ECCO LA BOZZA SEGRETA
DEL DISEGNO DI LEGGE CON CUI SI VUOLE PLACARE I PRECARI.
da
ScuolaOggi.org
I precari sono
diventati più che mai la spina nel fianco di chi governa la
scuola. Sempre più numerosi, sempre più inquieti ed esasperati
perchè di giorno in giorno si delinea un futuro senza più
speranza. Le recenti vicende conseguenti l'ormai storica sentenza
del Tar dello scorso 16 luglio hanno ulteriormente complicato la
situazione. Le regole che vengono applicate per gestire il
fenomeno sono talmente contraddittorie e confuse che si sta
pensando a una nuova legge per uscire dal tunnel buio di questa
situazione. Se ne parla ormai da un mese e mezzo, si conoscono le
indiscrezioni più disparate sulla questione, ma ancora nessuna
decisione. Il testo della bozza predisposta dai tecnici di Letizia
Moratti è al centro di un confronto che finora non ha trovato
accordo. Per avere una base seria di discussione Scuolaoggi ha
così deciso di pubblicare il testo integrale della bozza. Perchè
almeno in questa circostanza si faccia un gioco a carte scoperte.
Ciascuno potrà così fare le sue considerazioni. Scuolaoggi aprirà
il suo forum per riportare i pareri dei lettori. Ecco dunque la
bozza del disegno di legge in discussione.
ART.
1
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. Al fine di assicurare che la valutazione dei titoli per
l’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994,
n. 297, come modificato dall’articolo 1, comma 6 della legge 3
maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni,
relative all’insegnamento nelle scuole secondarie, risponda a
criteri di uniformità e coerenza, realizzando condizioni di equità
di trattamento tra i diversi aspiranti, i criteri di valutazione
dei titoli posseduti dagli aspiranti iscritti nell’ultimo
scaglione delle graduatorie medesime sono così modificati e
integrati:
a) il punteggio attribuito ai titoli di accesso alle graduatorie
permanenti, relativo al voto conseguito nei concorsi per titoli ed
esami, o negli esami anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
o nelle abilitazioni conseguite a conclusione dei corsi delle
scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.)
o nlle abilitazioni e idoneità all’insegnamento conseguite in uno
dei Paesi dell’U.E. e riconosciute ai sensi delle direttive
comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE, viene ridotto di due terzi;
b) ai titoli di accesso diversi dal diploma di specializzazione
per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.) è attribuito un punteggio
aggiuntivo pari alla metà del punteggio previsto per un anno di
servizio specifico nelle scuole statali o paritarie; per il
diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S.)
è attribuito il punteggio aggiuntivo assegnato ai sensi
dell’articolo 8 del decreto 4 giugno 2001, dei Ministri della
pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001,
adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 6-ter ai sensi
dell’art. 8 del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;
c) per il master universitario rilasciato al termine di un corso
almeno biennale viene attribuito un punteggio pari a quello
attribuito per una seconda laurea.
2. L’abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento
secondario (S.I.S.S.) costituisce titolo di accesso solo ai fini
dell’inserimento nell’ultimo scaglione delle graduatorie
permanenti di cui al comma 1.
3. Nell’ambito del
punteggio aggiuntivo per il diploma di specializzazione per
l’insegnamento secondario, assegnato ai sensi dell’art. 8 del
decreto 4 giugno 2001 di cui al comma 1, lettera b), il periodo
corrispondente alla durata legale dei corsi di specializzazione
all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprensivo delle
attività di tirocinio, è valutato quale servizio di insegnamento
specifico per la classe cui si riferisce l’abilitazione.
4. I servizi afferenti
a più classi di un concorso e/o più insegnamenti prestati nel
medesimo anno scolastico sono valutati per una sola graduatoria, a
scelta dell’interessato, tra quelle relative alle classi di
concorso o insegnamenti per i quali il servizio è stato prestato.
Analogamente il punteggio attribuito per pariodo biennale di
tirocinio svolto nelle scuole di specializzazione viene valutato
per una sola classe di concorso, a scelta dell’interessato.
5. Coloro che siano già
stati assunti con contratto a tempo indeterminato e che sono
inseriti in graduatorie permanenti per l’assunzione a tempo
indeterminato sono tenuti ad optare, entro il termine fissato per
la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, per la
permanenza in una sola delle predette graduatorie. La mancata
opzione comporta la cancellazione da tutte le graduatorie.
ART.
2
Disposizioni specifiche per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento
1. Gli insegnanti di
scuola secondaria in possesso del diploma di specializzazione per
il sostegno degli alunni disabili conseguito ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 pubblicato
nella gazzetta ufficiale, serie generale, n. 131 del 7 giugno 1999
e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n.
970, che siano privi di qualsiasi diploma di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in
possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia
di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche,
idoneo per l’accesso ad una delle classi di concorso di cui al
decreto 30 gennaio 1998 n. 39 del Ministro della pubblica
istruzione, pubblicato ne bollettino ufficiale del Ministero della
pubblica istruzione parte I n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e
successive modificazioni, nonché del requisito di almeno 360 gg.
di servizio sul sostegno, maturati nel quadriennio 1° settembre
1999 – 31 agosto 2003, sono ammessi, per l’anno accademico
2003/04, anche in soprannumero, al secondo anno di corso delle
scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, previo
riconoscimento dei crediti didattici, al fine dell’iscrizione per
l’anno scolastico 2004/2005 nelle graduatorie permanenti di cui
all’articolo 1 comma 1.
2. Gli insegnamenti
forniti dai diplomi rilasciati dai conservatori di musica o
istituti musicali pareggiati, nonché degli ultimi requisiti di cui
al comma 1, sono ammessi, per l’anno accademico 2003/2004, anche
in soprannumero, all’ultimo anno dei corsi di didattica della
musica presso i Conservatori.
3. Agli stessi fini
dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, gli insegnanti di
scuola materna ed elementare, in possesso del diploma di
specializzazione per il sostegno e del requisito di servizio di
360 gg. previsto dallo stesso articolo, sono ammessi, per l’anno
accademico 2003/2004, anche in soprannumero, al terzo anno del
corso di laurea della Facoltà di Scienze della formazione
primaria, con specifici debiti formativi stabiliti dai singoli
Atenei, sulla base dei titoli culturali e professionali posseduti
da ciascun insegnante.
4. Per l’anno
accademico 2003/2004 le università istituiscono, in via
eccezionale, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, corsi
speciali di durata annuale riservati ai docenti in possesso del
diploma di specializzazione per il sostegno e di un diploma di
maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle
per il sostegno e di un diploma di maturità afferente alle classi
di concorso comprese nelle tabelle C e D del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e successive
modificazioni, di cui al comma 1, alle classi di concorso comprese
nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il
possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di
qualsiasi abilitazione/idoneità e che abbiano prestato servizio su
posti di sostegno per almeno 360 gg. nel quadriennio 1° settembre
1999 – 30 agosto 2003; tali corsi sono istituiti al fine di
consentire ai predetti docenti il conseguimento del titolo di
abilitazione/idoneità all’insegnamento nelle predette classi e
l’inserimento dall’anno scolastico 2004/05 nelle graduatorie
permanenti di cui all’articolo 1, comma 1.
5. Gli insegnanti in
possesso dei titoli di laurea o diploma di cui ai commi 1 e 2,
nonché del requisito del servizio per almeno 360 giorni maturato
nel quadriennio 1° settembre 1999 – 30 agosto 2003, sono ammessi,
con precedenza rispetto ad altri aspiranti, ai corsi delle scuole
di specializzazioni per un insegnamento secondario, con
valutazione del servizio prestato come credito formativo, nei
limiti delle iscrizioni programmate di cui all’articolo 4, comma
2.
6. Ai corsi di
specializzazione e di sostegno possono iscriversi esclusivamente
coloro che hanno conseguito un’abilitazione all’insegnamento.
ART.
3
Disposizioni relative ai passaggi di ruolo
1. I passaggi di ruolo
alle scuole secondarie sono consentiti nei limiti del 20% dei
posti di organico disponibili nelle stesse scuole secondarie. Il
disposto di cui al periodo precedente non può essere derogato in
sede di contrattazione collettiva sulla mobilità.
ART.
4
Programmazione pluriennale delle assunzioni
1. Il ministero
dell’istruzione provvede alle assunzioni dei docenti nei limiti
dei posti resi vacanti e disponibili per effetto delle cessazioni
dal servizio, sulla base di una programmazione pluriennale
formulata di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze
e della funzione pubblica.
2. le iscrizioni alle
scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS)
sono programmate a livello nazionale, sulla base del fabbisogno in
ciascuna Regione, determinato tenendo conto delle previsioni
relative alle cessazioni dal servizio del personale per ciascuna
classe di concorso e della consistenza numerica del personale
iscritto nelle corrispondenti graduatorie permanenti. |