LEGGE MORATTI
........ COSA FARE?
Il
primo decreto di attuazione della legge 53/03 è stato approvato
nonostante l’opposizione delle scuole e delle famiglie e
nonostante le perplessità espresse dalle commissioni parlamentari.
Anche dopo la divulgazione del testo
definitivo e degli allegati permangono dubbi e perplessità non
solo riguardo l’impianto complessivo dei nuovi ordinamenti, ma
anche sul versante della loro applicazione. In assenza di
indicazioni precise, molti Collegi Docenti si chiedono che cosa
ora debbano/possano fare.
Mentre continuano le iniziative di
stampo legale, sindacale e politico della Cgil Scuola tese a
contrastare l’applicazione di norme che rendono la scuola pubblica
italiana più povera e più selettiva, la Cgil Scuola ritiene
opportuno ricordare che la normativa vigente consente ampi spazi
per difendere l’autonomia delle scuole e, con essa, le offerte
formative che le scuole hanno elaborato in questi anni.
Infatti:
-
Il decreto di attuazione della legge
53/03 approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio 2004
avrà efficacia normativa solo dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
-
le iscrizioni alla classe prima sono
avvenute sulla base della Circolare 2/2004 che le organizzazioni
sindacali hanno impugnato per illegittimità, poiché alla data di
emanazione della circolare il decreto non era ancora stato
approvato. In molti casi i genitori dei bambini che
frequenteranno la prima nel prossimo anno scolastico sono stati
invitati ad esprimere una scelta per il tempo-scuola, senza
avere certezze e informazioni precise sull’offerta formativa
complessiva.
-
il decreto prevede che dall’anno
scolastico 2004/2005 tutte le classi della scuola primaria
(elementare) attueranno il nuovo ordinamento. Secondo quanto
contemplato dalla stessa CM 2/04 dovrebbe perciò essere emanate
– in vigenza del nuovo ordinamento- nuove indicazioni e
disposizioni (che ancora non ci sono): le opzioni dovranno a
quel punto essere espresse da tutti i genitori
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l’offerta formativa che la scuola ha
elaborato è quella espressa nel POF. Se non sono venuti meno i
motivi che l’hanno determinata, la scuola può legittimamente
avanzare la propria proposta e, ai sensi dell’art. 4 del DPR
275/99 che garantisce alle scuole l’esercizio dell’autonomia
didattica, confermare:
-
l’unitarietà
dell’intervento educativo
-
il tempo scuola
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eventuali richieste di allungamento
dei tempi o di servizi (mensa) non ancora attivati vanno
supportate verificando la disponibilità dell’Ente Locale, per
quanto di sua pertinenza, e la richiesta di organico aggiuntivo
-
la determinazione degli organici di
scuola è oggetto di informazione preventiva alle RSU da parte
del dirigente scolastico (art. 6 comma 3 del CCNL)
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il DPR 275/99 (regolamento in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche) mantiene intatta
tutta la sua validità; in particolare l’art. 5 demanda alle
scuole l’adozione delle modalità organizzative ritenute più
coerenti con i rispettivi POF
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non è ancora chiaro se il cosiddetto
“tutor” debba considerarsi una funzione oppure una nuova figura
-
se si tratta di una funzione, essa
rientra nelle modalità organizzative della scuola; ai sensi del
già ricordato art. 5 del DPR 275/99, è possibile adottare questa
o altre modalità decise autonomamente
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se si tratta di una figura, la sua
applicazione richiede la riapertura di un tavolo contrattuale
nazionale che definisca requisiti, modalità di accesso,
compensi…
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la formulazione ambigua del comma 7
dell’art. 7 del decreto non consente di stabilire con certezza
se è il dirigente scolastico che assegna la funzione/figura del
“tutor” sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di
circolo/istituto e dal collegio docenti, né contempla che fare
in caso di conflitto (tutt’altro che improbabile!) fra i due
organi
-
esistono indicazioni discordi fra
l’art.7 del decreto (“il dirigente scolastico… dispone
l’assegnazione dei docenti alle classi…”) e le Indicazioni
Nazionali per i piani di studio personalizzati che recitano al
punto 4 del capitolo Vincoli e risorse: ”Le istituzioni
scolastiche individuano, per ogni gruppo di allievi, un docente
con funzioni di tutor”
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il collegio docenti, chiamato ai
sensi dell’articolo 7 del decreto a stabilire i criteri
generali, potrebbe decidere che la funzione tutoriale è
esercitata da tutti i docenti (o da nessuno)
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la contrattazione d’istituto ha
competenze esclusive in materia di organizzazione del lavoro e
di orario dei docenti (art. 6 del CCNL)
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il fondo di istituto è finalizzato a
retribuire attività aggiuntive derivanti da decisioni autonome
delle scuole; la funzione tutoriale imposta per decreto,
comportando carichi aggiuntivi, necessita di specifiche risorse
individuate a livello nazionale
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restano in piena vigenza anche gli
istituti del già citato DPR 275/99 in base ai quali le scuole
esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
(art. 6) e progettano iniziative di innovazione che comportano
modifiche ordinamentali (art. 11).
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