LEGGE MORATTI ........ COSA FARE?

 

Il primo decreto di attuazione della legge 53/03 è stato approvato nonostante l’opposizione delle scuole e delle famiglie e nonostante le perplessità espresse dalle commissioni parlamentari.

Anche dopo la divulgazione del testo definitivo e degli allegati permangono dubbi e perplessità non solo riguardo l’impianto complessivo dei nuovi ordinamenti, ma anche sul versante della loro applicazione. In assenza di indicazioni precise, molti Collegi Docenti si chiedono che cosa ora debbano/possano fare.

Mentre continuano le iniziative  di stampo legale, sindacale e politico della Cgil Scuola tese a contrastare l’applicazione di norme che rendono la scuola pubblica italiana più povera e più selettiva, la Cgil Scuola ritiene opportuno ricordare che la normativa vigente consente ampi spazi per difendere l’autonomia delle scuole e, con essa, le offerte formative che le scuole hanno elaborato in questi anni.
Infatti:

  1. Il decreto di attuazione della legge 53/03 approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio 2004 avrà efficacia normativa solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  2. le iscrizioni alla classe prima sono avvenute sulla base della Circolare 2/2004 che le organizzazioni sindacali hanno impugnato per illegittimità, poiché alla data di emanazione della circolare il decreto non era ancora stato approvato. In molti casi i genitori dei bambini che frequenteranno la prima nel prossimo anno scolastico sono stati invitati ad esprimere una scelta per il tempo-scuola, senza avere certezze e informazioni precise sull’offerta formativa complessiva.

  3. il decreto prevede che dall’anno scolastico 2004/2005 tutte le classi della scuola primaria (elementare) attueranno il nuovo ordinamento. Secondo quanto contemplato dalla stessa CM 2/04 dovrebbe perciò essere emanate – in vigenza del nuovo ordinamento- nuove indicazioni e disposizioni (che ancora non ci sono): le opzioni dovranno a quel punto essere espresse da tutti i genitori

  4. l’offerta formativa che la scuola ha elaborato è quella espressa nel POF. Se non sono venuti meno i motivi che l’hanno determinata, la scuola può legittimamente avanzare la propria proposta e, ai sensi dell’art. 4 del DPR 275/99 che garantisce alle scuole l’esercizio dell’autonomia didattica, confermare:

-         l’unitarietà dell’intervento educativo

-         il tempo scuola

  1. eventuali richieste di allungamento dei tempi o di servizi (mensa) non ancora attivati vanno supportate verificando la disponibilità dell’Ente Locale, per quanto di sua pertinenza, e la richiesta di organico aggiuntivo

  2. la determinazione degli organici di scuola è oggetto di informazione preventiva alle RSU da parte del dirigente scolastico (art.  6 comma 3 del CCNL)

  3. il DPR 275/99 (regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) mantiene intatta tutta la sua validità; in particolare l’art. 5 demanda alle scuole l’adozione delle modalità organizzative ritenute più coerenti con i rispettivi POF

  4. non è ancora chiaro se il cosiddetto “tutor” debba considerarsi una funzione oppure una nuova figura

  5. se si tratta di una funzione, essa rientra nelle modalità organizzative della scuola; ai sensi del già ricordato art. 5 del DPR 275/99, è possibile adottare questa o altre modalità decise autonomamente

  6. se si tratta di una figura, la sua applicazione richiede la riapertura di un tavolo contrattuale nazionale che definisca requisiti, modalità di accesso, compensi…

  7. la formulazione ambigua del comma 7 dell’art. 7 del decreto non consente di stabilire con certezza se è il dirigente scolastico che assegna  la funzione/figura del “tutor” sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di circolo/istituto e dal collegio docenti, né contempla che fare in caso di conflitto (tutt’altro che improbabile!) fra i due organi

  8. esistono indicazioni discordi fra l’art.7 del decreto  (“il dirigente scolastico… dispone l’assegnazione dei docenti alle classi…”) e le Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati che recitano al punto 4 del capitolo Vincoli e risorse: ”Le istituzioni scolastiche individuano, per ogni gruppo di allievi, un docente con funzioni di tutor”

  9. il collegio docenti, chiamato ai sensi dell’articolo 7 del decreto a stabilire i criteri generali, potrebbe decidere che la funzione tutoriale è esercitata da tutti i docenti (o da nessuno)

  10. la contrattazione d’istituto ha competenze esclusive in materia di organizzazione del lavoro e di orario dei docenti (art. 6 del CCNL)

  11. il fondo di istituto è finalizzato a retribuire attività aggiuntive derivanti da decisioni autonome delle scuole; la funzione tutoriale imposta per decreto, comportando carichi aggiuntivi, necessita di specifiche risorse individuate a livello nazionale

  12. restano in piena vigenza anche gli istituti del già citato DPR 275/99 in base ai quali le scuole esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6) e progettano iniziative di innovazione che comportano modifiche ordinamentali (art. 11).

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