INIDONEI: FACCIAMO IL PUNTO
Con l'integrazione
del contratto sulla mobilità sottoscritta il 21.3.2003 sono stati
risolti alcuni degli aspetti che attengono alla nuova condizione
in cui questo personale si è venuto a trovare dopo l'approvazione
dell'art. 35 della finanziaria. Riepiloghiamo le questioni
principali su cui, a partire dai prossimi giorni, saranno
impegnate le strutture provinciali e regionali.
Mobilità
Personale
interessato:
Tutti gli ATA
dichiarati inidonei e collocati fuori ruolo, mentre, per i
docenti, solo quelli restituiti all'insegnamento per
effetto della visita medico collegiale.
I termini di presentazione della domanda:
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ATA: entro il 31.3.2003 |
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Docenti: entro cinque giorni dalla data di chiusure delle aree
del sistema informativo per ciascun grado di scuola. |
La
valutazione dei titoli e del servizio:
Il personale
collocato fuori ruolo ha diritto alla valutazione dei titoli
posseduti nella stessa misura prevista per gli altri.
Il periodo
trascorso fuori ruolo va valutato come servizio prestato nei ruoli
e nel profilo di appartenenza.
Non si valuta
alcuna continuità, né si attribuisce il punteggio aggiuntivo
una tantum per non aver presentato domanda di mobilità
volontaria nell’ultimo triennio in quanto tale opzione non era
esercitatile.
L’assegnazione di sede:
La sede potrà essere
scelta tra tutti i posti liberi in organico di diritto con una
precedenza assoluta per la scuola di attuale servizio o, per chi è
utilizzato in sedi non scolastiche, per una sede scelta
dall’interessato nel comune di servizio.
La
concorrenza tra più aspiranti:
Fermo restando il
diritto di precedenza e il diverso ordine tra le precedenze
stesse, in caso di più aspiranti il CSA attribuirà la sede a chi
ha un maggior punteggio sulla base delle tabelle di valutazione
per i trasferimenti.
Fin qui le
procedure. Poiché la gestione delle operazioni di assegnazione di
sede saranno gestite manualmente è opportuno prestare la massima
attenzione alle modalità che verranno adottate dai singoli CSA,
sulle quali va aperto immediatamente un confronto. Particolare
importanza riveste la tempistica; per garantire effettivamente le
possibilità di scelta, le operazioni devono essere effettuate
successivamente alla definizione degli organici, fermo restando il
limite della chiusura delle aree per i trasferimenti. Richiamiamo
l’attenzione sul fatto che questa è l’innovazione più
significativa al comma 2 dell’art.5 del CCDN, rispetto alla
precedente disciplina relativa al di rientro nei ruoli dall’estero
che veniva effettuata sui posti liberi dell’anno scolastico
precedente.
Bisogna poi evitare
che si determinino interpretazioni arbitrarie e sbagliate delle
norme. Dovrebbe essere sufficientemente chiaro che, a differenza
dei docenti che, qualora riconosciuti idonei, saranno
immediatamente restituiti all’insegnamento, per gli ATA il rientro
nei ruoli decorre dal prossimo primo settembre; fino a quella data
la posizione di questo personale non subisce alcun cambiamento.
Inoltre, sempre per
gli ATA, il rientro nei ruoli non significa che dovranno
riassumere tutte le mansioni del profilo. Essi continueranno a
svolgere esclusivamente le mansioni compatibili con lo stato di
salute, in coerenza con la certificazione medica.
Questo comporta, ad
esempio, che per le figure uniche o nel caso di unica unità in
servizio in un determinato profilo, la restituzione ai ruoli avrà
carattere nominale. La loro utilizzazione dovrà essere definita
successivamente a livello territoriale secondo criteri da
stabilire con l'accordo nazionale sulle utilizzazioni.
E’ evidente che per
tutti coloro che rientrano, docenti o ATA, si dovrà procedere alla
sottoscrizione di un nuovo contratto individuale. Tuttavia per gli
ATA, trattandosi di utilizzazione nella propria scuola di
titolarità in compiti parziali del profilo o in altro profilo
coerente, il contratto dovrebbe essere sottoscritto con il
dirigente scolastico al momento del rientro nei ruoli. Nulla vieta
che, ferma restando la decorrenza, il contratto individuale si
definisca con il CSA contestualmente con l’assegnazione di sede.
Anzi, si avrebbe il vantaggio dell’omogeneità, non si
appesantirebbe ulteriormente il lavoro delle segreterie delle
scuole e si eviterebbero ritardi ed incertezze che quasi sempre
sono causa di inutile microconflittualità. Tra l’altro,
trattandosi di personale tutt’ora senza sede di titolarità, la
C.M. n° 86 del 9 maggio 2001 assegna tale competenza proprio ai
CSA.
Per quanto riguarda
il personale che ottenga il riconoscimento dell’inidoneità, anche
a carattere temporaneo, nel corso di questo anno scolastico, per i
docenti non cambia nulla, mentre per gli ATA dal 1° gennaio non si
applicano più le vecchie norme. Ciò vuol dire che questo
personale, pur essendo soggetto ad utilizzazione, non potrà essere
collocato fuori ruolo e, di conseguenza, sul suo posto non potrà
essere nominato un supplente. Per il contratto individuale vale
quanto detto sopra, con l’avvertenza che l’utilizzazione non è
subordinata alla ulteriore verifica dello stato di inidoneità,
prevista dalla finanziaria, da parte della commissione per le
invalidità civili. A tale proposito va ricordato che non è più
possibile collocare d’ufficio il personale in aspettativa per
motivi di salute e che la certificazione del collegio medico
definisce vincoli che devono essere rispettati per la tutela della
salute e che possono essere fatti valere in qualunque sede.
Ovviamente, poiché
il determinarsi di nuove situazioni di inidoneità altera la
distribuzione dei carichi di lavoro sul rimanente personale, la
contrattazione d’istituto dovrà disciplinare le nuove condizioni.
Mobilità presso gli altri comparti
Sono state avviate
le procedure preliminari per la mobilità verso altre
amministrazioni con il reperimento delle vacanze d’organico. Di
conseguenza, al momento non è previsto alcun adempimento da parte
degli interessati. Solo successivamente a questa fase sarà
possibile definire con il MIUR e con l’ARAN tutti gli aspetti
legati al passaggio. |