FLC CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola della Basilicata hanno scritto una lettera alle RSU, ai Dirigenti scolastici e ai docenti sulla situazione creatasi a seguito dell'approvazione della "riforma" e sui modelli organizzativi deliberati dagli organi collegiali.
Segue lettera:
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti delle Scuole lucane
LORO SEDI
e p.c. Al Direttore Regionale
Dottor Franco Inglese
Potenza
Agli Organi di Stampa
LORO SEDI
Potenza 9 luglio 2004
Oggetto: Riforma e Autonomia scolastica. Facciamo chiarezza.
Le scriventi Segreterie Sindacali ricevono sollecitazioni e richieste di chiarimenti sempre più pressanti sull’organizzazione delle attività didattiche nel primo ciclo d’istruzione.
Al fine di fare chiarezza sullo stato dell’arte, sgombrando il campo dal consueto “furore ideologico” con cui vengono condotte le Conferenze di servizio, proponiamo alle Scuole e ai colleghi alcune riflessioni di merito.
I sindacati della Scuola CGIL CISL UIL hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro le norme attuative della Legge 53. I Sindacati impugnano la violazione della contitolarità, della collegialità, della pari dignità e unitarietà del profilo e delle funzioni docente. In particolare il ricorso sostiene: “Appare evidente, quindi, come con le norme relative al Tutor il Miur abbia inteso creare una nuova figura professionale assolutamente inconciliabile con la contitolarità dei docenti e la pari dignità professionale degli stessi, violando in modo palese l’unitarietà della funzione docente prevista dal contratto nazionale di lavoro (art. 24 e 25) e travalicando in materie riservate dalla legge alla contrattazione (profilo professionale, orario di servizio, mobilità, retribuzione etc).”
Per evitare che in assenza di norme contrattuali il Governo intervenisse unilateralmente su materie che riguardano il rapporto di lavoro, con la firma del CCNL 02/05 furono acquisiti dalle Organizzazioni sindacali i seguenti obiettivi:
ART. 43 – NORMA DI RINVIO –
1. La disciplina di cui al presente e ai precedenti Capi è suscettibile delle modifiche che in via pattizia si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della legge n.53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.
LE LEGGI DELLO STATO VANNO APPLICATE
Le scriventi Organizzazioni Sindacali sostengono da sempre e operano nel convincimento che le leggi dello Stato vadano rispettate e applicate.
Le leggi dello Stato vanno applicate a partire dalla Costituzione, che eleva l’autonomia scolastica al rango di risorsa costituzionale.
Con determinazione CGIL CISL UIL si opporranno ai tentativi di intrusione nell’autonomia organizzativa e didattica delle scuole, non accetteranno limitazioni ai poteri degli organi collegiali della Scuola e respingeranno con forza ogni azione che miri a limitare la libertà di insegnamento dei docenti.
Le Istituzioni scolastiche autonome possono:
Qualunque tentativo di indurre gli Organi Collegiali ad annullare delibere ispirate a quanto sopra rappresenta un atto illegittimo finalizzato alla violazione delle norme legislative in vigore.
TUTOR E APERTURA TRATTATIVA CONTRATTUALE
Il Ministro Moratti ha inviato una lettera all’Aran, con la quale si chiede l’apertura della trattativa contrattuale, in applicazione dell’articolo 43 del Contratto Nazionale, per definire la individuazione di figure specifiche e modalità organizzative per attivare gli anticipi nella scuola dell’infanzia e per individuare la funzione tutoriale: due fra i punti più discussi della Legge 53.
La lettera in questione permette di valutare le intenzioni del Governo nell’applicazione concreta della “riforma” varata con la legge 53/03 ed il Dlgs.59/04.
Da questo atto del Ministro Moratti ne discendono, con grande chiarezza, due conseguenze:
Analogamente non hanno alcuna ragione d’essere iniziative di formazione, avviata o progettata, su una funzione/i (quale? quante? per fare che cosa?) che deve essere ancora convenuta e poi definita tra le parti. La formazione, che è questione seria, deve sempre rispondere con chiarezza alla domanda su quali siano i punti sui quali si chiede agli insegnanti di formarsi. Per saperlo bisogna aspettare la conclusione della trattativa.
L’apertura della trattativa blocca scelte su materie non disponibili perché contrattuali.
In alcune situazioni verificatesi fuori regione, a difesa della libertà e delle attività sindacali CGIL CISL UIL hanno proposto ricorsi al Tribunale ex art.28 dello Statuto dei Lavoratori.
COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le delibere degli Organi Collegiali sono atti perfetti e possono essere impugnati solo davanti al TAR, unico organo competente a stabilirne la legittimità.
Ne consegue che se gli Organi collegiali di una Scuola hanno confermato il POF e il modulo orario dell’anno scolastico 2003-04, il Dirigente non può procedere ad un ridimensionamento dell’offerta formativa e ad una riduzione dell’orario di funzionamento, con una netta separazione fra attività obbligatorie e attività opzionali.
Il Dirigente deve dare attuazione alle delibere degli Organi collegiali. Se le ritiene illegittime può impugnarle al TAR, ma non può disattenderle.
Nel merito CGIL CISL UIL ritengono che delibere che confermino il POF e le modalità organizzative in atto sono rispettose delle norme legislative. La stessa circolare n.29 così si esprime “Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 7, comma 2 del decreto).”
CGIL CISL UIL invitano i Collegi dei Docenti ad esercitare consapevolmente le proprie prerogative, scegliendo modelli didattico-organizzativi basati sulla condivisione e la corresponsabilità, respingendo tentativi di ridurre e dequalificare l’offerta formativa.
FLC Cgil Cisl Scuola Uil Scuola
L.Liscio L.Errico C.Mero