Illegittima riduzione trattamento economico in caso di malattia iniziativa della CGIL Scuola

 

La Cgil Scuola a tutela dei diritti contrattuali di alcuni lavoratori, docenti e non, ha avviato il procedimento per il recupero di somme illegittimamente trattenute sulla retribuzione a causa di un’errata interpretazione dell'articolo 23 del Contratto del 1995 relativa alle assenze inferiori a 15 giorni.

L’Aran, unilateralmente, nel 2002 in risposta ad un quesito del Ministero, aveva ritenuto che la RPD e la CIA  dovessero essere decurtate trattandosi di salario accessorio. Questo parere è ovviamente privo di efficacia in quanto l’interpretazione autentica di un contratto deve essere espresso congiuntamente dall’Agenzia e dai Sindacati.

Infine, l’art.17 comma 8 del nuovo Contratto, ponendosi in chiave di interpretazione autentica, ha stabilito che al dipendente assente per malattia “spetta l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la Retribuzione Professionale Docente ed il Compenso Individuale Accessorio per i primi nove mesi di assenza”.

Tutti coloro che si dovessero trovare nella condizione di aver subito una riduzione del trattamento economico in caso di malattia possono rivolgersi alla Cgil Scuola per recuperare le somme indebitamente trattenute.

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