Assemblee
sindacali
Pubblichiamo la nota
dell'Aran che chiarisce quali siano i soggetti sindacali titolari
del diritto di indire Assemblee in orario di lavoro.
La nota segue l'analogo
chiarimento contenuto nella nota del MIUR
del 14 ottobre.
ARAN
Prot. 7295
Roma,
22 ottobre 2003
Al Ministero
dell'Istruzione Università e Ricerca
Gabinetto
del Ministro
Viale
Trastevere, 76 A
00153 ROMA
OGGETTO:
Elezioni RSU Scuola - Diritto di Assemblea.
In ordine al
quesito in oggetto si precisa che la circostanza della indizione
delle elezioni delle RSU nulla modifica in ordine al diritto di
assemblea che rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e
dai CCNL di comparto e di area.
Si significa
al proposito che il diritto di indire l'assemblea in orario di
lavoro è in capo esclusivamente alle organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto (cfr. CCNQ del 18 dicembre 2002) e
alla RSU unitariamente intesa, nel rispetto delle procedure
previste (cfr. art. 8 del CCNL di comparto del 24 luglio 2003).
Non hanno
titolo ad indire la assemblea:
-
le
organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto,
ancorché presenti nell'Istituzione scolastica;
-
le
organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto
presentatrici delle liste i cui candidati sono stati eletti
nelle precedenti elezioni delle RSU che scadono il prossimo
dicembre, in quanto la RSU, come sopra precisato, assume tale
iniziativa nel suo complesso e non per il tramite dei singoli
componenti.
Ne deriva
che la organizzazione sindacale CIDA-ANP, non essendo
rappresentativa nel comparto Scuola, non è titolare del diritto
citato e, pertanto, non può indire assemblee del personale docente
e ATA.
La
CIDA-ANP è, invece, organizzazione sindacale rappresentativa
nell'area V e, quindi, può indire l'assemblea in orario di lavoro
per i dirigenti scolastici, nel limite orario annuo previsto e nel
rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non
può partecipare il personale docente o ATA, appartenente al
comparto. Nel caso in cui ciò avvenga l'assenza dal lavoro risulta
ingiustificata.
Si
significa, infine, che operando il dirigente scolastico con i
poteri del privato datore di lavoro, la sua posizione è di
controparte contrattuale e, quindi, nel caso di assemblea del
personale del comparto egli non può parteciparvi se non
esplicitamente invitato, così come non possono parteciparvi
soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti
dei genitori) con la sola eccezione dei dirigenti sindacali
esterni delle organizzazioni sindacali rappresentative (cfr. nota
di chiarimenti ARAN del 22 maggio 2001 prot. 7732).
Nota del MIUR prot. 2574 del 14
ottobre 2003 |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo
dell'istruzione
Prot. n. 2574
Roma,
14 ottobre 2003
OGGETTO: Rinnovo RSU comparto scuola - Assemblee sindacali
Con
l'approssimarsi delle elezioni connesse al rinnovo delle
R.S.U. nel comparto scuola, si richiama l'attenzione delle
SS.LL. sull'osservanza degli adempimenti previsti dalle norme
regolamentari in materia di procedure elettorali.
In
particolare, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione
dei Dirigenti Scolastici sulla corretta applicazione della
normativa sulle assemblee sindacali contenuta nel
CCNQ del 7.8.98, art.2
e nel
CCNL del comparto scuola del 24.7.2003, art.8.
Si
ringrazia della collaborazione.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo |
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