Pubblichiamo di seguito il testo degli articoli riguardanti la scuola, l’università e la ricerca del D.d.L sulla finanziaria 2005 attualmente in discussione al Senato. Gli articoli sono integrati, rispetto al testo uscito dalla Camera , con le modifiche proposte dall’ultima versione dell’emendamento fiscale presentato dal Governo. Le modifiche riguardano gli articoli 16, il 18 del provvedimento n° 3223 atto Senato, i nuovi articoli 16 bis e 35 quater introdotti con l’emendamento fiscale.
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2005, “di 264 milioni di euro per l’anno 2005 e di 354 milioni dl euro a decorrere dall’anno 2006.”
2. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, “di 107 milioni di euro per L’anno 2005 e di 144 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 93 milioni dl euro e di 126 milioni di euro” per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svol-gimento delle proprie attività istituzionali.
“4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 16 bis della presente legge riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione della produttività. attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.”.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gaz-zetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
L’aumento di risorse per i rinnovi contrattuali dei pubblici dipendenti è comunque insufficiente. La richiesta di un aumento salariale dell’8% per il recupero dell’inflazione è stata ribadita con lo sciopero generale del 30 Novembre indetto dalle confederazioni Cgil, Cisl e Uil. Uno sciopero che ha visto il paese fermarsi e milioni di lavoratori in piazza per rivendicare la modifica della finanziaria e dire basta alle politiche antisociali di questo Governo.
Le modifiche alla tabella C
Legge 537 del 1993
Interventi correttivi di finanza pubblica:
articolo 5, comma: spese per il funzionamento delle università
(4.1 ..2. 11- finanziamento ordinario delle università statali- cap 1694)
2005 2006 2007
+300.000 + 300.000 +300.000
1. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all’art.1, comma 1, del predetto decreto legislativo e dell’art. 34, comma i, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto dei processi di innovazione tecnologica. Ai predetti tini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 27 della presente legge, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al termine del triennio 2005 — 2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente articolo. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell’art. 3, commi 53, ultimo periodo, e dell’art. 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 31 ottobre 2004, le mobilità che l’amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e nonne di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale che operano le riduzioni delle rispettive dotazione organico secondo l’ambito dei applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
2. La disposizioni di cui al comma 1 non si applica alle Forze Armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle Università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’ari. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all’art. 3 deI decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Sono fatte salve te norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute: nell’art. 3, commi 59, 70, 146, 153, e nell’ari. 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’ari. 2 del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2004, n. 87 e nell’art. 1, commi 2 e 2 bis del decreto legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze Armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2004, n. 225, e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2004, n. 224, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. E’ consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
4. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 3, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di curo a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all’ari 39, comma 3ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all’ari. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 le assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità, devono essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori, al 20 per cento per l’anno 2005, al 20 per cento per l’anno 2006 e ad il 50 per cento per l’anno 2007, dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno precedente tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono con sentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
6. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui al presente articolo si applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 19 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art.. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco n. 12 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
10. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’ari. 1, comma 2, e all’ari. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
11. Il secondo periodo del comma 4 dell’ari 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali ès ubordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle finanze.”
12. A decorrere dall’anno 2005 le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente ricercatore e tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel confo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90% ai sensi della normativa vigente.
13 Per le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi all’amministrazione statale le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006 e 2OO7 concorrono al rispetto dei saldi di finanza pubblica.
La grande mobilitazione dei lavoratori della scuola ha imposto al Ministro Moratti e al Governo la limitazione dei danni che questa finanziaria comporta sulla scuola.
La linea del taglio del 2% degli organici, prevista nella prima versione dell’emendamento fiscale, smentita dal Ministro Moratti e confermata, invece, dal Governo è stata battuta dagli effetti che lo sciopero del 15 novembre ha avuto: scuole vuote in tutto il paese e centinaia di migliaia di lavoratori in piazza che hanno manifestato a Roma contro la politica scolastica di questo Governo e per il rinnovo del contratto di lavoro. Un grande evento politico che ha obbligato il Ministro dell’istruzione a schierarsi in modo intransigente per conservare almeno la faccia e quel minimo di ruolo che le rimane. La prova di forza di questo sciopero è stata vinta dai lavoratori della scuola. Una risultato che non ha lasciato altri margini d’azione che quelli messi in campo dal Ministro.
Il prezzo che la scuola paga alle politiche economiche di questi anni è comunque altissimo. In questo si evidenzia la vera considerazione che l’istruzione pubblica ha nel progetto politico che il Governo vuole realizzare : una progressiva riduzione e un lento declino. La scuola ha già subito per effetto di queste scelte politiche un taglio pesantissimo degli organici del personale docente e ATA (circa 70.000 posti in meno fra la manovra del luglio 2001 e le Finanziarie 2002, 2003 e 2004). Un pesantissimo salasso che ha colpito le scuole anche sul versante dei trasferimenti delle risorse che sono state ridotte progressivamente nella loro entità allungando contemporaneamente i tempi di accredito come ha rilevato anche la Corte dei Conti.
La conferma del blocco degli l’organici alla situazione di diritto dell’anno in corso, ovvero l’imposizione di un tetto nazionale, significa, a fronte dell’incremento degli alunni (domande scuola dell’infanzia statale; aumento della natalità e delle iscrizioni degli alunni extra comunitari; aumento della domanda del tempo pieno/tempo prolungato; incremento nelle scuole secondarie), che, nel prossimo organico di diritto, i posti dei docenti e degli ata non aumenteranno come sarebbe dovuto accadere in base al normale sviluppo previsto dalle norme. Gli effetti di questo blocco si tradurranno nel peggioramento della vita quotidiana a scuola per la conseguenza di classi più numerose, la riduzione del tempo pieno e del tempo prolungato, la concentrazione di più alunni disabili nelle stesse classi, ecc.. Quindi un taglio, di fatto, degli organici che peggiorerà le condizioni di lavoro e la funzionalità della scuola.
Sono previste alcune norme che pur in maniera limitata rappresentano un segnale significativo sono state sbloccate le assunzioni del personale ed è stato incrementato, anche se di poco, il fondo per il finanziamento ordinario. Contemporaneamente viene confermato il tetto di spesa del 2%, tetto che rischia quindi di incidere anche sulle voci che riguardano il costo del personale. Questi risultati tutti da verificare sono anche il prezzo che paga l’autonomia Universitaria visto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve essere approvata dal Miur rispetto alle compatibilità di spesa con il FFO. Un provvedimento che è molto simile a quello richiesto dal Ministro dell’Economia Tremonti nella primavera del 2003, per controllare il reclutamento negli Atenei e che fu allora giustamente respinto. La ministra quindi deciderà come si spenderà il FFO e inoltre decide di svendere gli Enti di Ricerca Pubblica sia dal punto di vista economico, che normativo.
I provvedimenti massacrano la ricerca pubblica: taglio della spesa per la determinazione delle dotazioni organiche del 5 %; blocco delle assunzioni per altri tre anni, taglio dei già scarsi finanziamenti previsti, imposizione del controllo delle procedure concorsuali da parte dei Ministri della F. P, dell’Economia e della Presidenza d. Consiglio dei Ministri. Ancora una volta la ricerca pubblica e quindi il futuro del paese viene sacrificato in nome della riduzione della spesa e di una politica contraddittoria che toglie alla ricerca per dare poco e niente all’università.
1. Per la proroga delle attività ` di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicem-bre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
2. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005.
3. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti.
Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera. Il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo.
3 bis. La spesa per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, della Università e della Ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto deipredetti limiti.
4. Per l’attuazione del piano programma-tico di cui all’articolo 1, comma 3, della.Atti parlamentari Senato della Repubblica legge 28 marzo 2003, n. 53, e` autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istru-zione e formazione.
5. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
La manovra adottata sulle supplenze è un nuovo giro di vite che aggrava le condizioni di lavoro e il precariato: non potendo intervenire a monte sulle assenze per malattia, incidenti, gravidanze ecc., il risparmio si tradurrà nell’inasprimento dei criteri delle sostituzioni. I contenuti non sono ancora chiari ma è possibile ipotizzare che s’innalzino i limiti entro i quali il docente assente deve essere sostituito senza ricorrere al conferimento delle supplenze. Questo fa il paio con la cancellazione dell’organico funzionale con la conseguenza di nuove restrizioni: compresenze che spariscono, “spalmatura” degli alunni sulle altre classi, ecc.
Non era mai successo che s’imponesse un tetto annuale alle spese delle supplenze. Nelle finanziarie precedenti venivano previste risorse, magari insufficienti, ma che potevano comunque essere integrate in corso d’anno con assestamenti successivi in relazione alle esigenze registrate nel servizio scolastico. Con il tetto di spesa questo sarà impossibile. La conseguenza automatica del taglio delle risorse per le supplenze sarà l’aumento delle spese, a carico del fondo delle scuole, per il pagamento delle ore eccedenti. Oltre al danno la beffa: con il taglio saranno rastrellate anche quelle poche risorse, che se non spese per le supplenze, potevano l’anno successivo integrare il già magro bilancio del fondo di scuola. A questo proposito va segnalato l’inciso che prevede …..Il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto obiettivo. Quando saranno esauriti i fondi a disposizione delle scuole, ridotti per via della manovra, cosa si farà? Non si chiameranno più i supplenti o non si pagheranno ?
L’altro intervento previsto riguarda l’insegnamento della lingua inglese. Una delle tanto sbandierate tre I. La scelta fatta (non quantificabile sul piano della riduzione della spesa) relativa all’attribuzione dell’insegnamento a docenti non specialisti comporterà:
1. Omissis
2. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una minore spesa di 400 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 600 milioni di euro.
3. Omissis
4. Omissis
Oltre alle riduzione già previste viene ulteriormente ridotta l’assegnazione delle risorse relativamente alla Legge 440 con ulteriore impoverimento delle potenzialità progettuali della scuola dell’Autonomia.
Gli stanziamenti degli Enti di Ricerca saranno decurtati in proporzione a quanto previsto dall’articolo, quindi si aggraverà la situazione dei finanziamenti che già erano stati ridotti nella prima stesura della finanziaria