ECCO LA BOZZA SEGRETA DEL DISEGNO DI LEGGE CON CUI SI VUOLE PLACARE I PRECARI.

da ScuolaOggi.org

 

I precari sono diventati più che mai la spina nel fianco di chi governa la scuola. Sempre più numerosi, sempre più inquieti ed esasperati perchè di giorno in giorno si delinea un futuro senza più speranza. Le recenti vicende conseguenti l'ormai storica sentenza del Tar dello scorso 16 luglio hanno ulteriormente complicato la situazione. Le regole che vengono applicate per gestire il fenomeno sono talmente contraddittorie e confuse che si sta pensando a una nuova legge per uscire dal tunnel buio di questa situazione. Se ne parla ormai da un mese e mezzo, si conoscono le indiscrezioni più disparate sulla questione, ma ancora nessuna decisione. Il testo della bozza predisposta dai tecnici di Letizia Moratti è al centro di un confronto che finora non ha trovato accordo. Per avere una base seria di discussione Scuolaoggi ha così deciso di pubblicare il testo integrale della bozza. Perchè almeno in questa circostanza si faccia un gioco a carte scoperte. Ciascuno potrà così fare le sue considerazioni. Scuolaoggi aprirà il suo forum per riportare i pareri dei lettori. Ecco dunque la bozza del disegno di legge in discussione.
 

ART. 1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti


1. Al fine di assicurare che la valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, come modificato dall’articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, relative all’insegnamento nelle scuole secondarie, risponda a criteri di uniformità e coerenza, realizzando condizioni di equità di trattamento tra i diversi aspiranti, i criteri di valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti iscritti nell’ultimo scaglione delle graduatorie medesime sono così modificati e integrati:
a) il punteggio attribuito ai titoli di accesso alle graduatorie permanenti, relativo al voto conseguito nei concorsi per titoli ed esami, o negli esami anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o nelle abilitazioni conseguite a conclusione dei corsi delle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) o nlle abilitazioni e idoneità all’insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell’U.E. e riconosciute ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, viene ridotto di due terzi;
b) ai titoli di accesso diversi dal diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito un punteggio aggiuntivo pari alla metà del punteggio previsto per un anno di servizio specifico nelle scuole statali o paritarie; per il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito il punteggio aggiuntivo assegnato ai sensi dell’articolo 8 del decreto 4 giugno 2001, dei Ministri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 6-ter ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;
c) per il master universitario rilasciato al termine di un corso almeno biennale viene attribuito un punteggio pari a quello attribuito per una seconda laurea.

2. L’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (S.I.S.S.) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

3. Nell’ambito del punteggio aggiuntivo per il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario, assegnato ai sensi dell’art. 8 del decreto 4 giugno 2001 di cui al comma 1, lettera b), il periodo corrispondente alla durata legale dei corsi di specializzazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprensivo delle attività di tirocinio, è valutato quale servizio di insegnamento specifico per la classe cui si riferisce l’abilitazione.

4. I servizi afferenti a più classi di un concorso e/o più insegnamenti prestati nel medesimo anno scolastico sono valutati per una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, tra quelle relative alle classi di concorso o insegnamenti per i quali il servizio è stato prestato. Analogamente il punteggio attribuito per pariodo biennale di tirocinio svolto nelle scuole di specializzazione viene valutato per una sola classe di concorso, a scelta dell’interessato.

5. Coloro che siano già stati assunti con contratto a tempo indeterminato e che sono inseriti in graduatorie permanenti per l’assunzione a tempo indeterminato sono tenuti ad optare, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, per la permanenza in una sola delle predette graduatorie. La mancata opzione comporta la cancellazione da tutte le graduatorie.

 

ART. 2
Disposizioni specifiche per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

1. Gli insegnanti di scuola secondaria in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno degli alunni disabili conseguito ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, che siano privi di qualsiasi diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998 n. 39 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato ne bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché del requisito di almeno 360 gg. di servizio sul sostegno, maturati nel quadriennio 1° settembre 1999 – 31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/04, anche in soprannumero, al secondo anno di corso delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, previo riconoscimento dei crediti didattici, al fine dell’iscrizione per l’anno scolastico 2004/2005 nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 comma 1.

2. Gli insegnamenti forniti dai diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, nonché degli ultimi requisiti di cui al comma 1, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della musica presso i Conservatori.

3. Agli stessi fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, gli insegnanti di scuola materna ed elementare, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno e del requisito di servizio di 360 gg. previsto dallo stesso articolo, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche in soprannumero, al terzo anno del corso di laurea della Facoltà di Scienze della formazione primaria, con specifici debiti formativi stabiliti dai singoli Atenei, sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti da ciascun insegnante.

4. Per l’anno accademico 2003/2004 le università istituiscono, in via eccezionale, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale riservati ai docenti in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle per il sostegno e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni, di cui al comma 1, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di qualsiasi abilitazione/idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 gg. nel quadriennio 1° settembre 1999 – 30 agosto 2003; tali corsi sono istituiti al fine di consentire ai predetti docenti il conseguimento del titolo di abilitazione/idoneità all’insegnamento nelle predette classi e l’inserimento dall’anno scolastico 2004/05 nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1, comma 1.

5. Gli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2, nonché del requisito del servizio per almeno 360 giorni maturato nel quadriennio 1° settembre 1999 – 30 agosto 2003, sono ammessi, con precedenza rispetto ad altri aspiranti, ai corsi delle scuole di specializzazioni per un insegnamento secondario, con valutazione del servizio prestato come credito formativo, nei limiti delle iscrizioni programmate di cui all’articolo 4, comma 2.

6. Ai corsi di specializzazione e di sostegno possono iscriversi esclusivamente coloro che hanno conseguito un’abilitazione all’insegnamento.

 

ART. 3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo

1. I passaggi di ruolo alle scuole secondarie sono consentiti nei limiti del 20% dei posti di organico disponibili nelle stesse scuole secondarie. Il disposto di cui al periodo precedente non può essere derogato in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità.

 

ART. 4
Programmazione pluriennale delle assunzioni

1. Il ministero dell’istruzione provvede alle assunzioni dei docenti nei limiti dei posti resi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio, sulla base di una programmazione pluriennale formulata di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica.

2. le iscrizioni alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) sono programmate a livello nazionale, sulla base del fabbisogno in ciascuna Regione, determinato tenendo conto delle previsioni relative alle cessazioni dal servizio del personale per ciascuna classe di concorso e della consistenza numerica del personale iscritto nelle corrispondenti graduatorie permanenti.

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