Part time: la domanda entro
il 15.3.2004
Scade il 15.3.2004 il termine di
richiesta da parte del personale della scuola interessato alla
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo ridotto.
Gli articoli del Ccnl che
disciplinano il part time sono il
36 per
i docenti e il
57 per
il personale Ata.
modulo domanda
ART. 36 -
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. L'Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro
a tempo parziale sia all'atto dell'assunzione sia mediante
trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei
dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe
di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque,
entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione
organica medesima.
2. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si
applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3.
Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale si deve, inoltre, tener conto delle particolari esigenze
di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole
classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del
docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni
di scuola dell’infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti
didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che
costituiscono la cattedra a tempo parziale.
4. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri
dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro
di cui al comma 1, nonché la durata minima delle prestazioni
lavorative, che deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo
pieno; in particolare, con la stessa ordinanza sono definite le
quote percentuali delle dotazioni organiche provinciali, per
ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a
cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione
alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.
5. I criteri e le modalità di cui al comma 4, nonché la durata
minima delle prestazioni lavorative sono preventivamente
comunicate dal MIUR alle Organizzazioni sindacali di cui all'art.
7, comma 1, punto 1/b e verificate in un apposito incontro.
6.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da
contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla
combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61.
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere
continuativo; né può fruire di benefici che comunque comportino
riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla
legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa motivata
autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze
di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.
10.
Il trattamento economico del personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione
lavorativa.
11.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno.
12.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000
(cfr. nota n. 25).
13.
Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal presente articolo, le disposizioni contenute nell'
O.M. n.446/97, emanata in applicazione delle norme del CCNL 4
agosto 1995 e delle leggi n.662/96 e n. 140/97, con le
integrazioni di cui all’O.M. n.55/98.
ART. 57 -
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Per il personale di cui al precedente art. 44, nelle scuole
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative possono
essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale mediante
assunzione o trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta
dei dipendenti, nei limiti massimi del 25% della dotazione
organica provinciale delle aree di personale a tempo pieno, con
esclusione della qualifica di DSGA e, comunque, entro i limiti di
spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
2.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si
applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo
pieno.
3. Con ordinanza del MIUR, previa intesa con i Ministri
dell’Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati, i
criteri e le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro
di cui al comma 1; in particolare, con la stessa ordinanza sono
definite le quote percentuali delle dotazioni organiche
provinciali, per ciascun profilo professionale, da riservare a
rapporti a tempo parziale, fermo restando il limite massimo del
25%, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero
accertate.
4. I criteri e le modalità di cui al comma 3, nonché la durata
minima delle prestazioni lavorative, sono preventivamente
comunicate dal MIUR alle organizzazioni sindacali di cui all'art.7
, comma 1, punto 1/b, e verificate in un apposito incontro.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della prestazione
lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo
pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo
parziale non può superare il numero complessivo dei posti di
organico a tempo pieno trasformati in tempo parziale.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da
contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata
della prestazione lavorativa di cui al successivo comma 7. La
domanda va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di
ogni anno.
7. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o
anno);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla
combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo
parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61 (cfr.
nota n. 26)
8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo,
né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali
dettate per il rapporto a tempo pieno.
9. Al personale interessato è consentito, previa
autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre
prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze
di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto
della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la
variazione della seconda attività da parte del dipendente con
rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al
dirigente scolastico entro 15 giorni.
10.
Il trattamento economico, anche accessorio, del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze
fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale
e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
qualifica e profilo professionale.
11.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un
numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla
durata della prestazione lavorativa.
12.
Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è
disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.lgs. n.61/2000
(cfr. nota n. 26).
13.
Per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei limiti
previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art.
36, comma 13.
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