INIDONEI: FACCIAMO IL PUNTO

 

Con l'integrazione del contratto sulla mobilità sottoscritta il 21.3.2003 sono stati risolti alcuni degli aspetti che attengono alla nuova condizione in cui questo personale si è venuto a trovare dopo l'approvazione dell'art. 35 della finanziaria. Riepiloghiamo le questioni principali su cui, a partire dai prossimi giorni, saranno impegnate le strutture provinciali e regionali.

 

Mobilità

 

Personale interessato:

 

Tutti gli ATA dichiarati inidonei e collocati fuori ruolo, mentre, per i docenti, solo quelli restituiti all'insegnamento per effetto della visita medico collegiale.

 

 

I termini di presentazione della domanda:

 

punto elenco

ATA: entro il 31.3.2003

 

punto elenco

Docenti: entro cinque giorni dalla data di chiusure delle aree del sistema informativo per ciascun grado di scuola.

 

La valutazione dei titoli e del servizio:

Il personale collocato fuori ruolo ha diritto alla valutazione dei titoli posseduti nella stessa misura prevista per gli altri.

Il periodo trascorso fuori ruolo va valutato come servizio prestato nei ruoli e nel profilo di appartenenza.

Non si valuta alcuna continuità, né si attribuisce il punteggio aggiuntivo una tantum per non aver presentato domanda di mobilità volontaria nell’ultimo triennio in quanto tale opzione non era esercitatile.

 

L’assegnazione di sede:

La sede potrà essere scelta tra tutti i posti liberi in organico di diritto con una precedenza assoluta per la scuola di attuale servizio o, per chi è utilizzato in sedi non scolastiche, per una sede scelta dall’interessato nel comune di servizio.

 

La concorrenza tra più aspiranti:

Fermo restando il diritto di precedenza e il diverso ordine tra le precedenze stesse, in caso di più aspiranti il CSA attribuirà la sede a chi ha un maggior punteggio sulla base delle tabelle di valutazione per i trasferimenti.

 

Fin qui le procedure. Poiché la gestione delle operazioni di assegnazione di sede saranno gestite manualmente è opportuno prestare la massima attenzione alle modalità che verranno adottate dai singoli CSA, sulle quali va aperto immediatamente un confronto. Particolare importanza riveste la tempistica; per garantire effettivamente le possibilità di scelta, le operazioni devono essere effettuate successivamente alla definizione degli organici, fermo restando il limite della chiusura delle aree per i trasferimenti. Richiamiamo l’attenzione sul fatto che questa è l’innovazione più significativa al comma 2 dell’art.5 del CCDN, rispetto alla precedente disciplina relativa al di rientro nei ruoli dall’estero che veniva effettuata sui posti liberi dell’anno scolastico precedente.

Bisogna poi evitare che si determinino interpretazioni arbitrarie e sbagliate delle norme. Dovrebbe essere sufficientemente chiaro che, a differenza dei docenti che, qualora riconosciuti idonei, saranno immediatamente restituiti all’insegnamento, per gli ATA il rientro nei ruoli decorre dal prossimo primo settembre; fino a quella data la posizione di questo personale non subisce alcun cambiamento.

Inoltre, sempre per gli ATA, il rientro nei ruoli non significa che dovranno riassumere tutte le mansioni del profilo. Essi continueranno a svolgere esclusivamente le mansioni compatibili con lo stato di salute, in coerenza con la certificazione medica.

Questo comporta, ad esempio, che per le figure uniche o nel caso di unica unità in servizio in un determinato profilo, la restituzione ai ruoli avrà carattere nominale. La loro utilizzazione dovrà essere definita successivamente a livello territoriale secondo criteri da stabilire con l'accordo nazionale sulle utilizzazioni.

E’ evidente che per tutti coloro che rientrano, docenti o ATA, si dovrà procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto individuale. Tuttavia per gli ATA, trattandosi di utilizzazione nella propria scuola di titolarità in compiti parziali del profilo o in altro profilo coerente, il contratto dovrebbe essere sottoscritto con il dirigente scolastico al momento del rientro nei ruoli. Nulla vieta che, ferma restando la decorrenza, il contratto individuale si definisca con il CSA contestualmente con l’assegnazione di sede. Anzi, si avrebbe il vantaggio dell’omogeneità, non si appesantirebbe ulteriormente il lavoro delle segreterie delle scuole e si eviterebbero ritardi ed incertezze che quasi sempre sono causa di inutile microconflittualità. Tra l’altro, trattandosi di personale tutt’ora senza sede di titolarità, la C.M. n° 86 del 9 maggio 2001 assegna tale competenza proprio ai CSA.

Per quanto riguarda il personale che ottenga il riconoscimento dell’inidoneità, anche a carattere temporaneo, nel corso di questo anno scolastico, per i docenti non cambia nulla, mentre per gli ATA dal 1° gennaio non si applicano più le vecchie norme. Ciò vuol dire che questo personale, pur essendo soggetto ad utilizzazione, non potrà essere collocato fuori ruolo e, di conseguenza, sul suo posto non potrà essere nominato un supplente. Per il contratto individuale vale quanto detto sopra, con l’avvertenza che l’utilizzazione non è subordinata alla ulteriore verifica dello stato di inidoneità,  prevista dalla finanziaria, da parte della commissione per le invalidità civili. A tale proposito va ricordato che non è più possibile collocare d’ufficio il personale in aspettativa  per motivi di salute e che la certificazione del collegio medico definisce vincoli che devono essere rispettati per la tutela della salute e che possono essere fatti valere in qualunque sede.

Ovviamente, poiché il determinarsi di nuove situazioni di inidoneità altera la distribuzione dei carichi di lavoro sul rimanente personale, la contrattazione d’istituto dovrà disciplinare le nuove condizioni.

 

Mobilità presso gli altri comparti

Sono state avviate le procedure preliminari per la mobilità verso altre amministrazioni con il reperimento delle vacanze d’organico. Di conseguenza, al momento non è previsto alcun adempimento da parte degli interessati. Solo successivamente a questa fase sarà possibile definire con il MIUR e con l’ARAN tutti gli aspetti legati al passaggio.

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