Il ministero
cerca di limitare la libertà di insegnamento,
ma la costituzione non lo consente
Con una circolare ai Direttori
Regionali il Ministero ammette che gli insegnanti e le scuole
possono decidere di adottare strumenti didattici alternativi ai
libri di testo conformi al decreto direttoriale del 12 maggio 2004
(l’atto amministrativo che ha obbligato le case editrici a
stampare nuovi testi conformi alle Indicazioni Nazionali).
Infatti, si preoccupa di
precisare che i costi dell’adozione di strumenti didattici
alternativi non devono superare gli importi previsti dal citato
decreto.
Non stupisce che il Ministero,
sia pur a denti stretti, riconosca le prerogative dell’autonomia
didattica delle istituzioni scolastiche, tutelata dalla
Costituzione e regolata dal Dpr 275/99 che afferma: “La
scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti
con il Piano dell’offerta formativa”.
Stupisce, invece, che il
Ministero tenti di limitare la scelta degli insegnanti ai soli
libri di testo conformi al decreto del 12 maggio, tentando
maldestramente di spingere i dirigenti scolastici a sorvegliare e
condizionare le autonome scelte degli organi collegiali.
Indipendentemente dalla
inderogabilità o meno degli obiettivi di apprendimento contenuti
nelle Indicazioni Nazionali allegate in via transitoria al Dlgs
59/04, la valutazione della coerenza degli strumenti didattici,
ivi compresi i libri di testo, con il Pof e i curricoli nazionali
vigenti, è prerogativa della libertà di insegnamento e
dell’autonomia didattica. Chi può interferire in questa scelta
autonoma degli insegnanti e degli organi collegiali riguardante
gli strumenti e le metodologie ? Il dirigente scolastico ? Il
Ministero ? Le case editrici ?
Se il collegio docenti delibera
di non adottare libri di testo conformi al decreto 12 maggio 2004
e sceglie, in alternativa, strumenti didattici coerenti con il POF,
opera in modo legittimo, la delibera è valida ed è una atto
amministrativo definitivo. Il dirigente scolastico non può fare
altro che rispettare ed eseguire detta delibera. Se
l’amministrazione è convinta che la delibera sia illegittima, si
assuma la responsabilità di impugnarla al TAR, invece di spingere
i dirigenti scolastici ad assumere atteggiamenti che potrebbero
contrastare la libertà di insegnamento e dell’autonomia
professionale dei docenti.
Naturalmente anche questa
circolare verrà impugnata al TAR, come la CM 138/04 e il decreto
direttoriale del 12/5/04, perché tenta di imporre come
obbligatorie le Indicazioni nazionali, che, invece, tali non
possono essere ritenute perché introdotte in modo illegittimo
(allegate al Dlgs 59, mentre la stessa legge delega 53/03 prevede
l’iter del regolamento governativo).
D’altra parte, lo stesso Dlgs
59/04 definisce l’allegato delle Indicazioni come un documento
introdotto in via transitoria, in attesa del regolamento
governativo.
Roma, 25 maggio 2004
Circolare prot. 9478 |