze per malattia. Pertanto, si ribadisce, le Istituzioni Scolastiche dovranno segnalare con la procedura "AssenzeNet" esclusivamente le riduzioni assegni (cod. 019) per assenze effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001.

Il Dirigente

(Dr. Roberto Abatecola)

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