CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS CONFAL
SEGRETERIE NAZIONALI
Roma, 25 Marzo 2004
Avv. Michele Di
Pace
Capo di Gabinetto
MIUR
Dott. Pasquale
Capo
Capo Dipartimento
MIUR
e, p.c. All’ARAN
R O M A
Oggetto:
Trattenute per assenze inferiori ai 15 giorni.
Le scriventi
Organizzazioni Sindacali sono già dovute intervenire per
contestare la legittimità delle trattenute sulle competenze
relative al CIA ed RPD del personale, considerato che tale
trattamento retributivo, ha carattere continuativo ed è relativo
al riconoscimento e alla valorizzazione del personale per il suo
profilo di appartenenza e non per prestazioni straordinarie,
integrative o complementari che ne giustifichino le trattenute per
assenze brevi.
Sulla base di tali
considerazioni, il MIUR con C.M. n. 118/2000, peraltro concordata
con il ministero dell’Economia, aveva condizionato le trattenute
all’interpretazione autentica dell’art. 23 comma 8, del CCNL del
4.8.1995, come modificato dall’art. 49, lett. D, del CCNL del 26
maggio 1999. Interpretazione autentica, mai avvenuta.
La comunicazione
del Ministero dell’economia n. 7804 del 15 marzo 2004, che per
memoria si allega in copia, continua impropriamente ad
intervenire, direttamente sulle scuole, evitando il necessario
confronto con il MIUR che solo, può impartire disposizioni alle
Istituzioni scolastiche.
Ciò crea ulteriore
incertezza tra il personale della scuola con ripercussioni
negative sulla gestione complessiva delle stesse e genera un
contenzioso, i cui costi per l’amministrazione, sono sicuramente
maggiori rispetto alle potenziali entrate, derivanti da questa
partita.
La nota di cui
trattasi sarebbe giustificata dalla circostanza della recente nota
dell’ARAN che, come è noto, ha chiarito che le trattenute non sono
dovute dal 1° gennaio 2002, senza dire nulla per il periodo
precedente a tale data.
Tanto premesso,
nel riconfermare la posizione contraria delle scriventi OO.SS., a
qualunque trattenuta sui compensi di cui sopra, chiedono che il
MIUR intervenga per chiarire alle scuole che la nota del Ministero
dell’Economia, rappresenta un atto interno che non ha effetti
cogenti, nei confronti delle singole scuole né può sciogliere la
riserva contenuta nella richiamata C.M. n. 118/2000.
In attesa di
riscontro, si resta a disposizione per qualunque confronto di
merito.
CGIL
Scuola CISL Scuola UIL
Scuola SNALS
E.
Panini D. Colturani M. Di
Menna F. Ricciato
segue circolare
Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Prot. n.
7804 - ufficio V
15 marzo 2004
Oggetto:Servizio stipendi - Segnalazioni assenze brevi -
(periferici).
Si precisa che
le riduzioni relative ad assenze per malattia inferiori ai 15 gg.,
per il personale del comparto scuola, riguardano "assenze brevi"
effettuate nel periodo precedente il 1° gennaio 2002, considerato
che da tale data, come chiarito dall'ARAN con nota del 17 febbraio
2004, si applica la clausola contenuta nell'art. 17, comma 8, del
CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003, secondo la
quale la retribuzione professionale docenti (RPD) ed il compenso
individuale accessorio (CIA), per i primi nove mesi di assenza,
seguono la sorte dello stipendio tabellare e quindi non devono
essere ridotti da assenze per malattia. Pertanto, si ribadisce, le
Istituzioni Scolastiche dovranno segnalare con la procedura "AssenzeNet"
esclusivamente le riduzioni assegni (cod. 019) per assenze
effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001.
Il Dirigente
(Dr. Roberto
Abatecola) |