Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie:
sottoscritto
il contratto nazionale per l’anno scolastico 2004-2005
Nella serata di oggi è stato sottoscritto
presso il MIUR il contratto nazionale annuale sulle utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2004-2005.
La sottoscrizione, con ritardo, è stata
possibile a seguito degli impegni assunti dall’amministrazione ad
aprire un tavolo di confronto sugli organici di fatto prima
dell’emanazione della circolare per l’anno scolastico 2004-2005.
In merito seguirà nota specifica nel sito.
La scadenza di presentazione delle
domande è fissata per tutti al 10 luglio 2004.
In caso di variazioni nella mobilità, alla luce
della correzione di errori nei trasferimenti e passaggi da parte
del MIUR o comunque a seguito di procedure di conciliazione a
livello locale, il personale ha diritto a presentare domanda di
utilizzazione e assegnazione provvisoria entro 5 giorni dalla
comunicazione della rettifica (art. 1 c. 7).
Nel sito del MIUR (www.istruzione.it)
sono disponibili i modelli per le domande.
La contrattazione regionale dovrà ora
determinare i criteri per la definizione del quadro complessivo
delle disponibilità per l’insieme delle operazioni, ivi comprese
le nuove immissioni in ruolo.
A tale scopo vanno utilizzati tutti i posti
vacanti al termine delle operazioni di mobilità e tutte gli
spezzoni utili per la costituzione di nuove cattedre orario.
Il contratto sottoscritto ricalca quello dello
scorso anno con alcune aggiunte di rilievo e con diverse
precisazioni e integrazioni migliorative.
Vediamo nel dettaglio le più significative.
E’ stato inserito un nuovo
articolo specifico (art. 6) che definisce i criteri di
utilizzazione del personale docente in caso di riduzione
dell’orario d’insegnamento derivante dalle scelte che le singole
scuole possono fare nell’ambito del loro POF. Si tratta di una
norma di garanzia di carattere generale, aggiuntiva sia a quelle
già previste in tutti i casi di riduzione entro il 20% dell’orario
d’insegnamento (art. 2 c. 5) oppure anche con riduzione oltre il
20% derivante da contrazioni nel numero delle classi (art. 5 c 8).
Con questa norma si stabilisce che il completamento dell’orario
obbligatorio va fatto esclusivamente nell’ambito dell’attuale
insegnamento, mentre è possibile completare in altri insegnamenti,
se in possesso di titolo di abilitazione o di accesso, solo a
domanda volontaria e solo dopo la conclusione di tutte le
operazioni provinciali (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie,
nuove immissioni in ruolo e supplenze).
Nello stesso articolo 6 si
precisa un’altra cosa molto importante. Il conferimento al
personale docente in servizio, a domanda,delle ore residue dopo
tutte le operazioni provinciali oltre le 18 ore, e fino ad un
massimo di 24, va disposto prioritariamente nell’ambito dello
stesso insegnamento, poi su insegnamento diverso se in possesso
dell’abilitazione e infine, sempre su insegnamento diverso, anche
se in possesso del solo titolo di accesso, ma a condizione che
nella graduatoria d’istituto non sia possibile conferire
l’incarico ad aspiranti supplenti abilitati (I e II fascia).
E’ stato inserito un nuovo
articolo, l’11-bis, per regolare in sede di contrattazione
regionale le modalità di utilizzazione del personale assistente
amministrativo sui posti vacanti di DSGA, nel caso in cui non sia
sufficiente l’applicazione dell’art. 55 del contratto nazionale 24
luglio 2003 per il conferimento di tale incarico.
Abolite definitivamente, come già
preannunciato nel contratto dello scorso anno, le proroghe dei
trasferimenti annuali (non c’è più il precedente art. 2).
Viene chiarito che le domande di
assegnazione provvisoria (art. 7) possono essere richieste non
solo nell’ambito dell’attuale posto o classe di concorso di
titolarità, ma anche per altri posti e classi di concorso di
diverso grado di scuola, se in possesso della relativa
abilitazione.
Sempre in merito all’assegnazione
provvisoria (artt. 7 e 18) si è stabilito che è possibile
richiederla anche per il ricongiungimento a minori o inabili
“affidati” con provvedimento giudiziario. Per la stessa ragione
spetta il relativo punteggio (tabelle allegati 2 e 5).
Ancora in merito all’assegnazione
provvisoria, è stato abolito l’obbligo alla convivenza“stabile da
almeno 1 anno” (previsto nel precedente contratto per i docenti),
per avere diritto al relativo punteggio (6 punti, tabella allegato
2), in quanto è sufficiente che la convivenza risulti da
certificazione anagrafica (art. 7).
Nella sequenza delle varie
operazioni per il personale docente (punto 1 allegato 3), è stato
chiarito che la conferma a domanda dei docenti titolari su posti
DOS (sostegno secondo grado) nello stesso istituto dell’anno
scolastico precedente, precede le nuove utilizzazioni (punti 3 e 8
sempre dell’allegato 3).
Il personale docente e Ata
trasferito d’ufficio nell’ambito dello stesso comune, ma su
diverso distretto sub-comunale (quindi nelle grandi città) ha
diritto a rientrare oltre che nella scuola di precedente
titolarità, anche in altre scuole dello stesso distretto (artt. 2
c. 1 lett. b, art. 11 c. 1 lett. b, sequenza n. 28 per i docenti e
sequenza n. 4 per gli Ata).
Roma, 25 giugno 2004
Allegati:
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