Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale per il personale della scuola
BOZZA del 14 aprile 2004
Allegati
Il Direttore Generale
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli
1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
VISTO
il
Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli
1, 2, 6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato
con decreto ministeriale 123 del 27 marzo 2000, registrato alla
Corte dei conti il 4 maggio 2000;
VISTO in particolare l’art.14, comma 1 del predetto Regolamento
che rimette ad un apposito decreto ministeriale la definizione
delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di
inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del
punteggio relativo ai nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in
altra provincia;
VISTO
il
Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle
supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25
maggio 2000, n. 201, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio
2000;
VISTO il Decreto Direttoriale 17 aprile 2003, concernente modalità
e termini per la presentazione delle domande di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente
ed educativo per l’a.s. 2003/2004;
CONSIDERATO che la normativa comunitaria, di cui alla direttiva
89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., prevede il reciproco riconoscimento
delle abilitazioni all’esercizio della professione di docente da
parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea;
VISTO il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella
legge 27 ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per
l’avvio dell’anno scolastico 2000/2001;
VISTO il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella
legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito nella
legge 22 novembre 2002, n. 268, e, in particolare l’art. 6;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
VISTO il decreto legge……………………………;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11
del 12 febbraio 2002, che resta valida per la I e la II fascia
delle graduatorie permanenti, con l’esplicito divieto, previsto
dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legge di utilizzare
quale titolo di accesso l’abilitazione conseguita presso le scuole
di specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.);
VISTA la tabella di valutazione dei titoli facente parte
integrante del citato decreto legge ………………..;
D E
C R E T A
ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il
personale docente ed educativo. Trasferimenti da una all’altra
provincia. Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie
permanenti.
1.
L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente ed educativo, già costituite in ciascuna
provincia ai sensi del Decreto Direttoriale 17 aprile 2003 e
successive integrazioni, sono disposti secondo le modalità
previste dall’art. 4 del Regolamento adottato con Decreto
Ministeriale 123 del 27/3/2000 e dal decreto legge 2 luglio, n.
255, convertito dalla legge n.333 del 20 agosto 2001 e dal decreto
legge……………………………………………….
2.
Per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, si
applicano le specifiche disposizioni di cui all’articolo 5.
3.
Per l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e per
l’insegnamento nelle scuole speciali per ciechi e sordomuti, le
disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 2 e 3
sono integrate, rispettivamente, da quelle specifiche previste
dagli articoli 6 e 7.
4.
Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III
fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia,
può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in
graduatoria o presentare domanda di trasferimento nella
corrispondente fascia delle graduatorie permanenti di altra
provincia chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento del
punteggio. La richiesta di trasferimento da una provincia comporta
automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui
l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da
tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso chiede di
essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il
candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il
punteggio conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce,
eventualmente aggiornato secondo le indicazioni di cui alle
successive disposizioni.
5.
Considerato che le disposizioni del decreto legge
n…………………prevedono una rideterminazione dei criteri di valutazione
dei titoli e dei relativi punteggi, grava su ciascun candidato
iscritto in III fascia e, per alcuni candidati inseriti in I e II
fascia, l’onere di presentare domanda.
6.
Qualora i candidati interessati non producano alcuna domanda, sia
di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro
servizi amministrativi assegnerà al candidato un breve termine
perentorio per la regolarizzazione della propria posizione.
7.
Tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a scadenza
(diritto ad usufruire della riserva di posti e della preferenza a
parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli
di preferenza) devono essere annualmente riconfermate, il
personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento,
barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i
titoli di precedenza o preferenza non verranno riconfermati nelle
graduatorie permanenti.
8. Il personale docente ed educativo
già inserito nelle graduatorie permanenti di due province a
seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti,
mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime
graduatorie, nelle graduatorie permanenti di due province. Qualora
lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra
graduatoria, deve necessariamente chiedere tale iscrizione in una
delle due province in cui è già inserito, fatta salva la
possibilità di iscriversi nella provincia per la quale viene
eventualmente chiesto il trasferimento. Il personale già inserito
in una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre
graduatorie permanenti solo se riferite alla stessa provincia.
9.
Al punteggio già posseduto dai candidati, eventualmente
rideterminato ai sensi dei successivi articoli 2 e 3, si aggiunge
quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 17
maggio 2003 - termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie
permanenti indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 17 aprile
2003 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, ovvero già posseduti ma non presentati entro la
data del 17 maggio 2003. I servizi svolti successivamente al 17
maggio 2003 possono essere dichiarati solo se l'aspirante non
abbia raggiunto per il medesimo anno scolastico il punteggio
massimo consentito.
10.
La valutazione dei titoli viene effettuata, per il personale
iscritto nella I e nella II fascia, sulla base della tabella
approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai
sensi dell’art. 1 del decreto legge …………………..(allegato
1).
A
parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di
preferenza di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il
candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in
graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato
trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la
prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto
legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
11.
Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene
effettuata sulla base della nuova tabella di valutazione allegata
al decreto legge………………, (allegato
2)
Per il personale docente di strumento musicale, continua ad
applicarsi la tabella di cui all’allegato
3).
12.
Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in
possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, può presentare
domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie
permanenti di una sola provincia.
ART. 2
Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II
fascia della graduatoria permanente.
1. A
norma dell’art. 1, comma 3 decreto legge …………………….,.l'abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (SSIS) non costituisce più titolo d'accesso per la I e
II fascia delle graduatorie permanenti. Il candidato che abbia
utilizzato il titolo in questione quale titolo d'accesso deve
provvedere a sostituirlo con altro titolo abilitante compilando
l'apposita sezione del modello 1 di domanda che fa parte
integrante del presente decreto. In caso di mancato adempimento,
il candidato interessato sarà invitato a regolarizzare la propria
posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro
servizi amministrativi.
ART. 3
Rideterminazione e aggiornamento del punteggio per coloro che sono
già inseriti nella III fascia della graduatoria permanente
1. A norma dell’art 1 del decreto
legge …………………. e della tabella annessa al citato decreto (all.
2), in taluni casi, i punteggi con i quali i candidati sono
inclusi in graduatoria vanno rivisti secondo i criteri e le
modalità indicati nei successivi commi del presente articolo.
2.
Il punteggio già conseguito dai candidati in graduatoria relativo
al titolo d’accesso, ad eccezione di quello concernente
l’abilitazione conseguita presso le scuole di Specializzazione
all’insegnamento Secondario (SSIS) e presso le scuole quadriennali
di didattica della musica, è rideterminato automaticamente dal
sistema informativo.
3.
Ai sensi della lettera A, punto A.4 della tabella di valutazione (All.
2), nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguito di
frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate
come titoli di accesso, l’intero punteggio pari a 30 punti spetta
per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta
dell’interessato. Sugli aspiranti, pertanto, grava l’onere di
fornire le informazioni relative al titolo di accesso compilando
l’apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso di
inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la
propria posizione entro un breve termine fissato dal competente
Centro servizi amministrativi.
4. A
norma della lettera b) del punto B.3, relativa ai servizi
d’insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2),
il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in
più classi di concorso è valutato nell'ambito della III fascia
delle graduatorie permanenti per una sola graduatoria a scelta
dell'interessato. Pertanto tutti i candidati presenti in più
graduatorie devono dichiarare di avere o non avere prestato
contemporaneamente servizio in più insegnamenti o in più classi di
concorso. In caso di dichiarazione affermativa, il candidato deve
indicare nell'apposita sezione del modello di domanda sia le
graduatorie in cui siano stati valutati servizi prestati
contemporaneamente ad altri, sia le graduatorie non interessate
dai servizi contemporanei. Per le graduatorie in cui sono stati
valutati servizi contemporanei, il candidato deve rendere ex novo
la dichiarazione relativa ai titoli di servizio. In caso di
inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la
propria posizione entro un breve termine fissato dal competente
Centro servizi amministrativi.
5.
Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati
per legge sono valutati a norma della lettera f) del punto B.3,
della tabella di valutazione dei titoli (all. 2), purché svolto
dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’ammissione
alla procedura abilitante o di idoneità utile per l'inserimento
nella relativa graduatoria permanente. Per la valutazione di tale
servizio i candidati interessati devono compilare l’apposita
sezione G del modello 1 di domanda.
6.
Il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui
alla legge 90/1957 e in quelle nelle isole minori è valutato in
misura doppia. I candidati che abbiano prestato servizi della
tipologia citata entro il 17 maggio 2003 e che intendano
beneficiare di detta supervalutazione devono dichiarare ex novo,
per ciascuna delle graduatorie interessate, tutti i titoli di
servizio, utilizzando l'apposita sezione G del modello 1 di
domanda.
7. A
norma della lettera c) del punto B.3, servizi d’insegnamento della
tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il servizio svolto
nelle attività di sostegno nell'ambito dell'istruzione secondaria
di II grado, se prestato con il possesso del prescritto titolo di
specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso
comprese nell'area disciplinare, mentre se è stato prestato senza
il prescritto titolo di specializzazione, deve essere ascritto
unicamente alla graduatoria relativa alla classe di concorso da
cui l’interessato è stato tratto per la nomina.
8. A
norma della lettera C) della tabella di valutazione dei titoli
(all.2) sono stabiliti nuovi criteri e punteggi per la categoria
di titoli valutabili ivi compresa. Pertanto, detti titoli devono
essere dichiarati ex novo da tutti gli aspiranti, utilizzando
l'apposita sezione F2 del modello 1 di domanda. In caso di
inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la
propria posizione entro un breve termine fissato dal competente
Centro servizi amministrativi.
ART. 4
Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti
1.
Possono presentare domanda di inserimento nella III fascia delle
graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e
le modalità indicati all’art.11, gli aspiranti che alla data di
scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso di
uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di
concorso o il medesimo posto:
a)
idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del
superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
b)
idoneità conseguita a seguito del superamento del concorso per
titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni
educative;
c)
abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);
d)
idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciute con
provvedimento ministeriale a seguito della procedura di
riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale,
rilasciati da uno degli Stati dell’Unione europea, ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei
decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994;
e)
diploma di didattica della musica avente valore abilitante (art.
6, decreto legge 25 settembre 2002, n.212, convertito dalla legge
22 novembre 2002, n. 268);
f)
laurea in scienze della formazione primaria avente valore
abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).
2.
Dovrà essere disposta iscrizione con riserva nei confronti di
coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso
l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai
soli fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
3.
Gli aspiranti di cui al precedente comma 1) vengono iscritti nella
III fascia delle graduatorie permanenti con il punteggio loro
spettante in base ai titoli posseduti, conseguiti entro la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, da valutare
secondo la tabella annessa al decreto legge…………..……….(All. 2). A
parità di punteggio, e prima ancora dell’applicazione dei titoli
di preferenza di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il
candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in
graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi un candidato
trasferito da altra provincia e un candidato che si iscrive per la
prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto
legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001).
4.
Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie
riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e
D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
5.
L’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo
e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le
graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso
dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola
provincia.
ART. 5
Strumento musicale nella scuola media – Aggiornamento e
trasferimento
1.
Il personale docente di strumento musicale, già inserito nella I e
II fascia delle graduatorie permanenti costituite in ogni
provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui è
inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento
nelle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo,
contestualmente, l'aggiornamento del punteggio.
2.
Nella fase di aggiornamento delle graduatorie provinciali
permanenti di strumento musicale nella scuola media, al punteggio
già posseduto dal personale interessato, ivi compreso il personale
che si trasferisce ai sensi del successivo comma 3, si aggiunge
quello relativo ai titoli conseguiti successivamente al 17 maggio
2003 - termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie
permanenti indetta ai sensi del D.D. 17 aprile 2003 - e, comunque
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di aggiornamento. Per il personale docente di strumento
musicale continua ad applicarsi la specifica tabella di
valutazione dei titoli di cui all’allegato
3.
I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente
documentati con la relativa certificazione o attestazione
3.
La richiesta di trasferimento da una provincia comporta
automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui
l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da
tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere
trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di I fascia di
altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione
dell’aggiornamento delle graduatorie disposto con il D.D. 12
febbraio 2002 e con il D.D. 17 aprile 2003 si sia già costituita
una graduatoria di coda alla I fascia, il trasferimento avviene
nell’ambito di tale graduatoria di coda. Il trasferimento nella
graduatoria di II fascia di altra provincia avviene nella fascia
di appartenenza, con il punteggio conseguito nella graduatoria da
cui il candidato si trasferisce. A parità di punteggio, in tutti i
casi, e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di
cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il candidato che può
vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
4.
Tenuto conto, comunque, che le situazioni soggette a scadenza
(diritto ad usufruire della riserva di posti e della preferenza a
parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli
di preferenza) devono essere annualmente riconfermate, il
personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento,
barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i
titoli di precedenza o preferenza non verranno riconfermati nelle
graduatorie permanenti.
5.
La valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie
permanenti, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento,
sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del
Regolamento delle graduatorie permanenti.
6. Le graduatorie provinciali
permanenti di strumento musicale nella scuola media sono
utilizzabili per le assunzioni in ruolo su tutti i posti
disponibili per l’anno scolastico 2004/2005. Le predette
graduatorie sono utilizzabili altresì per il conferimento delle
supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
ART. 6
Attività didattica di sostegno
1.
Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo
di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile
1994, n. 297, ovvero previsto dal decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26
maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, possono chiedere i correlati posti di sostegno ad
alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti
gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in possesso di
titolo valido per l’insegnamento di materie comuni.
2.
-Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare
sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in
fasce.
3.
Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è predisposto un
unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce. In detto
elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale
fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media,
col punteggio correlato a tale graduatoria.
4.
In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la
graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola media e
alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta
graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre
graduatorie, il personale interessato viene incluso negli elenchi
del sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Il
servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla
graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento
prestato nello specifico strumento.
5.
Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono
predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la
suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli
aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore
collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale
fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola
secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col
punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di
specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno
con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere
solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente
handicap.
Art. 7
Graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative
per non vedenti e sordomuti.
1.
L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per
le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per
sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché
secondo i precedenti articoli 1 e 2 per quanto compatibili.
2.
Ha titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie il
personale docente ed educativo in possesso dei seguenti requisiti:
a)
per il personale docente: abilitazione o idoneità all'insegnamento
comune, conseguita a seguito del superamento dei concorsi a
cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle
discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1)
per il personale educativo: idoneità a posto di educatore nelle
istituzioni educative, conseguita a seguito di partecipazione a
procedura riservata o concorsuale per esami e titoli.
b)
per il personale docente ed educativo: titolo di specializzazione
specifico monovalente o polivalente per l’attività di sostegno
agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti,
previsto dall’art. 325 del decreto legislativo 297/1994 citato in
premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
3.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lett. B della
tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi
prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed
educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di
ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4.
La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene
effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi
del capoluogo di ciascuna provincia ove siano presenti istituzioni
speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del
sistema informativo.
Con
analoga procedura manuale, vengono costituite le graduatorie
d’istituto di I fascia per le predette istituzioni speciali
secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno
compilato la relativa sezione nel mod. 3 di cui al successivo
art.9. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel
numero massimo di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni
scolastiche della provincia prescelta ai fini del conferimento
delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo
e d’istituto.
5.
L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti
obbliga il personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.
ART. 8
Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1.
Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in
ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo
l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11
dell’art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito dall’art.1, comma 5
della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì
utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2.
Con successivi provvedimenti, saranno dettate ulteriori
disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e
determinato.
Art. 9
Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della
provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo
determinato. Graduatorie di circolo e di istituto
1.
Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province
ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province rapporti
di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie
permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto.
2.
Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di una sola
provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti
di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie
permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può
scegliere la stessa provincia oppure una provincia diversa.
3.
Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base
delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono
indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel
Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4
giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni
scolastiche della provincia a tale scopo prescelta. La scelta
delle istituzioni scolastiche speciali per non vedenti e
sordomuti, nel numero massimo di due, rientra nel limite massimo
delle 30 istituzioni scolastiche. L’aspirante a posti di
insegnamento di scuola materna e/o di scuola elementare può
indicare fino ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad
un massimo di venti istituti comprensivi, ovvero fino ad un
massimo di trenta istituti comprensivi. Il personale incluso in
graduatoria permanente esprime, definitivamente, le predette
indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente
per tutte le graduatorie di circolo e di istituto, sia di prima
che di seconda e terza fascia, in cui ha titolo a figurare per l’a.s.
2004/2005.
4.
Il personale che figuri già incluso nelle graduatorie permanenti
per l’a.s. 2003/2004 -sia che richieda o meno ai fini
dell’inclusione in graduatorie permanenti per l’a.s. 2004/2005,
trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può
nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai
precedenti commi 1, 2 e 3, coerentemente con le scelte operate con
riguardo all’inclusione nelle graduatorie permanenti.
5.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.M.
n. 201/2000, per l’anno scolastico 2004/2005, le graduatorie di
circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente
riformulate.
6.
La gestione delle graduatorie di circolo e d’istituto di II e III
fascia per l’anno scolastico 2004/2005 sarà oggetto di successivo
provvedimento.
7.
Per il personale già incluso in graduatoria permanente che non
produca alcuna domanda per la variazione della provincia e/o delle
istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di
lavoro a tempo determinato, permangono le medesime opzioni
precedentemente espresse.
NORME COMUNI
Art. 10
Requisiti generali di ammissione
1.
Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti
articoli 4, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza dei
termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1)
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea;
2)
età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età
prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3)
godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4)
idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di
tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che
l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita
sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
5)
per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
D.P.R.693/1996).
2.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio1994, n.174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti
requisiti:
-
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
-
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica;
3.
Non possono partecipare alla procedura:
a)
coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b)
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c)
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale
del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della
destituzione;
d)
coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e)
coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il
periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f)
coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale
degli insegnanti;
g) i
dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
gli
insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea
dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di
ammissione in qualsiasi momento della procedura.
ART. 11
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1.
Le domande per il trasferimento di graduatoria, per
l’aggiornamento del punteggio e per l’inclusione nelle graduatorie
dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi
del capoluogo della provincia richiesta, con eccezione per le
province indicate all’ultimo comma, utilizzando gli appositi
modelli allegati che fanno parte integrante del presente decreto (mod.
1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla
data di emanazione del presente decreto, che sarà affisso all’albo
degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo (www.istruzione.it)
e sulla rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere
presentato il modello per l’eventuale scelta delle istituzioni
scolastiche nelle cui graduatorie di circolo e d’istituto si
chiede l’inclusione (mod. 3).
2.
Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, oltre al possesso del titolo di
abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta
eccezione per la documentazione dei titoli artistici che devono
essere prodotti dai candidati di strumento musicale nella scuola
media, come indicato al precedente art.5. Dovranno essere
dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità
all’insegnamento della lingua straniera e di specializzazione
all’insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap, il
diritto alla riserva dei posti (allegato
4)
o alla preferenza (allegato
5)
nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema
del modello medesimo.
3.
La domanda dovrà essere spedita con raccomandata a/r ovvero
presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo articolo
12. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti
all’estero le domande dovranno essere presentate tramite la
competente autorità consolare.
4.
E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma
incompleta o parziale, nonché le regolarizzazioni, già previste,
delle situazioni di inadempimento alle prescrizioni contenute agli
articoli 2 e 3. In tal caso la competente autorità assegna
all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5.
Non è ammessa:
a)
la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal
precedente comma 1;
b)
domanda priva della firma del candidato.
6.
Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei
termini previsti coloro
che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano
violato le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, concernenti
l’obbligo di chiedere il trasferimento o l’iscrizione nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le
province di Bolzano e Trento e della regione Valle d’Aosta.
7.
L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione
prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla
competente autorità scolastica.
8. Per gli aspiranti che intendano
produrre domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano,
Trento e a quello della regione Valle d’Aosta, vigono le
disposizioni adottate dai predetti uffici negli specifici ed
autonomi provvedimenti in materia.
ART. 12
Presentazione domande tramite internet
1.
Limitatamente ai candidati già iscritti nelle graduatorie
permanenti che chiedono l'aggiornamento e/o trasferimento per l’a.s.
2004/2005, è data la possibilità di comunicare direttamente al
sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca i dati richiesti nel modello di domanda (modello
1), tramite apposita funzione che è resa disponibile sul sito
internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "graduatorie
permanenti on line",secondo
le modalità descritte nella apposita guida.
2.
Analogamente, tutti i candidati già iscritti in graduatoria
permanente possono comunicare direttamente, tramite il medesimo
sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di
circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per l'anno
scolastico 2004/2005 (modello 3).
3.
Il candidato, completato con esito positivo l’inserimento dei
dati, avrà a disposizione le due seguenti modalità operative per
l’inoltro della domanda al Centro per i servizi amministrativi:
Utilizzo della firma elettronica, disponibile con la predetta
funzione; il candidato potrà firmare singolarmente il modello 1 e
il modello 3 o firmare entrambi i moduli in un’unica soluzione.
All’atto di ciascuna operazione di firma elettronica, il candidato
dovrà inserire uno dei codici di firma preliminarmente richiesti,
tramite registrazione al sito internet di Poste Italiane (www.poste.it),
ed attivati, previa identificazione tramite documento di
riconoscimento valido, presso un ufficio postale abilitato. Le
istruzioni operative per la richiesta e l’utilizzo della firma
elettronica sono rese disponibili sui siti internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Poste
Italiane. L’operazione di firma elettronica consente la
trasmissione automatica della domanda del candidato al sistema
informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. Pertanto in tal caso il candidato non deve stampare il
modello compilato e non lo deve spedire o consegnare a mano.
Produzione, tramite la predetta funzione, della stampa che, per la
presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello
1 - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione
del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito
tramite www.istruzione.it”. Il candidato dovrà, quindi, come
indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i
termini di cui al precedente art. 10, spedire o consegnare a mano
il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della
presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le
informazioni registrate dal sistema informativo e quelle contenute
nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
4 -
Il candidato che si avvarrà della modalità di trasmissione
internet, potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello
1 e/o quelli richiesti nel modello 3 a partire dal 22 aprile 2004
ed entro i 30 giorni successivi alla emanazione del presente
decreto.
ART. 13
Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi
1. I
Dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno all’albo
dell’ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed
aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli
interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con
accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva
di posti o alle preferenze a parità di punteggio. A parità di
punteggio, e prima ancora dell’applicazione dei titoli di
preferenza di cui all’art.5 del D.P.R.487/1994, precede il
candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in
graduatoria; qualora la parità di punteggio riguardi candidato
trasferito da altra provincia e candidato che si iscrive per la
prima volta nella graduatoria provinciale permanente, precede il
candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto
legge 255/2001, convertito dalla legge 333/2001). Saranno
indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di
specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o
all’insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
Ai
fini dell’attività su posto di sostegno agli alunni portatori di
handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri
indicati al precedente art. 6.
Per
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sono
predisposti distinti elenchi, articolati in fasce, uno per
ciascuna lingua straniera (francese inglese, spagnolo e tedesco),
in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in
graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica
idoneità all’insegnamento della lingua straniera.
2.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie
provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e
l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle
correzioni necessarie.
3.
Ultimate le operazioni di propria competenza, i Dirigenti
territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie
definitive.
4.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è
esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino
l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle
procedure.
5. I
concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti
che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione
ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di cui all’art.
3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono
ammessi condizionatamente all’esito della procedura e vengono
iscritti con riserva nella graduatoria.
6.
L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto
del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo
indeterminato o determinato.
ART. 14
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione scolastica, con
riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675, recante disposizioni
sulla tutela delle persone e altri soggetti e al successivo
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini
istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal
presente decreto.
ART. 15
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di
insegnamento slovena di Trieste e Gorizia.
1 -
Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del decreto legislativo n.
297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli
Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito
decreto per la definizione dei tempi e modalità per la
presentazione delle domande per il personale interessato delle
scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle
province di Trieste e Gorizia.
2 -
Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo
conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto,
nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.425 e
seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 16
Disposizioni finali
1 -
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel
Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto
ministeriale 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante norme
sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, nel
decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20
agosto 2001, n. 333 e nel decreto legge………………..
Roma, .............................
IL
DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE COSENTINO
Allegati
Allegato n.1
Allegato n.2
Allegato n.3
Allegato n.4
Allegato n.5 |