Illegittima
riduzione trattamento economico in caso di malattia iniziativa
della CGIL Scuola
La Cgil Scuola a tutela dei diritti
contrattuali di alcuni lavoratori, docenti e non, ha avviato il
procedimento per il recupero di somme illegittimamente trattenute
sulla retribuzione a causa di un’errata interpretazione dell'articolo
23 del Contratto del 1995 relativa alle assenze inferiori a 15
giorni.
L’Aran, unilateralmente, nel 2002 in risposta
ad un quesito del Ministero, aveva ritenuto che la RPD e la CIA
dovessero essere decurtate trattandosi di salario accessorio.
Questo parere è ovviamente privo di efficacia in quanto
l’interpretazione autentica di un contratto deve essere espresso
congiuntamente dall’Agenzia e dai Sindacati.
Infine, l’art.17 comma 8 del nuovo Contratto,
ponendosi in chiave di interpretazione autentica, ha stabilito che
al dipendente assente per malattia “spetta l’intera retribuzione
fissa mensile, ivi compresa la Retribuzione Professionale Docente
ed il Compenso Individuale Accessorio per i primi nove mesi di
assenza”.
Tutti coloro che si dovessero trovare nella
condizione di aver subito una riduzione del trattamento economico
in caso di malattia possono rivolgersi alla Cgil Scuola per
recuperare le somme indebitamente trattenute.
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