TESTO DEFINITIVO DEL
DECRETO-LEGGE 97/2004
VARATO DAL SENATO
NELLA SEDUTA DI
MERCOLEDI' 26 MAGGIO 2004
Conversione in
legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università
Art. 1.
1.
Il
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 15 aprile 2004, coordinato con le modificazioni
approvate in sede di conversione.
Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di
graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, nel testo
approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della
Repubblica (atto Senato n. 2529-A);
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore
a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da
assumere con contratto a tempo indeterminato per l’anno scolastico
2004-2005;
Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la
rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei
titoli ad essa allegata, a decorrere dall’anno scolastico
2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni;
Considerato che le predette graduatorie permanenti, da
rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei
titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le
assunzioni per l’anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non
oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi
ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie
preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri
previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno
determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di
personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande
incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;
Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di
approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono
di assicurare con certezza l’operatività delle nuove norme in
tempi tali da consentire all’amministrazione di provvedere alla
rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31
maggio 2004;
Visto l’ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell’esame
in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2
marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere
entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per
l’anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie
rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di
valutazione allegata al predetto disegno di legge;
Considerata l’esigenza di escludere dal limite disposto
dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i
costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del
personale docente e non docente, nonchè di ridurre di un terzo le
spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario
nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;
Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia
nell’ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero
l’esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19
ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale
previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad
effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova
pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare
specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra
illustrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
emana
il
seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle
disposizioni legislative. vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, di
seguito denominato : “testo unico”, sono rideterminate,
limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333,
in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono
valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
1-bis. Dall’anno scolastico
2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti
di cui all’art. 401 del testo unico avviene su domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per
l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La
mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è
consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all’atto della cancellazione.
2. Il comma 3 dell’articolo
401 del testo unico è abrogato.
3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso
solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti di cui al comma 1.
3-bis.
Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di II
livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi
provvedimenti applicativi, rilasciato dalla accademie di belle
arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati
da apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di
Stato abilitante.
4. A decorrere dall'anno scolastico
2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie
permanenti, per la graduatoria base e per tutti li scaglioni, sono
effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: “da
effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun
anno” sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.
Per l’anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le
integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono
effettuati entro il 15 giugno 2004.
4-bis. In sede di prima
applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in
possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché
in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che
abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di
servizio nella classe di concorso 77/A.
Art. 1-bis
Piano
pluriennale di nomine
1. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle
finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a
tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta
la copertura dei posti disponibili e vacanti.
2. All’attuazione del piano
di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere
annualmente nella legge finanziaria.
3. Lo schema di decreto di
cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione
tecnica, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
4. entro i trenta giorni
successivi all’espressione dei pareri, i Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il
rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione.
Art. 2.
Disposizioni speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento
1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di
entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni
di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono,
nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di
durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita
ai sensi del decreto del Ministro della. pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia
di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche,
idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30
gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel
supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e
che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360
giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso
della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a),
privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal
1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il
sostegno dì cui alla lettera a) e di un diploma di maturità
afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C, e D
del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39
del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di
concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali
si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di
studio di scuola secondaria superiate di durata quinquennale, che
siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato
servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
c-bis) agli insegnanti in possesso
del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale
conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano
privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio
per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola
elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore
del presente decreto, successivamente e in conformità alle
modalità di formazione definite nella fase transitoria di
attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi
dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003.
c-ter) agli insegnanti
tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla
lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che
abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Nell’anno
accademico 2003/4, e comunque non oltre la data di entrata in
vigore del decreto legislativo attuativo dell’articolo 5 della
legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell’ambito
delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il
conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli
alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare
in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici
concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge
3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno
360 giorni su posti di sostegno, dal 1º settembre 1999 alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
1-ter. In sede di definizione della
fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanarsi
ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite
le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati
che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della
presente legge di conversione del presente decreto
l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401
del testo unico.
2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano
privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di
concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico
2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito
nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i
conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri
relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla
base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo
quanto previsto dal comma 7 8.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il
conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a
seguito di esame finale avente valore di esame di Stato, e per il
conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti
minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo
corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in
relazione al numero degli iscritti.
3-bis. Al fine di
evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi
criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca impartisce alle università precise
disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi,
definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i
tempi e l’individuazione delle sedi universitarie chiamate ad
attivare i corsi, tenendo conto dell’attività lavorativa dei
frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il
territorio nazionale.
4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai
conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano
privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato
almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1°
settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in
soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica
coordinati con le relative classi di strumento presso i
conservatori ai fini del conseguimento di specifica
abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione
musicale nella scuola secondaria, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della
ricerca tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.
4-bis. Ai
fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che
abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di
concorso 77/A, istituita dall’articolo 9 del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 199, dal 1° settembre 1999 alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai
fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in
quest’ultima classe di concorso, all’ultimo anno del corso di
didattica della musica coordinato con le relative classi di
strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi
in relazione all’abilitazione posseduta, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma
3 e le disposizioni di cui al comma 7.
5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di
cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido
solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e
per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di
concorso.
6.
Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al
comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le
classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno
scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per
esami e titoli. L’inserimento nelle graduatorie permanenti ed il
relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita
legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze
locali.
7. I
corsi speciali di cui ai commi 1, 1-bis,
2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle
università e dai conservatori con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i
medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei
singoli conservatori.
7-bis. A decorrere dall’anno
scolastico 2005-2006 è valida l’abilitazione all’insegnamento
conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro
che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2.1.2001, n. 1,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 15 del
20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito della
durata del servizio prestato di cui all’articolo 1, comma 6-bis,
del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data
di entrata in vigore della medesima legge n. 306.
Art. 2-bis
Graduatorie dell'AFAM
1. I docenti precari che hanno
prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta
formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e
specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli
artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità
definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.
Art. 3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. Con specifico accordo
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per
cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai
passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
2. Sono consentiti passaggi di
cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in
educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente
di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali
cattedre.
Art. 3-bis
Graduatoria aggiuntiva per aspiranti
all’insegnamento su posti di sostegno
1. Ai docenti che hanno conseguito
il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di
sostegno successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per
esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del
personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero
della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti
dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile
1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di
merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una
graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli
aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro
il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo
indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di
sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine
autorizzate ai sensi delle norme vigenti.
Art. 3 ter
Accesso con riserva
1. A decorrere dall’anno scolastico
2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di
specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella
sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione
primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva
nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle
scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che
frequentano i corsi universitari per il conseguimento della
specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono
presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per
il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle
medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo
nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la
presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca.
2. A decorrere dall’anno scolastico
2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401
del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al
conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il
conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 2 del presente
decreto, limitatamente all’ultimo scaglione previsto dall’articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
3-quater
Proroga dell’utilizzazione di
personale
1. Al fine di garantire la
continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi
di laurea per la formazione primaria e alle scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario e di valorizzare le
competenze acquisite, è prorogata l’utilizzazione, presso le
suddette strutture universitarie, del personale della scuola
elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004,
cesserebbe dall’utilizzazione disposta ai sensi dell’articolo 2
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999,
e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al
medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in
cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola
elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del
comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un
quinquennio. In sede di adozione dei criteri di attuazione
dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto
della professionalità e delle competenze già acquisite dal
personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.
Art.
4
Sessione straordinaria di
esami di Stato per l'abilitazione
alla professione di medico
chirurgo
1. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 1, primo comma, del regolamento
sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
indetta, per l’anno 2004, una sessione straordinaria di esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico
chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e
chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente alla
riforma introdotta dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi,
entro l’anno
accademico 2002-2003.
2. Le prove degli
esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
3. Gli esami di
cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza
ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.
4. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, si provvede con
le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi
derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a
carico dei candidati per l’iscrizione all’esame di Stato, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio
delle università.
5. Fermo restando
quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo
si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 445
del 2001.
Art. 4 bis
Idoneità a professore associato
1.
A decorrere dall’anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall’articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è
legittimamente conseguita l’idoneità di cui agli articoli 50, 51,
52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che,
ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza
di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi alla
partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione
amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle
università nel ruolo dei professori associati.
2.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 7.000 euro per l’anno 2005 e 10.000 euro a decorrere
dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei
trasferimenti assegnati alle università interessate dalle
disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
Art. 5
Spese di personale docente e non docente
universitario
1. In attesa di
una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e
finanziamento delle università, per l’anno 2004, ai fini della
valutazione del limite previsto dall’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
salvo che ai fini
dell’applicazione dell’articolo 3, comma 53, quarto periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e
ricercatore delle università previsti dall’articolo 24, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’applicazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed
amministrativo a decorrere dall’anno 2002.
2. Per l’anno
2004, le spese per il personale universitario, docente e non
docente che presta attività in regime convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le
spese fisse obbligatorie previste dall’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall’attuazione
dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 5 bis
Proroga del Consiglio universitario
1. In attesa
dell’approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il
Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua
composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all’insediamento
del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile
2005
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Tabella
(Articolo 1, comma 1)
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER
LA RIDETERIMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE
PERMANENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
A) Titoli di
accesso alla graduatoria
A.1)
Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il
conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o
per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque
posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede
l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il
diploma “di didattica della musica” di durata quadriennale,
conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n.
212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A,
nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida
per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle
graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino
a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono
attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con
cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi é stato
superato, i seguenti punti:
per il punteggio minimo richiesto per
il superamento del concorso o esame,
fino a 59
punti 4
per il punteggio da 60 a 65
punti 5
per il punteggio da 66 a 70
punti 6
per il punteggio da 71 a 75
punti 7
per il punteggio da 76 a 90
punti 8
per il punteggio da 81 a 85
punti 9
per il punteggio da 86 a 90
punti 10
per il punteggio da 91 a 95
punti 11
per il punteggio da 96 a 100
punti 12
A.2) Ai fini dell'attribuzione del
punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il superamento di un solo
concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo
con valore abilitante;
b) le votazioni conseguite in concorsi
o esami abilitanti o di idoneità; in cui il punteggio massimo sia
superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a
0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che abbiano superato
un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella
scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo
relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se
più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame,
espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
e) ai candidati che abbiano superato
un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella
scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo
all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo
anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera,
espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio
spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale
punteggio complessivo é sempre rapportato a cento;
f) ai candidati che abbiano conseguito
l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle
sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n.
153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 57, IV Serie speciale, del 20 luglio 1999,
n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 24, IV Serie speciale del 28 marzo
2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, IV Serie speciale n. 15 del
20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo,
espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli
abilitati.
A.3) Per i titoli professionali
conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai
sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono
attribuiti punti 8.
A.4) Per l'abilitazione conseguita
presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)
a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio
di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24
per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio
specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce
l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a
seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio
spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per
le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione
conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della
musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono
attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del
corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi
di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta
dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti
6.
A.4bis) Per l’abilitazione
all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze
della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al
punto A. 1, sono attribuiti ulteriori punti 24.
A.5) Per le abilitazioni o titoli
abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di
quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al
punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al
punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore
B.1) Per il servizio di insegnamento
prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di
istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole
paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di
sostegno per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio
prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o
frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti
12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio di insegnamento
prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari
parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono
attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1,
fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
B.3) Ai fini dell'attribuzione dei
punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo il servizio di
insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio
prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e
relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede
l'inserimento in graduatoria;
b) il servizio prestato
contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso
è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
b-bis)
il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella
misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1);
c) il servizio svolto nelle attività
di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo
per l’accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto,
è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area
disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono valutabili i servizi di
insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei
corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) a decorrere dall’anno scolastico
2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero
e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione
secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all’ Unione europea,
è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
f) il servizio prestato nelle scuole
militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli
della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i
medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio prestato dal 1°
settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalia legge 20 agosto 2001,
n. 333;
h) il servizio prestato nelle scuole
di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla
legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori nonché negli
istituti penitenziari, è valutato in misura doppia. Si
intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è
collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del
mare.
C) Altri titoli
C.1) Ai titoli elencati nella presente
lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio
superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo di studio di
livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla
graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9,
sono attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni abilitazione o
idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato
quale titolo di accesso ai sensi della lettera A, sono attribuiti
punti 3.
C.4) Ai fini dell'attribuzione dei
punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di abilitazioni conseguite
per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il
punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le abilitazioni per
la scuola materna, elementare e, per gli Istituti educativi non
sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie
e viceversa;
c) non sono valutati i titoli di
abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle
disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n.
153/1999, n. 33/2000 e n. 1/2001.
C.5) Per ogni titolo professionale
conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal
Ministero dell'istruzione dell'università, della ricerca ai sensi.
delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e
posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi.
della lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono
attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente alla graduatoria
relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi di
concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del
Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea
in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente alla graduatoria
relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, per la laurea in scienze della formazione primaria,
indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente alla graduatoria
relativa all’accesso ai ruoli del personale educativo, per la
laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la sc.
elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione della laurea in
scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9
è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi della
lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni diploma di
specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente
con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria sono
attribuiti punti 3. |