SUPPLENZE CONFERITE DAI DIRIGENTI SCOLASTICI

Continuano a pervenire richieste di chiarimento in merito all’attribuzione da parte dei Dirigenti Scolastici di spezzoni orari a favore dei supplenti.

Con la presente nota speriamo di dare risposta a tutti i quesiti pervenuti in maniera sintetica ma rigorosamente rispettosa delle norme in vigore.

Le disponibilità per le supplenze possono essere classificate sulla base della loro durata nei seguenti due blocchi:

  1. spezzoni orari o cattedre libere per tutto l’anno ad inizio d’anno o che si dovessero liberare entro il 31 dicembre;

  2. spezzoni orari o cattedre libere temporaneamente per assenza del titolare.

Un supplente con orario inferiore a cattedra per tutto l'anno ha diritto al completamento "fino a 18 ore" sia se c'è uno spezzone (compatibile) e sia se c'è una cattedra libera per le ore compatibili. E questo a prescindere se la successiva disponibilità è per tutto l'anno oppure per un periodo breve (regolamento sulle supplenze). Ovviamente questo diritto spetta al personale "in posizione utile nelle diverse graduatorie da usare" e non al personale già in servizio nella scuola se questo non è anche in posizione utile.

La possibilità di accettare (e quindi di proporre da parte della scuola) ore in classi collaterali oltre le 18 e fino a 24 (finanziaria 2003 del 27 dic. 2002) riguarda solo gli spezzoni "per tutto l'anno" e non cattedre o ore da dare a supplenza breve. Tale possibilità viene data sia al personale di ruolo che al personale supplente già in servizio nella scuola. Per quanto riguarda quest’ultimo personale si precisa che può essere già in servizio sia su cattedra che su spezzone orario.

Nel caso in cui si debba procedere alla stipula di un contratto per una supplenza breve, il Dirigente Scolastico, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, può completare prima la cattedra al supplente presente nella sua graduatoria già in servizio a meno di 18 ore (indipendentemente dalla scuola di servizio).

Se invece la cattedra o gli spezzoni oltre le 6 ore fossero per tutto l'anno, spetta alla scuola polo in sostituzione del CSA (perché fino al 31 dicembre si nomina dalla graduatoria provinciale e non d'istituto) completare prima in ordine di graduatoria tutte le nomine su spezzoni già fatte, e dare il restante (o tutta la cattedra) al primo libero.

Se la graduatoria provinciale è esaurita, allora la competenza passa subito al Dirigente Scolastico che conferirà la supplenza utilizzando le graduatorie d’istituto.

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